Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/1998, n. 13070
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Sentenza 27 ottobre 1998

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La regola generale della procedibilità a querela per gli atti sessuali commessi con soggetti minori degli anni sedici, e della non punibilità di quelli commessi con ultrasedicenni (ovviamente non violenti ne' indotti altrimenti ricorrerebbe la fattispecie prevista dall'art. 609 bis cod.pen.), va correttamente interpretata nel senso che questa subisce le eccezioni previste dal quarto comma dell' art. 609 septies cod.pen., essendo il reato procedibile d'ufficio, oltre che nelle ipotesi di connessione con altri delitti procedibili di ufficio e nel caso che il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni, quando: 1) la persona offesa non abbia compiuto gli anni dieci; 2) il fatto sia commesso dal genitore, anche adottivo, il convivente di questi, il tutore o l'affidatario del minore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/1998, n. 13070
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13070
    Data del deposito : 27 ottobre 1998

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