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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIGORITA CELESTE, Giudice monocratico in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 957/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Via Gramsci 37 71100 Foggia FG
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320210003642508000 BOLLO 2016
- sul ricorso n. 1015/2025 depositato il 23/04/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Puglia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Via Gramsci 37 71100 Foggia FG
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320210003642508000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2980/2025 depositato il 30/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 04320210003642508000 in epigrafe indicata, avente ad oggetto il recupero della tassa automobilistica anno 2016 per Euro 523,10 in relazione al veicolo indicato.
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1-Omessa notifica degli atti prodromici.
2-Intervenuta prescrizione .
Il ricorso è stato iscritto sub n. 957/2025 RG
Lo stesso ricorso è stato successivamente nuovamente iscritto sub n. 1015/2025 RG . In entrambi i giudizi si è costituita la REGIONE PUGLIA, confermando la intervenuta notifica dell'avviso di accertamento il 17.12.2018 , divenuto definitivo per omessa impugnazione , eccependo
, per converso, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla successiva fase riscossiva.
Non risulta costituita in giudizio la AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa contestando la valenza probatoria della documentazione prodotta dalla Regione Puglia a sostengo della notifica dell'accertamento.
Riuniti i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva , all'esito della udienza del 24.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-in ordine al primo motivo si rileva che la Regione Puglia ha prodotto in atti , a pretesa dimostrazione della intervenuta notifica (a mezzo del servizio postale) , del prodromico avviso di accertamento, documentazione attestante il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza.
A riguardo non può, però, essere trascurato che, siccome eccepito e documentato mediante produzione del certificato storico di residenza dal ricorrente, alla data di notifica dell'accertamento (17.12.2018) esso contribuente risiedeva nel Comune di Luogo_1 alla Indirizzo_2 Indirizzo_1 e non già alla , ove si è trasferito solo dal 30.07.2021 e dove, invece, risulta, a questo punto ex actis irritualmente, spedito l'avviso di accertamento de quo.
Alla luce delle superiori emergenze va, pertanto, esclusa la ritualità della notifica dell'atto prodromico e ritenuta, almeno allo stato, sine titulo la cartella finalizzata alla azione riscossiva e qui impugnata.
Il motivo (risolutivo ed assorbente) è pertanto fondato .
Per quanto innanzi questa Corte, allo stato degli atti , accoglie i ricorsi riuniti.
Spese dei giudizi riuniti comunque integralmente compensate, atteso l'accoglimento del ricorso per motivi estranei alla non debenza del tributo, il cui pagamento (rimasto inevaso) è dovuto direttamente in forza della mera proprietà del veicolo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria 1 grado di Bari, G.M., Sezione 2:
-Accoglie i ricorsi riuniti.
-Compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi riuniti.
Così deciso in Bari il 24.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIGORITA CELESTE, Giudice monocratico in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 957/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Via Gramsci 37 71100 Foggia FG
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320210003642508000 BOLLO 2016
- sul ricorso n. 1015/2025 depositato il 23/04/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Puglia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Via Gramsci 37 71100 Foggia FG
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320210003642508000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2980/2025 depositato il 30/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 04320210003642508000 in epigrafe indicata, avente ad oggetto il recupero della tassa automobilistica anno 2016 per Euro 523,10 in relazione al veicolo indicato.
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1-Omessa notifica degli atti prodromici.
2-Intervenuta prescrizione .
Il ricorso è stato iscritto sub n. 957/2025 RG
Lo stesso ricorso è stato successivamente nuovamente iscritto sub n. 1015/2025 RG . In entrambi i giudizi si è costituita la REGIONE PUGLIA, confermando la intervenuta notifica dell'avviso di accertamento il 17.12.2018 , divenuto definitivo per omessa impugnazione , eccependo
, per converso, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla successiva fase riscossiva.
Non risulta costituita in giudizio la AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa contestando la valenza probatoria della documentazione prodotta dalla Regione Puglia a sostengo della notifica dell'accertamento.
Riuniti i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva , all'esito della udienza del 24.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-in ordine al primo motivo si rileva che la Regione Puglia ha prodotto in atti , a pretesa dimostrazione della intervenuta notifica (a mezzo del servizio postale) , del prodromico avviso di accertamento, documentazione attestante il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza.
A riguardo non può, però, essere trascurato che, siccome eccepito e documentato mediante produzione del certificato storico di residenza dal ricorrente, alla data di notifica dell'accertamento (17.12.2018) esso contribuente risiedeva nel Comune di Luogo_1 alla Indirizzo_2 Indirizzo_1 e non già alla , ove si è trasferito solo dal 30.07.2021 e dove, invece, risulta, a questo punto ex actis irritualmente, spedito l'avviso di accertamento de quo.
Alla luce delle superiori emergenze va, pertanto, esclusa la ritualità della notifica dell'atto prodromico e ritenuta, almeno allo stato, sine titulo la cartella finalizzata alla azione riscossiva e qui impugnata.
Il motivo (risolutivo ed assorbente) è pertanto fondato .
Per quanto innanzi questa Corte, allo stato degli atti , accoglie i ricorsi riuniti.
Spese dei giudizi riuniti comunque integralmente compensate, atteso l'accoglimento del ricorso per motivi estranei alla non debenza del tributo, il cui pagamento (rimasto inevaso) è dovuto direttamente in forza della mera proprietà del veicolo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria 1 grado di Bari, G.M., Sezione 2:
-Accoglie i ricorsi riuniti.
-Compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi riuniti.
Così deciso in Bari il 24.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Avv. Celeste Vigorita)