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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 27/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente TOLLOSO ANTONIO, Relatore DEL ROSARIO ETTORE, Giudice
in data 27/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 530/2023 depositato il 28/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Citta' Sant'Angelo - Paizza Iv Novembre I 65013 Citta' Sant'Angelo PE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 235 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 267 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La società srl ha impugnato gli avvisi di accertamento Imu del Comune di Città Sant'Angelo n. 235, per l'anno di imposta 2018, e n. 267, per l'anno di imposta 2019. Gli atti sono stati impugnati solo in relazione al valore dei fabbricati di categoria D/1 di cui al Foglio Dati Catastali sub 2,3,4,5,6,7. E' stato contestato all'Ente di aver applicato il valore imponibile pieno per la determinazione dell'imposta mentre, essendo gli immobili inagibili, il valore doveva essere ridotto del 50% così come disposto dall'articolo 8 del d.lgs. 504/1992 in ambito ICI, ripreso all'art. 13 del decreto legge 201/2011 per il calcolo dell'IMU. Ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati. Nella memoria di costituzione in giudizio il Comune di Città Sant'Angelo ha evidenziato che quanto richiesto dal contribuente era già stato riconosciuto, dato che era stata applicata la riduzione del 50% della base imponibile sulla quale applicare l'imposta. Ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che negli avvisi di accertamento impugnati, pur essendo stato indicato il valore pieno degli immobili, l'imposta è calcolata sulla metà della base imponibile osservando la normativa di all'art. 13 del decreto legge 201/2011 prevista per gli immobili inagibili, e pertanto l'imposta applicata corrisponde a quanto effettivamente dovuta. Il ricorso va pertanto rigettato con compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M
.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Pescara 27 giugno 2025. Il relatore Il presidente
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 27/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente TOLLOSO ANTONIO, Relatore DEL ROSARIO ETTORE, Giudice
in data 27/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 530/2023 depositato il 28/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Citta' Sant'Angelo - Paizza Iv Novembre I 65013 Citta' Sant'Angelo PE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 235 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 267 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La società srl ha impugnato gli avvisi di accertamento Imu del Comune di Città Sant'Angelo n. 235, per l'anno di imposta 2018, e n. 267, per l'anno di imposta 2019. Gli atti sono stati impugnati solo in relazione al valore dei fabbricati di categoria D/1 di cui al Foglio Dati Catastali sub 2,3,4,5,6,7. E' stato contestato all'Ente di aver applicato il valore imponibile pieno per la determinazione dell'imposta mentre, essendo gli immobili inagibili, il valore doveva essere ridotto del 50% così come disposto dall'articolo 8 del d.lgs. 504/1992 in ambito ICI, ripreso all'art. 13 del decreto legge 201/2011 per il calcolo dell'IMU. Ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati. Nella memoria di costituzione in giudizio il Comune di Città Sant'Angelo ha evidenziato che quanto richiesto dal contribuente era già stato riconosciuto, dato che era stata applicata la riduzione del 50% della base imponibile sulla quale applicare l'imposta. Ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che negli avvisi di accertamento impugnati, pur essendo stato indicato il valore pieno degli immobili, l'imposta è calcolata sulla metà della base imponibile osservando la normativa di all'art. 13 del decreto legge 201/2011 prevista per gli immobili inagibili, e pertanto l'imposta applicata corrisponde a quanto effettivamente dovuta. Il ricorso va pertanto rigettato con compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M
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La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Pescara 27 giugno 2025. Il relatore Il presidente