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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIGLIONICA VITO, Presidente
SACCONE ORESTE, EL
FORTUNATO MICHELE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2753/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Domicilio_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2279/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
19 e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230073913879000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2672/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I Milano propone appello avverso la sentenza n. 2279/19/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano che ha accolto il ricorso proposto dal sig. Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 68 202300739138 79, emessa a seguito di controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/73, per l'anno d'imposta 2019, effettuato sulla dichiarazione Modello Redditi RF, con la rettifica del rigo RN29 (crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero) da € 61.297,00 a € 58.308,00. Due
i motivi di rettifica ai fini del calcolo del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero:
1) errata conversione dell'imposta estera pagata - Nel caso di specie il salario è mensilmente percepito in euro mentre l'imposta alla fonte è pagata in franchi svizzeri (CHF) . L'Ufficio ritiene che l'imposta estera
(CHF 68.186,80) vada convertita in Euro con lo stesso tasso di cambio utilizzato dal datore di lavoro per il reddito estero dichiarato in Italia, come risultante dal certificato di salario in Euro rilasciato al contribuente.
Da cui la rettifica da € 61.297 a € 60.444.
2) riduzione del credito d'imposta in base al reddito estero che ha concorso alla formazione del reddito complessivo in Italia- Secondo l'Agenzia avendo il contribuente beneficiato della quota esente frontalieri pari ad euro 7.500, il reddito estero ha concorso solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, con la conseguenza che, ai fini del calcolo del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero,
l'imposta estera di euro 60.444 deve essere ridotta in misura corrispondente al rapporto tra il reddito dichiarato in Italia ed il reddito estero che ha concorso alla formazione del reddito complessivo (secondo il criterio di proporzionalità). Da cui l'ulteriore riduzione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero ad € 58,308,00
e la richiesta, con la cartella di pagamento de qua, del versamento dell'importo pari a € 4.248,62, di cui
€ 2.989,00 per omesso o insufficiente versamento Irpef, oltre a € 896,70 per sanzioni, € 357,04 per interessi e € 5,88 per diritti di notifica.
Motivi addotti dall'Appellante
1. Omesso esame di tutti gli elementi prospettati dall'Ufficio - errata valutazione dei fatti e dei documenti di causa - L'Ufficio, riguardo alla conversione in euro del credito estero eccepisce che deve esserci coerenza nel considerare il reddito estero e la relativa imposta: se il reddito considerato è quello riportato nel certificato di salario in euro, anche l'importo dell'imposta estera deve essere quello riportato nel certificato in euro.
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 165, comma 10, del TUIR. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 11, della Legge n. 289/2002. Erronea valutazione dei fatti di causa- L'Appellante ribadisce la legittimità del suo operato ed eccepisce che in applicazione della previsione dell'art. 165, c. 10
TUIR, l'Ufficio ha provveduto al riproporzionamento delle imposte estere certificate in ragione del parziale concorso del predetto reddito estero, in quanto nel caso di concorso parziale del reddito estero al reddito complessivo (in ragione del beneficio della quota esente frontalieri di € 7.500,00), anche l'imposta estera accreditabile va ridotta in misura corrispondente alla parte del reddito estero non assoggettata a imposizione in Italia.
Richiama inoltre a suo favore l'articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall'Italia con la Confederazione Svizzera, con la conseguente potestà impositiva concorrente dei due Stati e la previsione – quale rimedio alla doppia imposizione internazionale – del riconoscimento di un credito per le imposte assolte all'estero proporzionale all'ammontare del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo tassato in Italia.
3.Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 36 ter del D.P.R. 600/1973- L'Ufficio rileva che in tema di crediti d'imposta sussiste un principio generale secondo cui incombe sul contribuente l'onere probatorio della sua spettanza.
In conclusione l'Ufficio chiede di riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità del suo operato;
con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio.
