CASS
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2025, n. 20678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20678 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MODENA nel procedimento a carico di: RY OL nato il [...] BO DY nato il [...] NO ON nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/12/2024 del TRIBUNALE di MODENA udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA ROMANA PIRRELLI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
lette le conclusioni formulate nell'interesse dell'imputato OL RY. Penale Sent. Sez. 5 Num. 20678 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 10/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Modena, diversamente da quanto disposto confronti di EH SY e SI CA, non ha convalidato l'arresto in flagranza di Volidynnyr SY, eseguito dai Carabinieri di Maranello, perché ritenuto responsabile, in concorso con EH SY e SI CA, del delitto di tentato furto aggravato di materiale pellet ai danni di un supermercato. 2. Intervenuti sul posto a seguito di segnalazione della direttrice del supermercato, i militi bloccavano un furgone in uscita dal cancello perimetrale dello stesso, procedendo a identificare sia il conducente e il passeggero che si trovavano a bordo del mezzo - all'interno del quale rinvenivano il materiale denunciato come sottratto -, sia un terzo soggetto fermo a poca distanza dal veicolo. Alla luce del narrato della direttrice del supermercato, della visione dei filmati del sistema di videosorveglianza, del controllo dei telefoni cellulari in uso a EH SY e SI CA, nonché di quanto accertato de visu, i militi procedevano, come già detto, all'arresto di tutti e tre i soggetti identificati. 3. Il Giudice per le indagini preliminari convalidava la misura precautelare eseguita nei confronti di EH SY, conducente il mezzo, e di SI CA, impiegato del supermercato, fermo in prossimità del furgone, ma non l'arresto eseguito nei confronti di LO SY, passeggero del mezzo, ritenendo l'assenza di elementi sufficienti a provare il coinvolgimento dello stesso nel tentato furto. 4. Con un unico motivo, il ricorrente lamenta, per un verso, che il giudice della cautela, nel decidere in merito alla posizione di LO SY, anziché limitarsi a considerare la sussistenza del presupposti legittimanti l'arresto in flagranza, abbia proceduto a valutare anche la gravità indiziaria, le esigenze cautelari, nonché la consapevolezza dello stesso del contributo reso per la realizzazione del fatto, svolgendo apprezzamenti riservati alle successive fasi processuali;
per altro verso, che il giudice per le indagini preliminari si sia pronunciato anche in ordine al reato di cui al capo 2) dell'addebito provvisorio, in merito al quale la polizia giudiziaria non aveva operato l'arresto, né, pertanto, richiesto la convalida. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 3 2. Quanto al primo dei profili censurati, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità 2 JQ dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che, tuttavia, non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, riservate all'applicabilità delle misure cautelari coercitive, né l'apprezzamento sulla responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Rv 258230; Sez. 6, n. 8341 del 12/2/2015, Ahmad, Rv 262502; Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, Bezzari, Rv. 284596). Dunque, il giudice della convalida, ponendosi nella situazione di chi ha operato l'arresto, deve valutare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, la ragionevolezza della decisione di procedere all'arresto nel rispetto dei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria, senza estendere il controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità e senza sostituire, a un giudizio ragionevolmente fondato, una propria differente valutazione (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Hraich, Rv. 252949; Sez. 1, n. 15296 del 04/04/2006, Oprea, Rv. 234211). A tal fine, la polizia giudiziaria è tenuta a indicare le ragioni che l'hanno indotta a esercitare il potere di privare la libertà personale, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, Cobuccio, Rv. 267999), verificando se l'atto, in relazione alle concrete circostanze di fatto quali si presentavano alla polizia stessa, esprima una ragionevole valutazione dei presupposti indicati dall'art. 381 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1329 del 06/05/1993, D'Addio, Rv. 195470). 4. L'ordinanza impugnata non si è uniformata a tale quadro di principi. 5. Invero, a fondamento del giudizio espresso in merito dell'arresto di LO SY, il giudice della convalida ha omesso di considerare la presenza dello stesso a bordo del veicolo, all'interno del quale si trovava il materiale sottratto;
il rapporto di parentela con il conducente del mezzo;
il contenuto della querela sporta dalla direttrice del supermercato e dei filmati estrapolati dal sistema di video sorveglianza di cui lo stesso era dotato, - circostanze che, invece, hanno condotto la polizia giudiziaria a eseguire l'arresto per il delitto di furto aggravato dal numero di persone riunite -, limitandosi a dare rilievo alla presenza di EH SY a bordo del mezzo e di SI CA in prossimità dello stesso, nonché alla conversazione intercorsa tra i due. 6. Quanto al secondo profilo censurato, dagli atti al fascicolo - la cui consultazione è ammissibile in questa sede in ragione della natura del motivo proposto -, risulta che la polizia giudiziaria ha proceduto all'arresto solo in relazione alla vicenda descritta al capo 1) dell'addebito provvisorio e non anche, come erroneamente ritenuto dal giudice, in relazione al delitto di cui al capo 2). 3 Di qui, l'annullamento dell'ordinanza anche sotto tale profilo. 7. Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio in ordine alla mancata convalida dell'arresto di LO SY - che, pertanto, va convalidato perché legittimamente avvenuto -, nonché in ordine alla decisione assunta con riferimento al delitto di cui al capo 2) della rubrica, perché non richiesta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente alla mancata convalida dell'arresto di SY LO ed alla convalida dell'arresto di SY EH e CA SI per il reato di cui al capo 2). Così deciso il 10 marzo 2025.
