Sentenza 23 agosto 2003
Massime • 1
La presentazione della domanda amministrativa di indennità di maternità in epoca anteriore all'entrata in vigore del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, vale ad impedire l'applicabilità del termine di decadenza di un anno per la proposizione dell'azione giudiziaria previsto dall'art. 47, comma terzo, del d.P.R. n. 639 del 1970, come sostituito dall'art. 4 dello stesso decreto legge.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/08/2003, n. 12407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12407 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA AT, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO CONGEDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNA BIONDI, VINCENZO CERIONI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 2858/00 del Tribunale di LECCE, depositata il 01/08/00 R.G.N. 2532/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/03 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DO TO, bracciante agricola, con ricorso depositato in data 11 novembre 1994, impugnò dinanzi al Pretore di Lecce il provvedimento del 7 dicembre 1993, con cui l'INPS aveva sospeso cautelativamente, per una presunta irregolarità nel rapporto di lavoro, l'erogazione delle indennità di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità, richieste dalla TO rispettivamente il 14 luglio 1992 e il 19 gennaio 1993. Il Pretore dichiarò improponibile il ricorso, ritenendo che la TO fosse decaduta dall'azione per la decorrenza del termine annuale di cui all'art. 4 del decreto legge 19 settembre 1992, convertito in legge 14 novembre 1992, n.438, e questa decisione, impugnata dalla TO, è stata confermata dal Tribunale di Lecce.
Il giudice d'appello, premesso che prima dell'entrata in vigore del cit. decreto-legge, non era prescritto alcun termine decadenziale per la proposizione dell'azione giudiziaria in detta materia, ha ritenuto che per il principio tempus regit actum la nuova normativa dovesse trovare applicazione al caso di specie, con decorso del termine dall'entrata in vigore della legge stessa. DO TO, ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza sulla base di due motivi di censura. L'INPS ha depositato solo procura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, motivazione erronea e contraddittoria, la ricorrente addebita alla sentenza impugnata di aver applicato il termine decadenziale di un anno, introdotto dal primo comma dell'articolo 4 del decreto legge menzionato, a modifica dell'art. 47 del d.p.r 30 aprile 1979, n. 639, senza considerare che, per espressa previsione del 3^ comma dello stesso articolo che lo aveva introdotto, tale termine non trova applicazione nei procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del cit. decreto-legge n. 384, e ancora in corso alla stessa data, sicché non poteva impedire la proposizione della domanda di indennità per astensione obbligatoria presentata il 14 luglio 1992, ne' di quella dell'indennità per astensione facoltativa, presentata il successivo 19 gennaio 1993, perché, oltre alla stretta connessione fra le due indennità, il procedimento concernente la loro attribuzione era ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge 438 del 1992, di conversione del decreto n. 384. Il motivo è parzialmente fondato. La questione dell'ambito di applicazione del termine di decadenza di un anno per la proposizione dell'azione giudiziaria previsto dall'art. 47, comma terzo, del d.P.R. n. 639 del 1970, come sostituito dall'art. 4 del decreto-legge, n. 384 del 1992 (convertito dalla legge n. 438 del 1992) in materia di prestazioni relative alle gestioni previdenziali di cui all'art. 24 della legge n. 88 del 1989, è stata più volte affrontata da questa Corte,
anche di recente, ricevendo soluzioni univoche nel senso che il termine anzidetto è applicabile - sotto il profilo temporale - solo quando tutti gli elementi della fattispecie procedimentale regolata, compresa anche la domanda amministrativa, siano venuti in essere dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, in conformità al principio enunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 128 del 1996. (così Cass. 26 maggio 2000 n. 6919, in una fattispecie, del tutto analoga a quella ora in questione, nella quale, la fase amministrativa, avviata da richieste di indennità di maternità, si era conclusa prima dell'entrata in vigore della nuova norma;
Cass. 18 dicembre 2001 n. 15994). Ne deriva che erroneamente il Tribunale ha considerato la TO decaduta dall'azione volta ad ottenere l'indennità di astensione obbligatoria, dato che la relativa domanda amministrativa risaliva ad epoca anteriore all'entrata in vigore del d.l. 384 del 1992. La decisione del Tribunale è invece esatta con riferimento all'indennità di astensione facoltativa, trattandosi di prestazione che pur avendo taluni presupposti in comune con l'altra, se ne differenzia per requisiti ulteriori, ed essendo stata la relativa domanda presentata successivamente alla detta epoca, onde non è possibile, logicamente prima ancora che giuridicamente, che alla data di entrata in vigore del menzionato d.l. fosse "ancora in corso il procedimento per l'attribuzione" di entrambe "le suddette indennità", essendo in corso solo quello relativo alla prima delle due.
