CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 13/02/2026, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 623/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IL SIMONETTA, Presidente
D'ND IO, EL
PESCINO PASQUALE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3662/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INTIMAZIONE PAG n. 02820259006396471000 IRPEF-ALTRO 2000
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006396471000 IRPEF-ALTRO 2001
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006396471000 IRPEF-ALTRO 2002
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006396471000 IRPEF-ALTRO 2003
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006396471000 IRPEF-ALTRO 2006
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006396471000 IRPEF-ALTRO 2009
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006396471000 IVA-ALTRO 2000
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006396471000 IVA-ALTRO 2001
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006396471000 IVA-ALTRO 2002
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006396471000 IVA-ALTRO 2003
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006396471000 IVA-ALTRO 2006
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006396471000 IVA-ALTRO 2009
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006396471000 IRAP 2000
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006396471000 IRAP 2001
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006396471000 IRAP 2002
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006396471000 IRAP 2003
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006396471000 IRAP 2006
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820030036687488000 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820030036687488000 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820030036687488000 IRAP 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820060009906972000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820060009906972000 IVA-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820060009906972000 IRAP 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820060049908805000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820060049908805000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820060049908805000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820070004435626000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820070004435626000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820070004435626000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820100020618880000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820100020618880000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820100020618880000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130002456636000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130002456636000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130002456636000 IRAP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 421/2026 depositato il
11/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente: si riporta alle proprie controdeduzioni e insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Caserta, il sig. Ricorrente_1 ha inteso impugnare l' intimazione di pagamento nr. 02820259006396471000 notificata il 04/08/2025 dell'importo totale pari ad Euro 459.989,79;
Il ricorrente limita l' impugnativa alle seguenti cartelle:
Cartella di pagamento n. 02820030036687488000 dell'importo di € 54.522,76 per IRAP, IRPEF IVA anno
1999;
Cartella di pagamento n. 02820060009906972000 dell'importo di € 45.735,57 per IRAP, IRPEF ed IVA anno 2000 e 2001;
Cartella di pagamento n. 02820060049908805000 dell'importo di € 145.996,54 per IRAP, IRPEF ed IVA anno 2002;
Cartella di pagamento n. 02820070004435626000 dell'importo di € 154.694,36 per IRAP, IRPEF ed IVA anno 2003;
Cartella di pagamento n. 02820100020618880000 dell'importo di € 19.084,88 per IRAP, IRPEF ed IVA anno 2006
Cartella di pagamento n. 02820130002456636000 dell'importo di € 37.689,83 per IRPEF ed IVA anno
2009;
Tanto premesso, il ricorrente eccepisce l' omessa notifica di ogni atto prodromico oltre che l' intervenuta prescrizione e la decadenza dall' azione per tutti i crediti tributari
Soggiunge che l' intimazione è stata notificata ben oltre i 10 anni dalla presunta notifica delle cartelle e pertanto il credito dell' Ufficio è del tutto prescritto.
Il contribuente evidenzia anche che, per quanto attiene interessi e sanzioni, nel caso di specie andrebbe ad applicarsi la prescrizione quinquennale.
