CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2023, n. 29101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29101 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Utani AL LL AC, nata in [...] ill 26/04/1990, avverso il decreto del Tribunale di sorveglianza di Milano in data 17/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano. RITENUTO IN FATTO 1. Nelle more della decisione, da parte del Tribunale di sorveglianza di Milano, sull'istanza di affidamento in prova, Equital'ia Giustizia S.p.a. ha notificato a LL AC Utani AL una cartella di pagamento per il recupero della pena pecuniaria inflitta con le sentenze di cui all'ordine di esecuzione cui afferiva la richiesta di misura alternativa. Deducendo di trovarsi in disagiate condizioni economiche, ella ha chiesto al Tribunale di sorveglianza di sospendere l'esecuzione della pena pecuniaria, anticipando, in via cautelare, gli effetti del provvedimento con il quale il medesimo Giudice, in caso di esito positivo dell'affidamento in prova, SLi\ Penale Sent. Sez. 1 Num. 29101 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 24/05/2023 avrebbe potuto dichiarare estinta la pena pecuniaria ai sensi dell'art. 47, comma 12, Ord. pen. 1.1. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano ha, però, dichiarato inammissibile l'istanza proposta dalla Utani con decreto emesso inaudita altera parte, rilevando: a) che il potere cautelare, riconosciuto da talune pronunce della Corte di cassazione, non troverebbe fondamento nel sistema normativo, che predispone, per i casi di urgenza, legati alle impugnazioni delle cartelle esattoriali, il rimedio di cui agli artt. 616 e 617 cod. proc. civ.; b) che non sarebbe possibile effettuare una valutazione sul fumus twn,i iuris e, quindi, una valutazione anticipata sull'esito della misura alternativa, essendo il giudizio sull'andamento della stessa formulabile solo all'esito della conclusione della prova. 2. LL AC Utani AL ha propbsto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Stefano Gerunda, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 47, comma 12, Ord. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che il Tribunale di sorveglianza abbia erroneamente ritenuto non configurabile la propria competenza a decidere sulla sospensione del pagamento della pena pecuniaria inflitta, ritenendo la stessa di competenza del Giudice civile. Detta soluzione configurerebbe una violazione dell'art. 47, comma 12, Ord. pen. alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale che attribuisce il potere sospensivo alla magistratura di sorveglianza. In ogni caso, il giudice civile non sarebbe competente a conoscere le vicende relative all'esecuzione delle pene pecuniarie, atteso che, in caso di insolvenza del condannato, l'art. 660 cod. proc. pen. prevedrebbe la competenza del magistrato di sorveglianza, ribadita dall'art. 69, comma 8, Ord. pen. nella materia contigua della remissione del debito. 3. In data 27/04/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che in caso di condanna, congiuntamente alla pena detentiva, a una pena pecuniaria, qualora il condannato abbia presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale, spetta al 2 tribunale di sorveglianza, e non al giudice dell'esecuzione, la competenza a decidere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria, trattandosi dell'anticipazione degli effetti della decisione di cui all'art. 47, comma 12, Ord. pen., che l'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella parte relativa alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, attribuisce con chiarezza alla competenza funzionale del tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 18720 del 12/12/2017, Rv. 273121-01; Sez. 1, n. 54626 del 24/10/2018, non massimata;
Sez. 1, n. 12775 del 6/03/2019, Rv. 276388-01; Sez. 1, n. 25209 del 7/05/2021, non massimata;
Sez. 1, n. 21544 del 27/04/2021, non massimata). 3. Tale orientamento, tuttavia, non risulta richiamato in maniera pertinente nel caso in esame. Ciò in quanto l'esercizio del potere cautelare che è espressione della competenza a decidere sull'esito della misura alternativa presuppone, necessariamente, che una misura alternativa sia in corso di esecuzione;
tanto più che il presupposto per il suo eventuale esercizio presuppone, secondo l'orientamento richiamato, una prognosi favorevole sull'esito della misura, ovviamente non esperibile quando l'organo competente non sia in grado di stabilire, in pendenza della relativa procedura, se essa verrà concessa. 3.1. Ne consegue che, nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Milano, pur errando sulla generale configurabilità di un potere cautelare in capo al Tribunale di sorveglianza, ha correttamente ritenuto l'applicabilità dei rimedi previsti dagli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. alle richieste di sospensione in via cautelativa di cartelle esattoriali notificate per il recupero della pena pecuniaria. Nel caso di specie, infatti, si era ancora nella fase amministrativa, disciplinata dalle norme del rito civile ex artt. 137 e seguenti cod. proc. civ. Una fase aperta, ai sensi dell'art. 212, d.P.R. n. 115 del 2002, con la notifica al condannato, una volta divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo, da parte della cancelleria del giudice dell'esecuzione, dell'invito al pagamento e proseguita, dopo l'inutile decorso del relativo termine e dopo l'iscrizione a ruolo ex art. 213 del d.P.R. n. 115 del 2002, dalla notifica al condannato, ad opera dell'agente della riscossione ai sensi dell'art. 227-ter, d.P.R. n. 115 del 2002, della cartella di pagamento contente l'intimazione ad adempiere nel termine di sessanta giorni, con l'avviso che, in caso contrario, sarebbe stato dato corso all'esecuzione forzata. Una fase che, come detto, consente unicamente l'attivazione degli strumenti di tutela costituiti dall'opposizione all'esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.) e dall'opposizione ai singoli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3 Il Presidente
