CASS
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 4207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4207 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI - Presidente - GI CH SE SG - Relatore - NN IO CO RI Sent. n.2366-2025 sez.2 CC - 23/12/2025 R.G.N. 33793/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JA BA, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/07/2025 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere SE SG;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito il difensore, Avv. Massimiliano Capuzi, in sostituzione dell’Avv. Domenico Leto, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 4 luglio 2025, che aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione in concorso, aggravato dall’uso del metodo mafioso e della minorata difesa, per avere privato SI IG della libertà personale, picchiandolo e minacciandolo allo scopo di conseguire il pagamento di un debito relativo Penale Sent. Sez. 2 Num. 4207 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: SG SE Data Udienza: 23/12/2025 a sostanze stupefacenti, avendo assunto l’indagato il ruolo di mandante (capo 1 della imputazione provvisoria). 2. Ricorre per cassazione AN JA, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato l’assenza di prova di un rapporto di conoscenza tra il ricorrente e la persona offesa, nonché la mancanza di qualunque movente della condotta, solo ipotizzato attraverso l’esame di una conversazione tra terzi soggetti. D’altra parte, nel video utilizzato dal Tribunale, che evidenzierebbe in diretta il sequestro, l’agente parlerebbe del recupero di somme di denaro a sé appartenenti e non a terzi. Mancherebbe ogni contatto tra il ricorrente, gli esecutori materiali del delitto e quello che avrebbe assunto il ruolo di intermediario. Gli interlocutori dei dialoghi intercettati farebbero riferimento, quale mandante, a persona diversa da “Picasso”, pseudonimo attribuito al ricorrente. Infine, il Tribunale non avrebbe offerto alcuna motivazione sulle doglianze contenute in una memoria difensiva;
2) vizio della motivazione quanto alla identificazione del ricorrente nel soggetto inteso “Picasso” che aveva interloquito con uno dei sequestratori (NE OR). Non si sarebbe tenuto conto che i telefonini sequestrati al ricorrente non avevano dato conto di contatti tra questi ed il NE OR. Le conversazioni valorizzate dal Tribunale non sarebbero state adeguatamente interpretate, sia quanto al riferimento ad un cugino del Picasso, che con riguardo all’indicazione nominativa dell’indagato, sganciata da collegamenti con il fatto delittuoso, che il Tribunale avrebbe anche confuso con altro episodio non contestato al ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e, comunque, manifestamente infondati. Il ricorrente non si confronta adeguatamente con tutta la motivazione dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha messo in rilievo, attraverso una lettura sinergica e logicamente ineccepibile delle conversazioni intercettate, l’interesse del ricorrente e dei correi esecutori materiali (in primo luogo il NE OR) ad ottenere denaro dalla vittima, che aveva maturato debiti per forniture di droga ricevute. A tale considerazione, decisiva per la individuazione del movente del delitto, il Tribunale ha aggiunto, attraverso l’esame di una conversazione che il ricorso omette di criticare, che la convocazione della vittima da parte degli esecutori materiali, era stata voluta dal soggetto indicato come “Picasso”, il quale avrebbe dovuto incassare somme a lui riferibili. A ciò era seguito il sequestro di persona, con le pesanti intimidazioni subite dalla persona offesa;
la ripresa del video del sequestro era stata inserita dal NE in una chat della quale faceva parte il “Picasso”, circostanza interpretata dal Tribunale, senza ombra di illogicità alla luce degli altri elementi di contesto prima indicati, come comprovante la condivisione del progetto criminoso e la sua riuscita da parte degli interessati. L’identificazione del ricorrente nel soggetto a nome Picasso, proviene, in principalità, da una intercettazione, non citata in ricorso, nella quale il NE si riferiva a tale persona dicendo che era tornata “libera”, come, effettivamente, in quella stessa giornata del dialogo, era avvenuto, il ricorrente essendo stato scarcerato dal regime di arresti domiciliari. L’indagato, poi, in altra conversazione era stato chiamato dal NE con il suo cognome, a dimostrazione del rapporto di conoscenza tra i due, che si estendeva anche all’altro indagato Porcino Marco, secondo quanto l’ordinanza ha spiegato a fg. 7 valorizzando i rapporti economici esistenti con il fratello del Porcino. Di tanto, il ricorso non dà alcuna contezza, dimostrando la genericità dei suoi assunti, comunque tendenti ad una diversa interpretazione di risultanze investigative, come le intercettazioni, che il Tribunale ha esaminato dandone spiegazione in termini del tutto logici. E’ noto che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439-01). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Così deciso, il 23/12/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe AD PI Messini D’Agostini