Conclude chiedendo, previa richiesta di sospensione, per l' annullamento dell' intimazione de quo con vittoria delle spese di lite
Si costituisce l' Agenzia delle Entrate, contestando in nuce ogni richiesta del contribuente, demandando all' ADER l' onere di esibire tutte le notifiche ritualmente effettuate che dovrebbero smentire ogni richiesta del contribuente e confermare la legittimità delle pretese avanzate dall' Ufficio
Si è tempestivamente costituita l' Agenzia delle Entrate Riscossione che, con memoria articolata, ha ricostruito tutte le vicende afferenti alla posizione tributaria del sig. Ricorrente_1 ed ha analiticamente esibito in atti tutte le notifiche formalizzate dagli Uffici
Esibisce poi l' istanza di rateizzo avanzata dal contribuente in data 27.01.2009 in relazione alla sua posizione debitoria cui ha fatto seguito l' accoglimento di detta istanza da parte dell' Amministrazione finanziaria consentendosi al contribuente di sgravarsi di ogni onere per l' importo complessivo di
319.000,00 euro da pagarsi in nr. 72 rate da Aprile 2009 fino al Febbraio 2015;
L' Ufficio ha esibito, oltre a tutte le notifiche effettuate, sentenza n. 951 del 28.01.2014 della CTP di
Caserta che ha rigettato il ricorso del contribuente avente ad oggetto le medesime causali di cui alla presente opposizione con conseguente condanna alle spese di lite
Detta sentenza, a seguito di indagine, non risulta essere stata impugnata
L' Ufficio esibisce ancora molteplici notifiche di atti interruttivi di cui l' ultima datata 13.01.2015 effettuata a mani del sig. Ricorrente_1
Unitamente a tanto, l' ADER ha eccepito l' inammissibilità e tardività della proposta opposizione, rimarcando la legittimità del procedimento di riscossione attraverso l' analitica ricostruzione di tutte le notifiche delle cartelle così come succedutesi negli anni, oltre che parziali pagamenti, tutti allegati al fascicolo di parte all' allegato nr. 19
L' Ufficio rimarca come al termine decennale di prescrizione vanno assommati 542 giorni per la sospensione dei termini di riscossione in ragione della normativa emergenziale COVID;
Evidenzia che, assommandosi detti giorni ai 10 anni previsti per la prescrizione dei tributi erariali, si escluderebbe a priori l' intervenuta prescrizione decennale
Tanto premesso, e nel rimarcare l' infondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione, conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, osserva:
La puntualità e l' analitica ricostruzione delle notifiche e gli atti richiamati in narrativa, consentono a questa Corte con serenità di escludere l' applicazione della prescrizione decennale alle intimazioni di pagamento notificate al ricorrente aventi ad oggetto tutte pretese erariali
Da quanto documentato si evince che:
Cartella di pagamento n. 02820030036687488000 dell'importo di € 54.522,76 per IRAP, IRPEF IVA anno
1999 è stata notificata in data 04.08.2003 a mani di persona qualificatasi come addetta alla ricezione atti.
Cartella di pagamento n. 02820060009906972000 dell'importo di € 45.735,57 per IRAP, IRPEF ed IVA anno 2000 e 2001, notificata in data 13.04.2006 a mani del fratello convivente;
Cartella di pagamento n. 02820060049908805000 dell'importo di € 145.996,54 per IRAP, IRPEF ed IVA anno 2002, notificata il 10/02/2007 mediante affissione all' albo comunale;
Cartella di pagamento n. 02820070004435626000 dell'importo di € 154.694,36 per IRAP, IRPEF ed IVA anno 2003, notificata a il 14/04/2007 a mani proprie del destinatario;
Cartella di pagamento n. 02820100020618880000 dell'importo di € 19.084,88 per IRAP, IRPEF ed IVA anno 2006, notificata il 28/05/2010 a mani proprie del destinatario;
Cartella di pagamento n. 02820130002456636000 dell'importo di € 37.689,83 per IRPEF ed IVA anno
2009, notificata il 18/07/2013 mediante affissione all' albo comunale
Ed ancora:
L' istanza di rateizzazione richiamata che comporta l' obbligo di pagamento fino al 2015, conferma che da sempre il contribuente ha avuto piena consapevolezza della sua posizione debitoria e il dichiarare di non aver mai ricevuto atti o ingiunzioni risulta destituito da ogni fondamento
La stessa sentenza passata in giudicato richiamata in narrativa conferma che il contribuente non solo aveva piena consapevolezza dei tributi non corrisposti da pagare, ma ha anche agito in giudizio seppur con esito negativo delle sue azioni.
La stessa notifica dell' intimazione di pagamento effettuata in data 13.01.2015, è stata formalizzata correttamente a mani proprie del contribuente.
La prescrizione quinquennale invece a cui soggiacciono sanzioni ed interessi trova ingresso nella fattispecie de quo essendo decorso il termine quinquennale senza una specifica azione interruttiva da parte dell' Ufficio
Pertanto, in ragione della documentazione prodotta, risulta elasso il termine quinquennale per sanzioni ed interessi
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso, limitatamente alle prescritte sanzioni.
Rigetta per il resto.