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA ROMANA PIRRELLI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
lette le conclusioni formulate nell'interesse dell'imputato OL RY. Penale Sent. Sez. 5 Num. 20678 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 10/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Modena, diversamente da quanto disposto confronti di EH SY e SI CA, non ha convalidato l'arresto in flagranza di Volidynnyr SY, eseguito dai Carabinieri di Maranello, perché ritenuto responsabile, in concorso con EH SY e SI CA, del delitto di tentato furto aggravato di materiale pellet ai danni di un supermercato. 2. Intervenuti sul posto a seguito di segnalazione della direttrice del supermercato, i militi bloccavano un furgone in uscita dal cancello perimetrale dello stesso, procedendo a identificare sia il conducente e il passeggero che si trovavano a bordo del mezzo - all'interno del quale rinvenivano il materiale denunciato come sottratto -, sia un terzo soggetto fermo a poca distanza dal veicolo. Alla luce del narrato della direttrice del supermercato, della visione dei filmati del sistema di videosorveglianza, del controllo dei telefoni cellulari in uso a EH SY e SI CA, nonché di quanto accertato de visu, i militi procedevano, come già detto, all'arresto di tutti e tre i soggetti identificati. 3. Il Giudice per le indagini preliminari convalidava la misura precautelare eseguita nei confronti di EH SY, conducente il mezzo, e di SI CA, impiegato del supermercato, fermo in prossimità del furgone, ma non l'arresto eseguito nei confronti di LO SY, passeggero del mezzo, ritenendo l'assenza di elementi sufficienti a provare il coinvolgimento dello stesso nel tentato furto. 4. Con un unico motivo, il ricorrente lamenta, per un verso, che il giudice della cautela, nel decidere in merito alla posizione di LO SY, anziché limitarsi a considerare la sussistenza del presupposti legittimanti l'arresto in flagranza, abbia proceduto a valutare anche la gravità indiziaria, le esigenze cautelari, nonché la consapevolezza dello stesso del contributo reso per la realizzazione del fatto, svolgendo apprezzamenti riservati alle successive fasi processuali;
per altro verso, che il giudice per le indagini preliminari si sia pronunciato anche in ordine al reato di cui al capo 2) dell'addebito provvisorio, in merito al quale la polizia giudiziaria non aveva operato l'arresto, né, pertanto, richiesto la convalida. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 3 2. Quanto al primo dei profili censurati, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità 2 JQ dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che, tuttavia, non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, riservate all'applicabilità delle misure cautelari coercitive, né l'apprezzamento sulla responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Rv 258230; Sez. 6, n. 8341 del 12/2/2015, Ahmad, Rv 262502; Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, Bezzari, Rv. 284596). Dunque, il giudice della convalida, ponendosi nella situazione di chi ha operato l'arresto, deve valutare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, la ragionevolezza della decisione di procedere all'arresto nel rispetto dei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria, senza estendere il controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità e senza sostituire, a un giudizio ragionevolmente fondato, una propria differente valutazione (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Hraich, Rv. 252949; Sez. 1, n. 15296 del 04/04/2006, Oprea, Rv. 234211). A tal fine, la polizia giudiziaria è tenuta a indicare le ragioni che l'hanno indotta a esercitare il potere di privare la libertà personale, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, Cobuccio, Rv. 267999), verificando se l'atto, in relazione alle concrete circostanze di fatto quali si presentavano alla polizia stessa, esprima una ragionevole valutazione dei presupposti indicati dall'art. 381 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1329 del 06/05/1993, D'Addio, Rv. 195470). 4. L'ordinanza impugnata non si è uniformata a tale quadro di principi. 5. Invero, a fondamento del giudizio espresso in merito dell'arresto di LO SY, il giudice della convalida ha omesso di considerare la presenza dello stesso a bordo del veicolo, all'interno del quale si trovava il materiale sottratto;
il rapporto di parentela con il conducente del mezzo;
il contenuto della querela sporta dalla direttrice del supermercato e dei filmati estrapolati dal sistema di video sorveglianza di cui lo stesso era dotato, - circostanze che, invece, hanno condotto la polizia giudiziaria a eseguire l'arresto per il delitto di furto aggravato dal numero di persone riunite -, limitandosi a dare rilievo alla presenza di EH SY a bordo del mezzo e di SI CA in prossimità dello stesso, nonché alla conversazione intercorsa tra i due. 6. Quanto al secondo profilo censurato, dagli atti al fascicolo - la cui consultazione è ammissibile in questa sede in ragione della natura del motivo proposto -, risulta che la polizia giudiziaria ha proceduto all'arresto solo in relazione alla vicenda descritta al capo 1) dell'addebito provvisorio e non anche, come erroneamente ritenuto dal giudice, in relazione al delitto di cui al capo 2). 3 Di qui, l'annullamento dell'ordinanza anche sotto tale profilo. 7. Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio in ordine alla mancata convalida dell'arresto di LO SY - che, pertanto, va convalidato perché legittimamente avvenuto -, nonché in ordine alla decisione assunta con riferimento al delitto di cui al capo 2) della rubrica, perché non richiesta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente alla mancata convalida dell'arresto di SY LO ed alla convalida dell'arresto di SY EH e CA SI per il reato di cui al capo 2). Così deciso il 10 marzo 2025.