Sentenza 18 giugno 2001
Massime • 1
Gli atti di tolleranza, che secondo l'art. 1144 cod. civ. non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso, sono quelli che implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà comportano un godimento di modesta portata, incidente molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare o possessore e soprattutto traggono la loro origine da rapporti di amicizia o familiarità (o da rapporti di buon vicinato sanzionati dalla consuetudine), i quali mentre a priori ingenerano e giustificano la "permissio", conducono per converso ad escludere nella valutazione a posteriori la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone. Pertanto nell'indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e quindi sia inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia o buon vicinato, tenuto conto che nei secondi, di per sè labili e mutevoli, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/06/2001, n. 8194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8194 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - rel. Presidente -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
Dott. FRANCESCA TROMBETTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. l658/99 R.G. proposto da
NI IA ved. AZ, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ovidio n. 20, presso lo studio dell'Avv. Francesca Delfini che, con l'Avv. Bogdan Berdon, la difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
MI ED,
- intimata -
per la cassazione della sentenza 15 maggio/25 giugno 1998 n. 355/98 della Corte d'appello di Trieste.
Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza dell'11 gennaio 2001, dal Cons. Dott. Cristarella Orestano f. f. di presidente;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Alberto Libertino Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel febbraio del 1985 IA ER, vedova senza prole di BR AZ, deceduto il 28.6.1983, convenne in giudizio, avanti il Tribunale di Trieste, il suocero ES AZ, a cui nome erano intavolati la casa e l'orto costituenti la P.T. 249 - p.c. 883/2 e 882 del C.C. di Barcola, chiedendo dichiararsi: in via principale l'intervenuto acquisto per usucapione da parte sua del diritto di proprietà su tale immobile, in subordine l'acquisto della metà pro indiviso per usucapione e dell'altra metà per successione legittima al marito e, in ulteriore subordine, l'acquisto dei due terzi pro indiviso, sempre per successione legittima al marito. Espose all'uopo la ER che ella ed il defunto coniuge avevano posseduto ininterrottamente, sin dall'anno 1959, il bene in questione e che tale possesso era continuato da parte sua dopo la morte del marito.
Nel corso del giudizio il convenuto, dichiarato contumace, decedette, dopo di che intervenne volontariamente in causa sua figlia ED AZ, anche quale erede legittima del fratello BR, marito dell'attrice, contestando il possesso asserito ex adverso e deducendo essersi trattato, invece, di una semplice detenzione a titolo precario in virtù di ospitalità concessa da ES AZ al figlio e alla nuora.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale, con sentenza del 13.4.1990, rigettò le domande attoree e condannò la ER alle spese. Proposto gravame dalla soccombente, al quale ED AZ resistette, la Corte d'appello di Trieste, con la sentenza precisata in epigrafe, ha confermato integralmente la decisione di primo grado. Accertato, anche sulla base della espletata c.t.u.: che l'immobile in contestazione era costituito da un piccolo orto e da un alloggio per complessivi mq. 55 ricavato dalla trasformazione di una cantina e di una stalla di pertinenza del vecchio fabbricato di proprietà della famiglia AZ, attualmente abitato da ED AZ;
che i lavori di ristrutturazione e di ampliamento avevano interessato anche una striscia di terreno di intavolata proprietà di terzi ed erano iniziati in base a licenza rilasciata nel 1951 a nome di RA AZ;
che costui si era avvalso, per la realizzazione dell'opera, del contributo economico, quanto meno prevalente, del padre ES AZ il quale aveva anche contratto, a tal fine, un mutuo ipotecarlo;
che nell'alloggio, ultimato verso il 1959/60, avevano abitato inizialmente ES AZ ed il figlio BR e, a partire dal 1961 o 1963, in seguito al matrimonio, solo quest'ultimo e sua moglie IA ER la quale aveva continuato ad abitarvi dopo la morte del marito avvenuta il 28.6.1983; tutto ciò premesso, la Corte triestina, dichiarando di prescindere "per il momento" dalla questione dell'integrità del contraddittorio", ha osservato quanto segue:
- La ER non aveva dedotto alcun fatto interpretabile come suo personale comportamento uti domina, non avendo provato una propria partecipazione alla costruzione e non potendo considerarsi come attività corrispondente all'esercizio della proprietà la sua coabitazione con il coniuge nella casa che pretendeva di avere usucapito, sicché l'inizio di un suo possesso ad usucapionem poteva ipotizzarsi soltanto per il periodo successivo alla morte del marito, salvi gli effetti dell'eventuale successione nel possesso di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1146, comma 1^ cod. civ.;
- Tale possesso, secondo la tesi attorea, era iniziato nel 1951 con la richiesta e il rilascio della licenza di costruzione a nome di BR AZ, ma la circostanza doveva considerarsi del tutto inidonea, dato che nel contempo ES AZ, titolare del diritto di proprietà sull'immobile, aveva provveduto in tale qualità ad accendere su di esso un mutuo ipotecano per finanziare i lavori, aveva partecipato attivamente ai medesimi ed aveva anche occupato l'alloggio assieme al figlio prima che costui si sposasse;
- L'eventuale possesso ad usucapionem di BR, dunque, poteva essere iniziato, in ipotesi, solo dopo il suo matrimonio, allorquando suo padre gli aveva lasciato la casa a disposizione, trasferendosi in quella adiacente, ma neppure questa ipotesi era valida poiché la presunzione di possesso, ex art. 1141, comma 1^, cod. civ., in colui che esercita il potere di fatto, non può ritenersi operante allorquando tale esercizio, come nella specie, non sia conseguito ad un atto volontario di apprensione, bensì ad un atto o fatto del proprietario-possessore, così da non porsi in opposizione a quest'ultimo;
- D'altra parte non vi era neppure prova certa in ordine all'epoca in cui BR AZ aveva ottenuto l'uso esclusivo dell'alloggio, dato che il suo matrimonio civile con la ER era avvenuto nel 1963, anche se nel 1961 vi era stato quello religioso, e la stessa ER, concordemente con ED AZ, aveva fatto risalire il matrimonio e l'occupazione della casa a data imprecisata del 1963, per cui alla morte di RA, 28.6.83, il ventennio non si era ancora compiuto e poteva, in ipotesi, essere maturato soltanto per effetto della continuazione del suo possesso da parte della moglie;
- Dato lo stretto rapporto di parentela tra le parti e il già evidenziato consenso del proprietario ES AZ all'occupazione della casa da parte del figlio e della nuora, non potevano considerarsi univocamente significativi dell'esistenza di un comportamento uti dominus di BR ne' il fatto che costui avesse richiesto a proprio nome la licenza edilizia, l'autorizzazione all'abitabilità e l'accatastamento, ne' il fatto che aveva stipulato, sempre a proprio nome, i contratti per le vane utenze e che avesse provveduto a fare eseguire e a pagare alcuni lavori accessori;
e ciò tenuto anche presente che ES, come riferito dai testi ST, UG e NN, aveva più volte espresso, con l'approvazione del figlio, l'intenzione di lasciare la casa al nipote BO OS, figlio di ED;
- Andava tenuto presente, infine, a dimostrazione della mancanza di un atteggiamento di dominio di BR AZ contrapposto al padre, che, secondo la testimonianza UG, avvalorata dalle planimetrie ufficiali esistenti agli atti, la vecchia cantina era rimasta tale dopo la ristrutturazione e ES per accedervi doveva necessariamente passare per l'abitazione dei coniugi, il che significava che vi era una situazione di contiguità e di comunanza, come confermato dalla teste NN secondo la quale era "tutta praticamente come una casa dove si entra e si esce reciprocamente";
- In conclusione, l'appello andava respinto, senza necessità di rimettere la causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario della striscia di terreno occupata con la costruzione del corpo aggiunto. Ricorre per cassazione IA ER sulla base di sei motivi. L'intimata ED AZ non svolge attività difensive in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo - denunziandosi violazione dell'art. 5 R.D. 28.3.1929 n. 499 - si lamenta che la Corte triestina, dopo avere evidenziato che i lavori di ristrutturazione ed ampliamento iniziati nel 1951 avevano interessato anche una striscia di terreno "di intavolata proprietà di terzi", non abbia valutato correttamente tale circostanza là dove ha affermato di prescindere "per il momento" dalla questione dell'integrità del contraddittorio. Premesso, in proposito, che l'invocato acquisto per usucapione, anche in relazione a detta striscia di terreno, si era verificato extra tavolarmente in forza del richiamato art. 5 R.D 499/1929, non necessitando l'iscrizione tavolare che, secondo costante insegnamento giurisprudenziale, è di natura costitutiva soltanto per gli atti tra vivi, si deduce che l'unitarietà dell'immobile non comportava affatto litisconsorzio necessario, sicché nulla impediva l'accertamento dell'avvenuta usucapione.