Spese compensate.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IL SIMONETTA, Presidente
D'ND IO, EL
PESCINO PASQUALE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3662/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INTIMAZIONE PAG n. 02820259006396471000 IRPEF-ALTRO 2000
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006396471000 IRPEF-ALTRO 2001
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006396471000 IRPEF-ALTRO 2002
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006396471000 IRPEF-ALTRO 2003
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006396471000 IRPEF-ALTRO 2006
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006396471000 IRPEF-ALTRO 2009
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006396471000 IVA-ALTRO 2000
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006396471000 IVA-ALTRO 2001
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006396471000 IVA-ALTRO 2002
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006396471000 IVA-ALTRO 2003
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006396471000 IVA-ALTRO 2006
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006396471000 IVA-ALTRO 2009
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006396471000 IRAP 2000
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006396471000 IRAP 2001
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006396471000 IRAP 2002
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006396471000 IRAP 2003
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006396471000 IRAP 2006
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820030036687488000 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820030036687488000 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820030036687488000 IRAP 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820060009906972000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820060009906972000 IVA-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820060009906972000 IRAP 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820060049908805000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820060049908805000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820060049908805000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820070004435626000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820070004435626000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820070004435626000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820100020618880000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820100020618880000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820100020618880000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130002456636000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130002456636000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130002456636000 IRAP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 421/2026 depositato il
11/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente: si riporta alle proprie controdeduzioni e insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Caserta, il sig. Ricorrente_1 ha inteso impugnare l' intimazione di pagamento nr. 02820259006396471000 notificata il 04/08/2025 dell'importo totale pari ad Euro 459.989,79;
Il ricorrente limita l' impugnativa alle seguenti cartelle:
Cartella di pagamento n. 02820030036687488000 dell'importo di € 54.522,76 per IRAP, IRPEF IVA anno
1999;
Cartella di pagamento n. 02820060009906972000 dell'importo di € 45.735,57 per IRAP, IRPEF ed IVA anno 2000 e 2001;
Cartella di pagamento n. 02820060049908805000 dell'importo di € 145.996,54 per IRAP, IRPEF ed IVA anno 2002;
Cartella di pagamento n. 02820070004435626000 dell'importo di € 154.694,36 per IRAP, IRPEF ed IVA anno 2003;
Cartella di pagamento n. 02820100020618880000 dell'importo di € 19.084,88 per IRAP, IRPEF ed IVA anno 2006
Cartella di pagamento n. 02820130002456636000 dell'importo di € 37.689,83 per IRPEF ed IVA anno
2009;
Tanto premesso, il ricorrente eccepisce l' omessa notifica di ogni atto prodromico oltre che l' intervenuta prescrizione e la decadenza dall' azione per tutti i crediti tributari
Soggiunge che l' intimazione è stata notificata ben oltre i 10 anni dalla presunta notifica delle cartelle e pertanto il credito dell' Ufficio è del tutto prescritto.
Il contribuente evidenzia anche che, per quanto attiene interessi e sanzioni, nel caso di specie andrebbe ad applicarsi la prescrizione quinquennale.