Motivi addotti dall'Appellato
L'appellato Resistente_1 si è costituito in giudizio e controdeduce ribadendo la bontà delle sue ragioni, accolte dai primi giudici.
In particolare riguardo all' incoerenza nella conversione del credito estero eccepita da parte appellante, ritiene assolutamente illogica la doglianza dell'Ufficio rilevando come risulti impossibile convertire con la medesima modalità un importo all'origine già in Euro, il reddito, e un importo all'origine in valuta estera,
l'imposta estera trattenuta e versata dal sostituto d'imposta.
Sulla presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 165, comma 10, del TUIR, violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 11, della Legge 289/2002 e sull'errata la valutazione dei fatti di causa, ritiene, in particolare, inammissibile la richiesta di riforma della sentenza da parte dell'Ufficio, tenuto conto che l'eventuale errata valutazione dei fatti in causa da parte del Giudice sia dipesa dalla mancata corretta descrizione del contesto da parte della parte resistente e non da una errata valutazione degli elementi in causa, osservando poi che, in base alla Circolare 9/E del 2015, alla quale l'Ufficio ha l'obbligo di adeguarsi, non è applicabile il comma 10 dell'art. 165 del TUIR alla fattispecie che interessa il contribuente.
Riguardo alla presunta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e del'art. 36-ter del D.P.R.
n. 600/1973. il contribuente sostiene di aver dimostrato la legittimità del proprio assunto, in virtù della documentazione e della giurisprudenza fornita, a dimostrazione dell'esistenza del credito, della sua corretta conversione da HI ZZ a Euro (tasso di cambio medio annuo proposto da Banca d'Italia, come da prassi Consolidata) e della corretta detrazione.
Sulla supposta spettanza parziale del credito di imposta per imposte versate all'estero l'appellato sostiene che non sia condivisibile l'interpretazione del comma 10 dell'art. 165 TUIR fornita dall'Amministrazione
Finanziaria ed errato il riproporzionamento del credito per imposte estere, in virtù del supposto parziale concorso del reddito estero al reddito complessivo del contribuente, richiamando sul punto giurisprudenza di merito secondo la quale in base alla ratio del comma 10, art. 165, D.P.R. 917/1986, il reddito complessivo, che la norma pone come riferimento per il calcolo della proporzione da applicare al fine del riconoscimento del corretto credito d'imposta, non debba essere quello imponibile reddituale, esposto nel rigo RN 1 del modello redditi, bensì quello “tecnico” calcolato sulla base dell'art. 8 del TUIR: “Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo (…)”. (CTP Forlì n.129/19).
In conclusione l'appellato chiede il rigetto dell'appello e la confermare la sentenza impugnata e di conseguenza il totale annullamento della cartella di pagamento;
con condanna dell'Ufficio appellante al pagamento delle spese, diritti, competenze ed onorari del giudizio che quantifica in € 4.349,00, oltre al 15% quale rimborso spese forfettarie, Iva e cassa previdenziale 4%
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato
La Corte sulla base degli atti e documenti in causa osserva:
1. conversione dell'imposta pagata all'estero - Nel caso di specie il contribuente ha dichiarato il reddito estero così come risultante dal certificato in euro rilasciato dal datore di lavoro pari ad € 212.251(salario netto), mentre ha dichiarato l'imposta estera in base alla conversione della ritenuta riportata nel certificato in franchi ( (CHF 68.186,80), applicando il cambio medio annuale franco/euro (1,1124), pari ad euro 61.297.
In ragione della contestualità del prelievo della ritenuta e del pagamento del salario corrisposto, nonché della necessaria coerenza ai fini dichiarativi, avendo il contribuente indicato quale reddito estero l'importo emergente dal certificato di salario espresso in euro pari ad € 212.251, il medesimo avrebbe dovuto dichiarare l'imposta estera pagata così come risultante dal predetto certificato espresso in euro pari a € 60,444, come rettificato dall'Ufficio; nè risulta che il sig. Resistente_1 abbia contestato nei confronti del datore di lavoro gli importi indicati nel summenzionato certificato espresso in euro.