La censura è inammissibile per difetto di interesse, dal momento che con essa si mira ad escludere l'esistenza di una situazione di litisconsorzio necessario col terzo proprietario della striscia di terreno occupata dalla costruzione del corpo aggiunto e, quindi, la necessità di integrare il contraddittorio nel di lui confronti, necessità che la Corte triestina, poco importa per quale ragione, ha già definitivamente esclusa col pronunziare la sentenza impugnata e col dire espressamente (pag. 16) che, non occorreva rimettere la causa al primo giudice perché procedesse a detta integrazione, a nulla rilevando, ovviamente, che in precedenza avesse detto di prescindere "per il momento" dalla questione, nel senso di riservarsi di decidere sulla stessa.
Con il secondo motivo - denunziandosi violazione degli artt. 1140, 1141, 1142, 1143, 1144 e 1158 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - si lamenta che il giudice a quo abbia infondatamente negato che il rilascio della licenza edilizia a nome di BR AZ fosse circostanza idonea a comprovare il possesso ad usucapionem in capo al medesimo sol perché il padre lo aveva aiutato con una "cambiale di garanzia", senza considerare che la "garanzia" o "fideiussione" inerisce ad un rapporto obbligatorio, non reale, e che, l'aiuto del padre non snaturava il possesso in capo al figlio.
Si lamenta, inoltre, che sia stata erroneamente applicato alla fattispecie l'art. 1144 cod. civ. riguardante gli atti di tolleranza, essendo ius receptum che non può considerarsi sorto per mera tolleranza un possesso protrattosi per lungo tempo o esplicatosi con la costruzione ed il godimento di un'opera che insista stabilmente sul suolo.
Le censure non hanno alcun pregio.
La prima, infatti, non coglie il vero senso delle argomentazioni addotte dalla Corte territoriale con le quali si è inteso porre particolarmente in risalto, per svalutare l'equivoca circostanza rappresentata dalla richiesta e dal rilascio della licenza edilizia a nome di BR AZ, l'incompatibilità di un possesso ad usucapionem di costui con il persistente esercizio del potere dominicale da parte del padre, estrinsecatosi prima nell'accensione sull'immobile di un ipoteca (e non di una semplice garanzia personale come piace sostenere alla ricorrente) per ottenere un mutuo che serviva proprio a finanziare i lavori di costruzione del nuovo alloggio, e poi nella personale occupazione di tale alloggio, sia pure assieme al figlio ancora celibe.
Quanto all'altra doglianza è sufficiente osservare che il principio invocato con riferimento all'art. 1144 cod. civ. non si attaglia alla concreta fattispecie, essendo ben più calzante, invece, l'insegnamento secondo cui la lunga durata di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di una situazione di semplice tolleranza, solo allorquando si verta in tema di rapporti labili e mutevoli, come sono per loro natura quelli di amicizia o buon vicinato, ma non quando si tratti (come nel caso in esame) di Vincoli di stretta parentela nei quali è ben plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo (v. sent. 1620/84, 4631/90, 1042/98). Con il terzo motivo si denunzia omessa-insufficiente motivazione per avere la Corte di merito obliterato totalmente le testimonianze del geom. RI EL e di IA MA, riguardanti la costruzione della casa ad opera dei coniugi AZ-ER.
Neppure questa doglianza è meritevole di accoglimento. Infatti, che il defunto BR AZ si fosse occupato della costruzione dell'alloggio, con danaro, almeno in prevalenza, del padre, chiedendo ed ottenendo a proprio nome il rilascio della licenza edilizia, è un dato che la Corte triestina non ha posto in dubbio, sicché non occorrevano ulteriori prove al riguardo, mentre, quanto alla ER, la stessa Corte, oltre ad escludere che potesse ritenersi seriamente provata una sua partecipazione alla costruzione suddetta (coerentemente con l'incontestato accertamento che l'alloggio fu ultimato verso il 1959/60, quando la donna non era ancora maritata al AZ), ha osservato che la circostanza sarebbe stata comunque di scarsissima rilevanza. Ciò senza dire che le testimonianze assertivamente trascurate, almeno nella parte riprodotta tra virgolette nel ricorso, erano prive di decisività perché del tutto inidonee a provare quanto si pretende nel ricorso stesso, dato che non contenevano alcun esplicito riferimento alla ER.
