CASS
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2025, n. 39172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39172 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC MB nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del PG il quale chiede pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Esaminate le conclusioni della difesa del ricorrente, in persona dell'avv.to Attilio AR, il quale ha depositato memoria difensiva insistendo nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 39172 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 17/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1.La difesa di IC MB ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha dichiarato la inammissibilità, ai sensi degli artt. 581 cod. proc. pen., dell'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria che, dopo avere riqualificato i fatti allo stesso contestati ai capi -3-4-5-8-9-10 ai sensi dell'art.73 comma 5 dPR 309/90, aveva dichiarato la estinzione degli stessi per intervenuta prescrizione, ad eccezione del capo 2) in relazione al quale l'imputato era stato assolto perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato. La Corte di appello, in particolare, riteneva la mancanza di interesse dell'impu- tato all'impugnazione in quanto l'appello non aveva investito la formula assolutoria del giudice di primo grado, ma aveva aggredito esclusivamente la statuizione con la quale, mediante il richiamo all'art.75 dPR 309/90, il Tribunale di Reggio Calabria aveva disposto la trasmissione degli atti al Prefetto territorialmente competente "per le determinazioni di competenza". Assume la Corte di appello che una siffatta statuizione, che si era limitata a rendere edotta l'autorità amministrativa competente dell'esito del giudizio penale per le valutazioni di competenza ai sensi dell'art.75 dPR 309/90, non conteneva alcun accertamento sulla ricorrenza di eventuali illeciti amministrativi a carico dell'imputato prosciolto, ma integrava un mero atto partecipativo e che le even- tuali determinazioni dell'autorità amministrativa avrebbero comunque potuto for- mare oggetto di opposizione, ovvero di impugnazione, nella competente sedi giu- risdizionali e amministrative, ai sensi dell'art.75, comma 9 del suddetto testo nor- mativo prospettando, se del caso, la questione, anticipata dinanzi al giudice adito, concernente la intervenuta prescrizione degli illeciti eventualmente riconosciuti. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di CA MB che ha formulato un unico motivo di ricorso con il quale assume violazione di legge con riferimento agli artt.58, 591, 178 lett.c) e 179 cod. proc. pen. per inosservanza delle norme che regolano l'interesse alla impugnazione e alla formazione del contraddittorio processuale, essendo stato deciso l'appello me- diante ordinanza fuori udienza sul falso presupposto della inammissibilità genetica del ricorso. Assume che ricorre un interesse alla impugnazione in quanto l'esercizio facol- tativo del potere di disporre la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, nelle forme espressive utilizzate, costituiva una inammissibile anticipazione sulla necessità di adottare un qualche provvedimento sanzionatorio nei confronti del prevenuto e, sotto diverso profilo, ometteva di considerare che, con riferimento alla data di realizzazione dei fatti ascritti (anno 2009), gli illeciti avrebbero dovuto 2 essere dichiarati prescritti anche ai fini della responsabilità amministrativa;
a sup- porto di tale argomento richiama giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite che ha riconosciuto l'interesse dell'imputato a proporre impugnazione avverso una sta- tuizione di tale contenuto nella ipotesi in cui, per il medesimo fatto, il giudice pe- nale abbia pronunciato sentenza di proscioglimento perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, laddove lo stesso avvio dell'accertamento da parte dell'au- torità amministrativa, sollecitata a considerare la configurabilità dell'illecito, de- termina, di per sé, un pregiudizio nei confronti del prosciolto, data la concreta possibilità che l'accertamento sfoci nell'applicazione di una sanzione nei termini evocati dal giudice penale. RITENUTO IN DIRITTO 1.Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infon- dati laddove, come correttamente rappresentato dal giudice distrettuale, a fronte di sentenza assolutoria in primo grado con la formula "perché il fatto non è preve- duto dalla legge come reato", l'imputato non ha aggredito tale statuizione nella sua valenza di accertamento di una condotta potenzialmente illecita dal punto di vista amministrativo, ai sensi dell'art.75 commi 1 e ss dPR 309,90, in presenza di ritenuta detenzione di sostanze,stupefacenti per l'autoconsumo, ma si è limitato a contestare la statuizione con la quale il giudice di merito ha reso partecipe l'auto- rità amministrativa della infrazione. 