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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 04/02/2026, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1020/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCIRE' ANNA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2864/2024 depositato il 04/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 293 2023 90064181 80000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 149/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'agenzia delle entrate e all'Agenzia delle entrate-riscossione, ET DA impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320239006418180, notificata il 6.3.2024, relativa al mancato pagamento di tasse automobilistiche per gli anni 2012 e 2014, d'importo pari ad euro 985,09.
La ricorrente lamentava la mancata notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'atto impugnato e, conseguentemente, l'avvenuta decadenza dal potere di riscossione;
lamentava inoltre la mancata notifica degli avvisi di accertamento prodromici all'atto impugnato, nonché il vizio di motivazione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate la quale deduceva che la cartella di pagamento n.
29320170000225009 era stata notificata il 28.7.2017 e la cartella di pagamento n.29320180018104238 era stata notificata il 26.2.2019 e che pertanto il credito tributario doveva ritenersi definitivo.
Con memorie illustrative la ricorrente contestava la regolarità delle notifiche delle cartelle per mancata prova della consegna della raccomandata informativa e in ogni caso insisteva per la prescrizione del credito tributario anche alla luce della sospensione introdotta dalla disciplina emergenziale da Covid-19.
All'udienza del 16.1.2026 la controversia era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il referto relativo alla presunta notifica della cartella di pagamento n.
29320180018104238 non reca indicazione alcuna dell'atto cui si riferisce e che in ogni caso difetta la prova dell'invio di raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c.
Sul punto va richiamato un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “In materia di riscossione delle imposte atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa " (Cass., 1144/2018).
Nel caso di specie, in assenza di prova in ordine all'avvenuta notifica della cartella di pagamento n.
29320180018104238 prodromica all'intimazione impugnata, il motivo deve ritenersi fondato.
Diversamente deve dirsi con riguardo alla cartella di pagamento n. 29320170000225009, per la quale è stata prodotta copia della notifica per compiuta giacenza alla destinataria e dell'adempimento degli atti successivi ivi compreso l'invio della c.d. raccomandata informativa. Tuttavia, osservava la Corte che con riguardo a detta cartella, notificata il 28.7.2017, deve ritenersi decorso, alla data di notifica dell'ingiunzione impugnata (6.3.2024), il termine di prescrizione triennale del credito e ciò pur in considerazione della sospensione introdotta dall'art. 68 d.l. 17.3.2020, n. 18 (cd. Decreto Cura
Italia) che prevede la sospensione dei termini di versamento e riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione e successivamente fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle resistenti in solido nella misura di euro
200,00 oltre i.v.a. e c.p.a.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria, sezione XIV in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, spese che liquida in euro 200,00, oltre i.v.a. e c.p.a. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16.1.2026.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCIRE' ANNA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2864/2024 depositato il 04/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 293 2023 90064181 80000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 149/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'agenzia delle entrate e all'Agenzia delle entrate-riscossione, ET DA impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320239006418180, notificata il 6.3.2024, relativa al mancato pagamento di tasse automobilistiche per gli anni 2012 e 2014, d'importo pari ad euro 985,09.
La ricorrente lamentava la mancata notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'atto impugnato e, conseguentemente, l'avvenuta decadenza dal potere di riscossione;
lamentava inoltre la mancata notifica degli avvisi di accertamento prodromici all'atto impugnato, nonché il vizio di motivazione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate la quale deduceva che la cartella di pagamento n.
29320170000225009 era stata notificata il 28.7.2017 e la cartella di pagamento n.29320180018104238 era stata notificata il 26.2.2019 e che pertanto il credito tributario doveva ritenersi definitivo.
Con memorie illustrative la ricorrente contestava la regolarità delle notifiche delle cartelle per mancata prova della consegna della raccomandata informativa e in ogni caso insisteva per la prescrizione del credito tributario anche alla luce della sospensione introdotta dalla disciplina emergenziale da Covid-19.
All'udienza del 16.1.2026 la controversia era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il referto relativo alla presunta notifica della cartella di pagamento n.
29320180018104238 non reca indicazione alcuna dell'atto cui si riferisce e che in ogni caso difetta la prova dell'invio di raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c.
Sul punto va richiamato un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “In materia di riscossione delle imposte atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa " (Cass., 1144/2018).
Nel caso di specie, in assenza di prova in ordine all'avvenuta notifica della cartella di pagamento n.
29320180018104238 prodromica all'intimazione impugnata, il motivo deve ritenersi fondato.
Diversamente deve dirsi con riguardo alla cartella di pagamento n. 29320170000225009, per la quale è stata prodotta copia della notifica per compiuta giacenza alla destinataria e dell'adempimento degli atti successivi ivi compreso l'invio della c.d. raccomandata informativa. Tuttavia, osservava la Corte che con riguardo a detta cartella, notificata il 28.7.2017, deve ritenersi decorso, alla data di notifica dell'ingiunzione impugnata (6.3.2024), il termine di prescrizione triennale del credito e ciò pur in considerazione della sospensione introdotta dall'art. 68 d.l. 17.3.2020, n. 18 (cd. Decreto Cura
Italia) che prevede la sospensione dei termini di versamento e riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione e successivamente fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle resistenti in solido nella misura di euro
200,00 oltre i.v.a. e c.p.a.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria, sezione XIV in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, spese che liquida in euro 200,00, oltre i.v.a. e c.p.a. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16.1.2026.