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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 412/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CALABRESE LUIGI, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 117/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190006301059000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12979/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dagli avv.ti Difensore_2 e Difensore_1 ed elettivamente domiciliato preso lo Studio di quest'ultimo in Roma alla Indirizzo_1
, presentava ricorso avverso la cartella di pagamento, n. 097 2019 0006301059 000 emessa da
Agenzia delle Entrate Riscossione per mancato pagamento bollo auto anno 2016 dei veicoli targati Targa_1 e Targa_2.
Nel ricorso si eccepiva: l'estinzione della pretesa per prescrizione e la nullità della cartella per difetto di motivazione. Si concludeva chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento con vittoria di spese.
L'Agenzia delle entrate Riscossione si costituiva rilevando la non tempestiva notifica della cartella esattoriale.
A seguito di quanto rilevato la stessa Agenzia dichiarava di aver reso inefficace/la cartella impugnata e chiedeva la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
La Regione Lazio si costituiva rilevando la correttezza del proprio operato. La Regione vista la costituzione dell'Agenzia delle entrate chiedeva la cessazione della materia del contendere con compensazione di spese.
Parte ricorrente presentava memorie e chiedeva il pagamento delle spese di giudizio.
Il giorno 10 dicembre 2025 si discuteva la causa 117-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il G.I. rileva che l'Agenzia delle Entrate ha reso inefficace la cartella esattoriale dichiarando che relativamente alla cartella impugnata “... non sono stati riscontrati elementi e documenti utili a sostenere la rituale e tempestiva notifica della stessa..“. La Regione Lazio nella costituzione ha documentato la tempestività dell'iscrizione a ruolo della cartella - ruolo n.2018/0014597 - rendendolo esecutivo in data 15.10.2018. Il
Giudice prende atto dell'inafficacia della cartella impugnata come dichiarato dalla stessa agenzia della
Riscossine e pertanto dichiara il giudizio estinto per cessata materia del contendere.
Le spese processuali - rilevata la condotta dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha emesso in ritardo la cartella di pagamento - sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il G.I. dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna l'Agenzia delle Entrate
Riscossione al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 500,00 oltre oneri in favore degli avv.ti Difensore_1 e Difensore_2 dichiarati antistatari.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CALABRESE LUIGI, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 117/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190006301059000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12979/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dagli avv.ti Difensore_2 e Difensore_1 ed elettivamente domiciliato preso lo Studio di quest'ultimo in Roma alla Indirizzo_1
, presentava ricorso avverso la cartella di pagamento, n. 097 2019 0006301059 000 emessa da
Agenzia delle Entrate Riscossione per mancato pagamento bollo auto anno 2016 dei veicoli targati Targa_1 e Targa_2.
Nel ricorso si eccepiva: l'estinzione della pretesa per prescrizione e la nullità della cartella per difetto di motivazione. Si concludeva chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento con vittoria di spese.
L'Agenzia delle entrate Riscossione si costituiva rilevando la non tempestiva notifica della cartella esattoriale.
A seguito di quanto rilevato la stessa Agenzia dichiarava di aver reso inefficace/la cartella impugnata e chiedeva la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
La Regione Lazio si costituiva rilevando la correttezza del proprio operato. La Regione vista la costituzione dell'Agenzia delle entrate chiedeva la cessazione della materia del contendere con compensazione di spese.
Parte ricorrente presentava memorie e chiedeva il pagamento delle spese di giudizio.
Il giorno 10 dicembre 2025 si discuteva la causa 117-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il G.I. rileva che l'Agenzia delle Entrate ha reso inefficace la cartella esattoriale dichiarando che relativamente alla cartella impugnata “... non sono stati riscontrati elementi e documenti utili a sostenere la rituale e tempestiva notifica della stessa..“. La Regione Lazio nella costituzione ha documentato la tempestività dell'iscrizione a ruolo della cartella - ruolo n.2018/0014597 - rendendolo esecutivo in data 15.10.2018. Il
Giudice prende atto dell'inafficacia della cartella impugnata come dichiarato dalla stessa agenzia della
Riscossine e pertanto dichiara il giudizio estinto per cessata materia del contendere.
Le spese processuali - rilevata la condotta dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha emesso in ritardo la cartella di pagamento - sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il G.I. dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna l'Agenzia delle Entrate
Riscossione al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 500,00 oltre oneri in favore degli avv.ti Difensore_1 e Difensore_2 dichiarati antistatari.