2. Invero, la statuizione con la quale è stata disposta la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa deve ritenersi legittima in quanto, sebbene non obbli- gatoria (Sez. 6, n. 11632 del 22/01/2007, Rv. 236144 - 01), essa trova giustifi- cazione nella stessa lettera del testo normativo richiamato. Invero, l'accerta- mento, all'esito del giudizio penale, di una delle condotte idonee a determinare l'avvio del procedimento sanzionatorio, puntualmente descritte nell'art.75 comma 1 dPR 309,90, consente all'autorità giudiziaria di porre in essere l'attività propul- siva in concreto esercitata. All'autorità giudiziaria, inoltre, una volta definita la vicenda penalistica, non residua alcun potere di interferire con le scelte riservate all'autorità amministrativa sia con riferimento alle modalità di esercizio dell'azione amministrativa e alla graduazione del trattamento (art.75 comma 14 dPR 309/90), sia con riferimento alla eventuale irrogazione delle sanzioni di cui all'art.75 dPR 309/90. 3. Quanto all'interesse alla impugnazione, va preliminarmente richiamato il consolidato insegnamento del giudice di legittimità secondo il quale l'interesse della parte impugnante deve rivestire caratteri di concretezza ed attualità per ri- 3 muovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giu- diziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso (sez.5 , n. 2747 del 06/10/2021, Rv. 282542 - 01). Va pertanto rimarcato che, sotto que- sto profilo, la difesa delSRRICA non contesta l'accertamento eseguito dall'autorità giudiziaria in ordine alla irrilevanza penale della condotta ascritta all'imputato al capo 2) della imputazione, in quanto la detenzione di stupefacente non risultava accompagnata da finalità di spaccio (art.73 dPR 309/90), né contesta che la stessa condotta sia stata in concreto realizzata, nelle sue connotazioni di detenzione di sostanza stupefacente per consumo personale. In sostanza il ORICA non si duole della materialità della condotta ascritta, né ha chiesto di essere assolto con for- mula più favorevole in relazione al suddetto capo 2) della rubrica e per tutti gli altri capi per i quali il giudice di merito ha emesso una sentenza di proscioglimento per essere il reato estinto per prescrizione. Ciò esclude che l'interesse alla impu- gnazione possa consistere nel conseguimento di una pronuncia più favorevole ri- spetto a quella adottata dall'autorità giudiziaria. 3.2. Manifestamente infondato è poi il rilievo secondo il quale l'autorità giudi- ziaria abbia anticipato un giudizio di valore sulla ricorrenza di un illecito ammini- strativo, risultando evidente che il Tribunale abbia utilizzato una locuzione dal con- tenuto generico e formale ("dispone la trasmissione di copia degli atti.... per le de- terminazioni di competenza"), in una prospettiva di mera partecipazione dell'esito di un giudizio penale tra autorità che svolgono funzioni pubbliche all'interno delle rispettive sfere di attribuzioni. 3.3. Parimenti, manifestamente infondato è il rilievo secondo il quale il ricor- rente avrebbe conservato l'interesse ad ottenere dall'autorità giurisdizionale una pronuncia di intervenuta prescrizione dell'illecito amministrativo atteso che, come correttamente rappresentato nell'ordinanza di inammissibilità, nessun procedi- mento amministrativo risulta ancora instaurato nei confronti del5RRICA, in quanto la statuizione che si contesta ha appunto lo scopo di partecipare l'esito del giudizio penale all'autorità amministrativa e che, solo all'esito della instaurazione del pro- cedimento amministrativo, l'interessato sarà posto nelle condizioni di proporre le proprie difese ai sensi dell'art.75 comma 4 dPR 309/90, e di contestare il contenuto e l'estensione del trattamento sanzionatorio eventualmente irrogato (art.75 comma 9 dPR309/90), così da neutralizzarne gli effetti. 3.4. Infine, deve ritenersi non pertinente il richiamo alla giurisprudenza di le- gittimità a sostegno dei propri assunti in quanto l'interesse dell'imputato a impu- gnare la statuizione concernente la "trasmissione degli atti" all'autorità ammini- strativa è stato riconosciuto solo qualora sia controversa la illiceità amministrativa 4 della condotta incriminata (come in ipotesi di depenalizzazione della norma incri- minatrice non accompagnata da una disposizione transitoria che consenta di ri- qualificare il fatto come illecito amministrativo (Sez.U, n.25457 del 29/03/2012, Campagne Rudie, Rv.252694), ovvero in ipotesi in cui l'imputato abbia richiesto, con l'impugnazione, una più favorevole formula assolutoria (sez.6, n.27726 del 11/06/2013, Musumeci, Rv.255631). Orbene, nella specie, l'imputato non ha chie- , sto, con l'impugnazioneAn appello, di essere assolto con una formula che presup- pone l'insussistenza o la non commissione del fatto, ma ha aggredito esclusiva- mente la statuizione concernente la "trasmissione degli atti" la quale, al contempo è intervenuta a fronte di una specifica previsione normativa che riconosce la natura di illecito amministrativo a condotte di detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, come accertati nel giudizio penale. Anche sotto questo profilo, pertanto, nessun vantaggio concreto e attuale può essere conseguito dalypRICA mediante l'impugnazione in appello, con la conse- guenza che del tutto correttamente il giudice di appello ha riconosciuto la carenza di interesse al gravame ai sensi dell'art.591, comma 1, lett.a) cod. proc. pen. 4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 settembre 2025.