2. riduzione del credito in base al reddito estero che ha concorso alla formazione del reddito complessivo in Italia - Ai sensi dell'art. 165, comma 10 , TUIR “ Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente” Dall'interpretazione letterale e logico sistematica di tale disposizione emerge che anche in presenza, come nel caso di specie, del beneficio fruito dal contribuente della quota esente frontalieri di euro
7.500 (quadro RC rigo RC5 colonna 1, dichiarazione dei redditi anno d'imposta 2019), di cui all'art. 2, comma
11, l. 289/2002, che comporta il concorso parziale del reddito estero alla determinazione del reddito complessivo, trovi applicazione la disposizione di cui al su citato comma 10.
Ne consegue che l'imposta estera dichiarata ai fini del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero, va ridotta, come rettificato dall'Ufficio, ad € 58,308,00, in misura cioè corrispondente alla parte del reddito estero da assoggettare a imposizione in Italia.
Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, restando assorbiti gli altri motivi d'appello in ragione del principio della ragione più liquida, in riforma della sentenza impugnata, l'appello va accolto e per l'effetto va dichiarata legittima e fondata la cartella di pagamento de qua.
Le spese dei due gradi del giudizio sono a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia accoglie l'appello proposto dall' Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I Milano e riforma la sentenza n. 2279/19/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, per l'effetto dichiara legittima e fondata la cartella di pagamento n. 068 20230 073913879 emessa nei confronti del sig. Resistente_1. Condanna l'appellato soccombente a rifondere le spese dei due gradi del giudizio a favore dell'Agenzia delle entrate per un importo complessivo di € 1.800,00 di cui € 800,00 per il primo grado del giudizio ed €1.000,00, per il presente grado, importo così già ridotto del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546 del
1992, oltre al rimborso forfetario delle spese generali.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIGLIONICA VITO, Presidente
SACCONE ORESTE, EL
FORTUNATO MICHELE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2753/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Domicilio_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2279/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
19 e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230073913879000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2672/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I Milano propone appello avverso la sentenza n. 2279/19/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano che ha accolto il ricorso proposto dal sig. Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 68 202300739138 79, emessa a seguito di controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/73, per l'anno d'imposta 2019, effettuato sulla dichiarazione Modello Redditi RF, con la rettifica del rigo RN29 (crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero) da € 61.297,00 a € 58.308,00. Due
i motivi di rettifica ai fini del calcolo del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero:
1) errata conversione dell'imposta estera pagata - Nel caso di specie il salario è mensilmente percepito in euro mentre l'imposta alla fonte è pagata in franchi svizzeri (CHF) . L'Ufficio ritiene che l'imposta estera
(CHF 68.186,80) vada convertita in Euro con lo stesso tasso di cambio utilizzato dal datore di lavoro per il reddito estero dichiarato in Italia, come risultante dal certificato di salario in Euro rilasciato al contribuente.
Da cui la rettifica da € 61.297 a € 60.444.
2) riduzione del credito d'imposta in base al reddito estero che ha concorso alla formazione del reddito complessivo in Italia- Secondo l'Agenzia avendo il contribuente beneficiato della quota esente frontalieri pari ad euro 7.500, il reddito estero ha concorso solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, con la conseguenza che, ai fini del calcolo del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero,
l'imposta estera di euro 60.444 deve essere ridotta in misura corrispondente al rapporto tra il reddito dichiarato in Italia ed il reddito estero che ha concorso alla formazione del reddito complessivo (secondo il criterio di proporzionalità). Da cui l'ulteriore riduzione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero ad € 58,308,00
e la richiesta, con la cartella di pagamento de qua, del versamento dell'importo pari a € 4.248,62, di cui
€ 2.989,00 per omesso o insufficiente versamento Irpef, oltre a € 896,70 per sanzioni, € 357,04 per interessi e € 5,88 per diritti di notifica.
