Articolo 2 della Legge 31 marzo 1956, n. 293
Articolo 1Articolo 3
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12 maggio 1956
Art. 2.
Al Fondo sono iscritti obbligatoriamente, dopo aver superato il periodo di prova e con effetto dalla data di assunzione, i lavoratori delle aziende elettriche private con almeno 15 dipendenti, che siano addetti ai servizi tecnici, amministrativi e commerciali relativi all'esercizio degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, nonche' gli addetti ad uffici permanenti di studio e progettazione di nuove costruzioni.
L'iscrizione al Fondo dei lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti, addetti ai servizi od uffici di cui al precedente comma, e' disposta dal Comitato, di cui all'art. 5, per tutti i dipendenti di ogni singola azienda, su richiesta dell'azienda stessa e dei lavoratori da essa dipendenti.
Le aziende, il cui personale sia iscritto al Fondo, ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono obbligate a mantenere l'iscrizione anche nell'ipotesi che intervengano successive variazioni nell'entita' numerica del personale stesso e ad iscrivere inoltre i lavoratori che vengano da esse assunti anche successivamente alle intervenute variazioni.
Entrata in vigore il 12 maggio 1956
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