Conclude chiedendo, previa richiesta di sospensione, per l' annullamento dell' intimazione de quo con vittoria delle spese di lite
Si costituisce l' Agenzia delle Entrate, contestando in nuce ogni richiesta del contribuente, demandando all' ADER l' onere di esibire tutte le notifiche ritualmente effettuate che dovrebbero smentire ogni richiesta del contribuente e confermare la legittimità delle pretese avanzate dall' Ufficio
Si è tempestivamente costituita l' Agenzia delle Entrate Riscossione che, con memoria articolata, ha ricostruito tutte le vicende afferenti alla posizione tributaria del sig. Ricorrente_1 ed ha analiticamente esibito in atti tutte le notifiche formalizzate dagli Uffici
Esibisce poi l' istanza di rateizzo avanzata dal contribuente in data 27.01.2009 in relazione alla sua posizione debitoria cui ha fatto seguito l' accoglimento di detta istanza da parte dell' Amministrazione finanziaria consentendosi al contribuente di sgravarsi di ogni onere per l' importo complessivo di
319.000,00 euro da pagarsi in nr. 72 rate da Aprile 2009 fino al Febbraio 2015;
L' Ufficio ha esibito, oltre a tutte le notifiche effettuate, sentenza n. 951 del 28.01.2014 della CTP di
Caserta che ha rigettato il ricorso del contribuente avente ad oggetto le medesime causali di cui alla presente opposizione con conseguente condanna alle spese di lite
Detta sentenza, a seguito di indagine, non risulta essere stata impugnata
L' Ufficio esibisce ancora molteplici notifiche di atti interruttivi di cui l' ultima datata 13.01.2015 effettuata a mani del sig. Ricorrente_1
Unitamente a tanto, l' ADER ha eccepito l' inammissibilità e tardività della proposta opposizione, rimarcando la legittimità del procedimento di riscossione attraverso l' analitica ricostruzione di tutte le notifiche delle cartelle così come succedutesi negli anni, oltre che parziali pagamenti, tutti allegati al fascicolo di parte all' allegato nr. 19
L' Ufficio rimarca come al termine decennale di prescrizione vanno assommati 542 giorni per la sospensione dei termini di riscossione in ragione della normativa emergenziale COVID;
Evidenzia che, assommandosi detti giorni ai 10 anni previsti per la prescrizione dei tributi erariali, si escluderebbe a priori l' intervenuta prescrizione decennale
Tanto premesso, e nel rimarcare l' infondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione, conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, osserva:
La puntualità e l' analitica ricostruzione delle notifiche e gli atti richiamati in narrativa, consentono a questa Corte con serenità di escludere l' applicazione della prescrizione decennale alle intimazioni di pagamento notificate al ricorrente aventi ad oggetto tutte pretese erariali
Da quanto documentato si evince che:
Cartella di pagamento n. 02820030036687488000 dell'importo di € 54.522,76 per IRAP, IRPEF IVA anno
1999 è stata notificata in data 04.08.2003 a mani di persona qualificatasi come addetta alla ricezione atti.
Cartella di pagamento n. 02820060009906972000 dell'importo di € 45.735,57 per IRAP, IRPEF ed IVA anno 2000 e 2001, notificata in data 13.04.2006 a mani del fratello convivente;
Cartella di pagamento n. 02820060049908805000 dell'importo di € 145.996,54 per IRAP, IRPEF ed IVA anno 2002, notificata il 10/02/2007 mediante affissione all' albo comunale;
Cartella di pagamento n. 02820070004435626000 dell'importo di € 154.694,36 per IRAP, IRPEF ed IVA anno 2003, notificata a il 14/04/2007 a mani proprie del destinatario;
Cartella di pagamento n. 02820100020618880000 dell'importo di € 19.084,88 per IRAP, IRPEF ed IVA anno 2006, notificata il 28/05/2010 a mani proprie del destinatario;
Cartella di pagamento n. 02820130002456636000 dell'importo di € 37.689,83 per IRPEF ed IVA anno
2009, notificata il 18/07/2013 mediante affissione all' albo comunale
Ed ancora:
L' istanza di rateizzazione richiamata che comporta l' obbligo di pagamento fino al 2015, conferma che da sempre il contribuente ha avuto piena consapevolezza della sua posizione debitoria e il dichiarare di non aver mai ricevuto atti o ingiunzioni risulta destituito da ogni fondamento
La stessa sentenza passata in giudicato richiamata in narrativa conferma che il contribuente non solo aveva piena consapevolezza dei tributi non corrisposti da pagare, ma ha anche agito in giudizio seppur con esito negativo delle sue azioni.
La stessa notifica dell' intimazione di pagamento effettuata in data 13.01.2015, è stata formalizzata correttamente a mani proprie del contribuente.
La prescrizione quinquennale invece a cui soggiacciono sanzioni ed interessi trova ingresso nella fattispecie de quo essendo decorso il termine quinquennale senza una specifica azione interruttiva da parte dell' Ufficio
Pertanto, in ragione della documentazione prodotta, risulta elasso il termine quinquennale per sanzioni ed interessi
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso, limitatamente alle prescritte sanzioni.
Rigetta per il resto.
Spese compensate.