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito il difensore, Avv. Massimiliano Capuzi, in sostituzione dell’Avv. Domenico Leto, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 4 luglio 2025, che aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione in concorso, aggravato dall’uso del metodo mafioso e della minorata difesa, per avere privato SI IG della libertà personale, picchiandolo e minacciandolo allo scopo di conseguire il pagamento di un debito relativo Penale Sent. Sez. 2 Num. 4207 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: SG SE Data Udienza: 23/12/2025 a sostanze stupefacenti, avendo assunto l’indagato il ruolo di mandante (capo 1 della imputazione provvisoria). 2. Ricorre per cassazione AN JA, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato l’assenza di prova di un rapporto di conoscenza tra il ricorrente e la persona offesa, nonché la mancanza di qualunque movente della condotta, solo ipotizzato attraverso l’esame di una conversazione tra terzi soggetti. D’altra parte, nel video utilizzato dal Tribunale, che evidenzierebbe in diretta il sequestro, l’agente parlerebbe del recupero di somme di denaro a sé appartenenti e non a terzi. Mancherebbe ogni contatto tra il ricorrente, gli esecutori materiali del delitto e quello che avrebbe assunto il ruolo di intermediario. Gli interlocutori dei dialoghi intercettati farebbero riferimento, quale mandante, a persona diversa da “Picasso”, pseudonimo attribuito al ricorrente. Infine, il Tribunale non avrebbe offerto alcuna motivazione sulle doglianze contenute in una memoria difensiva;
2) vizio della motivazione quanto alla identificazione del ricorrente nel soggetto inteso “Picasso” che aveva interloquito con uno dei sequestratori (NE OR). Non si sarebbe tenuto conto che i telefonini sequestrati al ricorrente non avevano dato conto di contatti tra questi ed il NE OR. Le conversazioni valorizzate dal Tribunale non sarebbero state adeguatamente interpretate, sia quanto al riferimento ad un cugino del Picasso, che con riguardo all’indicazione nominativa dell’indagato, sganciata da collegamenti con il fatto delittuoso, che il Tribunale avrebbe anche confuso con altro episodio non contestato al ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e, comunque, manifestamente infondati. Il ricorrente non si confronta adeguatamente con tutta la motivazione dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha messo in rilievo, attraverso una lettura sinergica e logicamente ineccepibile delle conversazioni intercettate, l’interesse del ricorrente e dei correi esecutori materiali (in primo luogo il NE OR) ad ottenere denaro dalla vittima, che aveva maturato debiti per forniture di droga ricevute. A tale considerazione, decisiva per la individuazione del movente del delitto, il Tribunale ha aggiunto, attraverso l’esame di una conversazione che il ricorso omette di criticare, che la convocazione della vittima da parte degli esecutori materiali, era stata voluta dal soggetto indicato come “Picasso”, il quale avrebbe dovuto incassare somme a lui riferibili. A ciò era seguito il sequestro di persona, con le pesanti intimidazioni subite dalla persona offesa;
la ripresa del video del sequestro era stata inserita dal NE in una chat della quale faceva parte il “Picasso”, circostanza interpretata dal Tribunale, senza ombra di illogicità alla luce degli altri elementi di contesto prima indicati, come comprovante la condivisione del progetto criminoso e la sua riuscita da parte degli interessati. L’identificazione del ricorrente nel soggetto a nome Picasso, proviene, in principalità, da una intercettazione, non citata in ricorso, nella quale il NE si riferiva a tale persona dicendo che era tornata “libera”, come, effettivamente, in quella stessa giornata del dialogo, era avvenuto, il ricorrente essendo stato scarcerato dal regime di arresti domiciliari. L’indagato, poi, in altra conversazione era stato chiamato dal NE con il suo cognome, a dimostrazione del rapporto di conoscenza tra i due, che si estendeva anche all’altro indagato Porcino Marco, secondo quanto l’ordinanza ha spiegato a fg. 7 valorizzando i rapporti economici esistenti con il fratello del Porcino. Di tanto, il ricorso non dà alcuna contezza, dimostrando la genericità dei suoi assunti, comunque tendenti ad una diversa interpretazione di risultanze investigative, come le intercettazioni, che il Tribunale ha esaminato dandone spiegazione in termini del tutto logici. E’ noto che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439-01). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Così deciso, il 23/12/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe AD PI Messini D’Agostini