Motivi addotti dall'Appellante
1. Omesso esame di tutti gli elementi prospettati dall'Ufficio - errata valutazione dei fatti e dei documenti di causa - L'Ufficio, riguardo alla conversione in euro del credito estero eccepisce che deve esserci coerenza nel considerare il reddito estero e la relativa imposta: se il reddito considerato è quello riportato nel certificato di salario in euro, anche l'importo dell'imposta estera deve essere quello riportato nel certificato in euro.
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 165, comma 10, del TUIR. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 11, della Legge n. 289/2002. Erronea valutazione dei fatti di causa- L'Appellante ribadisce la legittimità del suo operato ed eccepisce che in applicazione della previsione dell'art. 165, c. 10
TUIR, l'Ufficio ha provveduto al riproporzionamento delle imposte estere certificate in ragione del parziale concorso del predetto reddito estero, in quanto nel caso di concorso parziale del reddito estero al reddito complessivo (in ragione del beneficio della quota esente frontalieri di € 7.500,00), anche l'imposta estera accreditabile va ridotta in misura corrispondente alla parte del reddito estero non assoggettata a imposizione in Italia.
Richiama inoltre a suo favore l'articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall'Italia con la Confederazione Svizzera, con la conseguente potestà impositiva concorrente dei due Stati e la previsione – quale rimedio alla doppia imposizione internazionale – del riconoscimento di un credito per le imposte assolte all'estero proporzionale all'ammontare del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo tassato in Italia.
3.Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 36 ter del D.P.R. 600/1973- L'Ufficio rileva che in tema di crediti d'imposta sussiste un principio generale secondo cui incombe sul contribuente l'onere probatorio della sua spettanza.
In conclusione l'Ufficio chiede di riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità del suo operato;
con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio.
Motivi addotti dall'Appellato
L'appellato Resistente_1 si è costituito in giudizio e controdeduce ribadendo la bontà delle sue ragioni, accolte dai primi giudici.
In particolare riguardo all' incoerenza nella conversione del credito estero eccepita da parte appellante, ritiene assolutamente illogica la doglianza dell'Ufficio rilevando come risulti impossibile convertire con la medesima modalità un importo all'origine già in Euro, il reddito, e un importo all'origine in valuta estera,
l'imposta estera trattenuta e versata dal sostituto d'imposta.
Sulla presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 165, comma 10, del TUIR, violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 11, della Legge 289/2002 e sull'errata la valutazione dei fatti di causa, ritiene, in particolare, inammissibile la richiesta di riforma della sentenza da parte dell'Ufficio, tenuto conto che l'eventuale errata valutazione dei fatti in causa da parte del Giudice sia dipesa dalla mancata corretta descrizione del contesto da parte della parte resistente e non da una errata valutazione degli elementi in causa, osservando poi che, in base alla Circolare 9/E del 2015, alla quale l'Ufficio ha l'obbligo di adeguarsi, non è applicabile il comma 10 dell'art. 165 del TUIR alla fattispecie che interessa il contribuente.
Riguardo alla presunta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e del'art. 36-ter del D.P.R.
n. 600/1973. il contribuente sostiene di aver dimostrato la legittimità del proprio assunto, in virtù della documentazione e della giurisprudenza fornita, a dimostrazione dell'esistenza del credito, della sua corretta conversione da HI ZZ a Euro (tasso di cambio medio annuo proposto da Banca d'Italia, come da prassi Consolidata) e della corretta detrazione.