Con il secondo motivo, denunziando violazione dell'art. 47, ultimo comma, del d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639, nonché omessa pronunzia su di un motivo di appello, la ricorrente addebita alla sentenza impugnata di non aver tenuto conto che la mancata ottemperanza da parte dell'INPS alla disposizione cit., in base alla quale l'istituto nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione deve indicare fra l'altro i presupposti e i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria, comportava che l'eventuale termine di decadenza annuale poteva farsi decorrere dalla data del provvedimento di "sospensione cautelativa", adottato il 7 dicembre 1993.
Il motivo è infondato.
Che la disposizione menzionata imponga un determinato comportamento all'INPS, contrariamente a quel che è affermato nel ricorso, non è ragione sufficiente per affermare, come la ricorrente, che tale comportamento forma oggetto di un onere a carico dell'Istituto la cui inosservanza è sanzionata con il mancato maturarsi della decadenza di cui all'art. 47 d.p.r. 30 aprile 1970, dal momento che, in primo luogo, in assenza di elementi testuali in tal senso, la tesi è assai poco compatibile con il rilievo pubblicistico della decadenza in esame, più volte affermato da questa Corte (v. fra le molte, Cass. 10 marzo 2001, n. 3947); in secondo luogo la mancanza di una specifica sanzione per una condotta imposta ad un ente pubblico non rende di per se inutile la norma che tale condotta prescriva, ben potendo l'osservanza della condotta prescritta esser garantita con i meccanismi sanzionatoli della responsabilità amministrativa) ed, infine (come affermato nella giurisprudenza amministrativa, con riguardo alla disposizione, sostanzialmente analoga a quella in esame, di cui all'art. 3, comma quattro, della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui "in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere") si tratta di norma di natura procedimentale, che impone all'Amministrazione, nell'ambito del più generale principio di trasparenza dell'azione amministrativa, un dovere di cooperazione con il privato, al fine di agevolarlo nell'individuazione degli strumenti apprestati dall'ordinamento per la tutela delle proprie posizioni soggettive, ritenute lese da tale azione;
in quanto preordinata essenzialmente, a facilitare il destinatario nell'individuazione del soggetto competente a pronunciarsi e dei termini per la proposizione delle impugnative, che non può estendere i propri effetti in ambito esclusivamente processuale, nel quale, anzi, i termini e le modalità dell'azione sono già analiticamente e cogentemente disciplinate dalle norme di settore. (v. Cons. Stato, Ad. Plenaria 14 febbraio 2001, n. 2). Il ricorso va quindi accolto, nei limiti di cui sopra. Il giudice di rinvio, designato come in dispositivo, nel decidere la causa si atterrà al principio per cui la presentazione della domanda amministrativa di indennità di maternità in epoca anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, 384 del 1992, vale ad impedire l'applicabilità del termine di decadenza di un anno per la proposizione dell'azione giudiziaria previsto dall'art. 47, comma terzo, del d.P.R. n. 639 del 1970, come sostituito dall'art. 4 dello stesso decreto-legge.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso per quanto di ragione;
rigetta il secondo motivo;
cassa e rinvia alla Corte d'Appello di Bari anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il