Con il quarto motivo si denunzia ancora omessa-insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, sostenendosi essere del tutto irrazionale ed illogico, oltre che incongruo ed antigiuridico, supporre che il Comune di Trieste potesse rilasciare la licenza edilizia a BR AZ e che costui potesse risultare intestatario dell'immobile al catasto e soggetto alle correlative pesanti imposte fondiarie sin dal 23.8.1961 sulla base di "meri atti di tolleranza" o "cortesia" da parte del dominus. Si lamenta, quindi, l'omesso esame dei documenti comprovanti le suddette circostanze, nonché il fatto che sia stato delegata a qualche teste la funzione di ius dicere, come quando sì è dato rilievo all'opinione della teste NN secondo cui l'immobile in contestazione era "tutta praticamente come una casa dove si entra e si esce reciprocamente". Tali doglianze sono anch'esse prive di consistenza, poiché, come già si è detto, la Corte giuliana, lungi dal tralasciare l'esame dei documenti in questione, ha ritenuto pacificamente provato in base ad essi (v. pag. 15 della sentenza) che BR AZ aveva richiesto a proprio nome la licenza edilizia, l'autorizzazione all'abitabilità e l'accatastamento, aveva stipulato, sempre a proprio nome, i contratti per le forniture di acqua, luce e gas e aveva anche provveduto a far eseguire e a pagare alcuni lavori accessori.
Per il resto si tratta di un mero dissenso dalla incensurabile, motivata valutazione del giudice del merito, non contenente in sè nulla di illogico ed irrazionale, secondo cui le suddette circostanze, dato lo stretto rapporto di parentela tra il proprietario e BR AZ, nonché denotare un comportamento uti dominus di costui, dovevano farsi risalire all'atteggiamento tollerante del padre che, per altro, aveva occupato con lui il nuovo alloggio fino alla data del suo matrimonio e aveva continuato anche dopo a frequentarlo ed a servirsene per accedere alla vecchia cantina, essendo questa priva di altri ingressi, come desunto, non solo dalla testimonianza della NN, ma anche da quella di certa UG, nonché dalla planimetria allegata alla licenza edilizia e da quella di accatastamento.
Di qui la conclusione, giuridicamente ineccepibile, perché conforme al consolidato di questa Suprema Corte (v. sent. 2802/92, 622/94), e neppure specificamente censurata, che non poteva ritenersi operante la presunzione di possesso stabilita dall'art. 1141, 1^ comma, cod. civ. in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa, poiché nel caso di specie l'esercizio di, tale potere non era conseguito ad un atto volontario di apprensione, bensì ad un atto o fatto del proprietario possessore, così da non porsi in opposizione con il medesimo.
Da quanto detto sinora discende anche l'infondatezza del quinto motivo con il quale - denunziandosi generica violazione di legge - si lamenta ripetitivamente che siano state privilegiate situazioni occulte e giuridicamente irrilevanti, come la contiguità delle abitazioni ed il fatto che si usciva e si entrava "reciprocamente", anziché darsi rilievo al possesso manifestatosi coram populo presso gli enti pubblici importanti sotto il profilo urbanistico, igienico- sanitari o e fiscale.
Con il sesto motivo si denunzia violazione dell'art. 29 Cost. per essersi disapplicato il principio dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi là dove si è ridotta la coabitazione dei medesimi a circostanza di scarsissima rilevanza e si è negato che la ER esercitasse col marito il compossesso sulla casa di abitazione coniugale, come se si trattasse di una semplice ospite. La censura non ha alcun fondamento per la semplice ragione che la Corte territoriale, lungi dal. volere attribuire alla ER una posizione detentore e di minore dignità rispetto a quella del coniuge, ha solo inteso negare correttamente la configurabilità di una sua distinta ed autonoma relazione di fatto con la casa coniugale, ossia la possibilità che ella possedesse ad usucapionem ciò che il marito deteneva col consenso e la tolleranza del proprio genitore.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento stante l'assenza di attività difensive da parte dell'intimata.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2001