Sulla supposta spettanza parziale del credito di imposta per imposte versate all'estero l'appellato sostiene che non sia condivisibile l'interpretazione del comma 10 dell'art. 165 TUIR fornita dall'Amministrazione
Finanziaria ed errato il riproporzionamento del credito per imposte estere, in virtù del supposto parziale concorso del reddito estero al reddito complessivo del contribuente, richiamando sul punto giurisprudenza di merito secondo la quale in base alla ratio del comma 10, art. 165, D.P.R. 917/1986, il reddito complessivo, che la norma pone come riferimento per il calcolo della proporzione da applicare al fine del riconoscimento del corretto credito d'imposta, non debba essere quello imponibile reddituale, esposto nel rigo RN 1 del modello redditi, bensì quello “tecnico” calcolato sulla base dell'art. 8 del TUIR: “Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo (…)”. (CTP Forlì n.129/19).
In conclusione l'appellato chiede il rigetto dell'appello e la confermare la sentenza impugnata e di conseguenza il totale annullamento della cartella di pagamento;
con condanna dell'Ufficio appellante al pagamento delle spese, diritti, competenze ed onorari del giudizio che quantifica in € 4.349,00, oltre al 15% quale rimborso spese forfettarie, Iva e cassa previdenziale 4%
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato
La Corte sulla base degli atti e documenti in causa osserva:
1. conversione dell'imposta pagata all'estero - Nel caso di specie il contribuente ha dichiarato il reddito estero così come risultante dal certificato in euro rilasciato dal datore di lavoro pari ad € 212.251(salario netto), mentre ha dichiarato l'imposta estera in base alla conversione della ritenuta riportata nel certificato in franchi ( (CHF 68.186,80), applicando il cambio medio annuale franco/euro (1,1124), pari ad euro 61.297.
In ragione della contestualità del prelievo della ritenuta e del pagamento del salario corrisposto, nonché della necessaria coerenza ai fini dichiarativi, avendo il contribuente indicato quale reddito estero l'importo emergente dal certificato di salario espresso in euro pari ad € 212.251, il medesimo avrebbe dovuto dichiarare l'imposta estera pagata così come risultante dal predetto certificato espresso in euro pari a € 60,444, come rettificato dall'Ufficio; nè risulta che il sig. Resistente_1 abbia contestato nei confronti del datore di lavoro gli importi indicati nel summenzionato certificato espresso in euro.
2. riduzione del credito in base al reddito estero che ha concorso alla formazione del reddito complessivo in Italia - Ai sensi dell'art. 165, comma 10 , TUIR “ Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente” Dall'interpretazione letterale e logico sistematica di tale disposizione emerge che anche in presenza, come nel caso di specie, del beneficio fruito dal contribuente della quota esente frontalieri di euro
7.500 (quadro RC rigo RC5 colonna 1, dichiarazione dei redditi anno d'imposta 2019), di cui all'art. 2, comma
11, l. 289/2002, che comporta il concorso parziale del reddito estero alla determinazione del reddito complessivo, trovi applicazione la disposizione di cui al su citato comma 10.
Ne consegue che l'imposta estera dichiarata ai fini del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero, va ridotta, come rettificato dall'Ufficio, ad € 58,308,00, in misura cioè corrispondente alla parte del reddito estero da assoggettare a imposizione in Italia.
Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, restando assorbiti gli altri motivi d'appello in ragione del principio della ragione più liquida, in riforma della sentenza impugnata, l'appello va accolto e per l'effetto va dichiarata legittima e fondata la cartella di pagamento de qua.
Le spese dei due gradi del giudizio sono a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia accoglie l'appello proposto dall' Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I Milano e riforma la sentenza n. 2279/19/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, per l'effetto dichiara legittima e fondata la cartella di pagamento n. 068 20230 073913879 emessa nei confronti del sig. Resistente_1. Condanna l'appellato soccombente a rifondere le spese dei due gradi del giudizio a favore dell'Agenzia delle entrate per un importo complessivo di € 1.800,00 di cui € 800,00 per il primo grado del giudizio ed €1.000,00, per il presente grado, importo così già ridotto del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546 del
1992, oltre al rimborso forfetario delle spese generali.