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 24/05/2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano. RITENUTO IN FATTO 1. Nelle more della decisione, da parte del Tribunale di sorveglianza di Milano, sull'istanza di affidamento in prova, Equital'ia Giustizia S.p.a. ha notificato a LL AC Utani AL una cartella di pagamento per il recupero della pena pecuniaria inflitta con le sentenze di cui all'ordine di esecuzione cui afferiva la richiesta di misura alternativa. Deducendo di trovarsi in disagiate condizioni economiche, ella ha chiesto al Tribunale di sorveglianza di sospendere l'esecuzione della pena pecuniaria, anticipando, in via cautelare, gli effetti del provvedimento con il quale il medesimo Giudice, in caso di esito positivo dell'affidamento in prova, SLi\ Penale Sent. Sez. 1 Num. 29101 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 24/05/2023 avrebbe potuto dichiarare estinta la pena pecuniaria ai sensi dell'art. 47, comma 12, Ord. pen. 1.1. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano ha, però, dichiarato inammissibile l'istanza proposta dalla Utani con decreto emesso inaudita altera parte, rilevando: a) che il potere cautelare, riconosciuto da talune pronunce della Corte di cassazione, non troverebbe fondamento nel sistema normativo, che predispone, per i casi di urgenza, legati alle impugnazioni delle cartelle esattoriali, il rimedio di cui agli artt. 616 e 617 cod. proc. civ.; b) che non sarebbe possibile effettuare una valutazione sul fumus twn,i iuris e, quindi, una valutazione anticipata sull'esito della misura alternativa, essendo il giudizio sull'andamento della stessa formulabile solo all'esito della conclusione della prova. 2. LL AC Utani AL ha propbsto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Stefano Gerunda, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 47, comma 12, Ord. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che il Tribunale di sorveglianza abbia erroneamente ritenuto non configurabile la propria competenza a decidere sulla sospensione del pagamento della pena pecuniaria inflitta, ritenendo la stessa di competenza del Giudice civile. Detta soluzione configurerebbe una violazione dell'art. 47, comma 12, Ord. pen. alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale che attribuisce il potere sospensivo alla magistratura di sorveglianza. In ogni caso, il giudice civile non sarebbe competente a conoscere le vicende relative all'esecuzione delle pene pecuniarie, atteso che, in caso di insolvenza del condannato, l'art. 660 cod. proc. pen. prevedrebbe la competenza del magistrato di sorveglianza, ribadita dall'art. 69, comma 8, Ord. pen. nella materia contigua della remissione del debito. 3. In data 27/04/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che in caso di condanna, congiuntamente alla pena detentiva, a una pena pecuniaria, qualora il condannato abbia presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale, spetta al 2 tribunale di sorveglianza, e non al giudice dell'esecuzione, la competenza a decidere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria, trattandosi dell'anticipazione degli effetti della decisione di cui all'art. 47, comma 12, Ord. pen., che l'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella parte relativa alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, attribuisce con chiarezza alla competenza funzionale del tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 18720 del 12/12/2017, Rv. 273121-01; Sez. 1, n. 54626 del 24/10/2018, non massimata;
Sez. 1, n. 12775 del 6/03/2019, Rv. 276388-01; Sez. 1, n. 25209 del 7/05/2021, non massimata;
Sez. 1, n. 21544 del 27/04/2021, non massimata). 3. Tale orientamento, tuttavia, non risulta richiamato in maniera pertinente nel caso in esame. Ciò in quanto l'esercizio del potere cautelare che è espressione della competenza a decidere sull'esito della misura alternativa presuppone, necessariamente, che una misura alternativa sia in corso di esecuzione;
tanto più che il presupposto per il suo eventuale esercizio presuppone, secondo l'orientamento richiamato, una prognosi favorevole sull'esito della misura, ovviamente non esperibile quando l'organo competente non sia in grado di stabilire, in pendenza della relativa procedura, se essa verrà concessa. 3.1. Ne consegue che, nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Milano, pur errando sulla generale configurabilità di un potere cautelare in capo al Tribunale di sorveglianza, ha correttamente ritenuto l'applicabilità dei rimedi previsti dagli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. alle richieste di sospensione in via cautelativa di cartelle esattoriali notificate per il recupero della pena pecuniaria. Nel caso di specie, infatti, si era ancora nella fase amministrativa, disciplinata dalle norme del rito civile ex artt. 137 e seguenti cod. proc. civ. Una fase aperta, ai sensi dell'art. 212, d.P.R. n. 115 del 2002, con la notifica al condannato, una volta divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo, da parte della cancelleria del giudice dell'esecuzione, dell'invito al pagamento e proseguita, dopo l'inutile decorso del relativo termine e dopo l'iscrizione a ruolo ex art. 213 del d.P.R. n. 115 del 2002, dalla notifica al condannato, ad opera dell'agente della riscossione ai sensi dell'art. 227-ter, d.P.R. n. 115 del 2002, della cartella di pagamento contente l'intimazione ad adempiere nel termine di sessanta giorni, con l'avviso che, in caso contrario, sarebbe stato dato corso all'esecuzione forzata. Una fase che, come detto, consente unicamente l'attivazione degli strumenti di tutela costituiti dall'opposizione all'esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.) e dall'opposizione ai singoli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3 Il Presidente
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 24/05/2023 Il Consigliere estensore