Art. 4.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato determina le retribuzioni lorde conglobate ed arrotondate da corrispondere agli assuntori non rientranti fra quelli di cui all'art. 1 della presente legge ed ai dipendenti degli assuntori.
Il conglobamento e' attuato in maniera che ne scaturiscano dei compensi netti non inferiori a quelli fruiti prima del conglobamento, maggiorati dell'8 per cento.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato determina le retribuzioni lorde conglobate ed arrotondate da corrispondere agli assuntori non rientranti fra quelli di cui all'art. 1 della presente legge ed ai dipendenti degli assuntori.
Il conglobamento e' attuato in maniera che ne scaturiscano dei compensi netti non inferiori a quelli fruiti prima del conglobamento, maggiorati dell'8 per cento.