lette le conclusioni del PG il quale chiede pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Esaminate le conclusioni della difesa del ricorrente, in persona dell'avv.to Attilio AR, il quale ha depositato memoria difensiva insistendo nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 39172 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 17/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1.La difesa di IC MB ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha dichiarato la inammissibilità, ai sensi degli artt. 581 cod. proc. pen., dell'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria che, dopo avere riqualificato i fatti allo stesso contestati ai capi -3-4-5-8-9-10 ai sensi dell'art.73 comma 5 dPR 309/90, aveva dichiarato la estinzione degli stessi per intervenuta prescrizione, ad eccezione del capo 2) in relazione al quale l'imputato era stato assolto perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato. La Corte di appello, in particolare, riteneva la mancanza di interesse dell'impu- tato all'impugnazione in quanto l'appello non aveva investito la formula assolutoria del giudice di primo grado, ma aveva aggredito esclusivamente la statuizione con la quale, mediante il richiamo all'art.75 dPR 309/90, il Tribunale di Reggio Calabria aveva disposto la trasmissione degli atti al Prefetto territorialmente competente "per le determinazioni di competenza". Assume la Corte di appello che una siffatta statuizione, che si era limitata a rendere edotta l'autorità amministrativa competente dell'esito del giudizio penale per le valutazioni di competenza ai sensi dell'art.75 dPR 309/90, non conteneva alcun accertamento sulla ricorrenza di eventuali illeciti amministrativi a carico dell'imputato prosciolto, ma integrava un mero atto partecipativo e che le even- tuali determinazioni dell'autorità amministrativa avrebbero comunque potuto for- mare oggetto di opposizione, ovvero di impugnazione, nella competente sedi giu- risdizionali e amministrative, ai sensi dell'art.75, comma 9 del suddetto testo nor- mativo prospettando, se del caso, la questione, anticipata dinanzi al giudice adito, concernente la intervenuta prescrizione degli illeciti eventualmente riconosciuti. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di CA MB che ha formulato un unico motivo di ricorso con il quale assume violazione di legge con riferimento agli artt.58, 591, 178 lett.c) e 179 cod. proc. pen. per inosservanza delle norme che regolano l'interesse alla impugnazione e alla formazione del contraddittorio processuale, essendo stato deciso l'appello me- diante ordinanza fuori udienza sul falso presupposto della inammissibilità genetica del ricorso. Assume che ricorre un interesse alla impugnazione in quanto l'esercizio facol- tativo del potere di disporre la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, nelle forme espressive utilizzate, costituiva una inammissibile anticipazione sulla necessità di adottare un qualche provvedimento sanzionatorio nei confronti del prevenuto e, sotto diverso profilo, ometteva di considerare che, con riferimento alla data di realizzazione dei fatti ascritti (anno 2009), gli illeciti avrebbero dovuto 2 essere dichiarati prescritti anche ai fini della responsabilità amministrativa;
a sup- porto di tale argomento richiama giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite che ha riconosciuto l'interesse dell'imputato a proporre impugnazione avverso una sta- tuizione di tale contenuto nella ipotesi in cui, per il medesimo fatto, il giudice pe- nale abbia pronunciato sentenza di proscioglimento perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, laddove lo stesso avvio dell'accertamento da parte dell'au- torità amministrativa, sollecitata a considerare la configurabilità dell'illecito, de- termina, di per sé, un pregiudizio nei confronti del prosciolto, data la concreta possibilità che l'accertamento sfoci nell'applicazione di una sanzione nei termini evocati dal giudice penale. RITENUTO IN DIRITTO 1.Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infon- dati laddove, come correttamente rappresentato dal giudice distrettuale, a fronte di sentenza assolutoria in primo grado con la formula "perché il fatto non è preve- duto dalla legge come reato", l'imputato non ha aggredito tale statuizione nella sua valenza di accertamento di una condotta potenzialmente illecita dal punto di vista amministrativo, ai sensi dell'art.75 commi 1 e ss dPR 309,90, in presenza di ritenuta detenzione di sostanze,stupefacenti per l'autoconsumo, ma si è limitato a contestare la statuizione con la quale il giudice di merito ha reso partecipe l'auto- rità amministrativa della infrazione. 2. Invero, la statuizione con la quale è stata disposta la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa deve ritenersi legittima in quanto, sebbene non obbli- gatoria (Sez. 6, n. 11632 del 22/01/2007, Rv. 236144 - 01), essa trova giustifi- cazione nella stessa lettera del testo normativo richiamato. Invero, l'accerta- mento, all'esito del giudizio penale, di una delle condotte idonee a determinare l'avvio del procedimento sanzionatorio, puntualmente descritte nell'art.75 comma 1 dPR 309,90, consente all'autorità giudiziaria di porre in essere l'attività propul- siva in concreto esercitata. All'autorità giudiziaria, inoltre, una volta definita la vicenda penalistica, non residua alcun potere di interferire con le scelte riservate all'autorità amministrativa sia con riferimento alle modalità di esercizio dell'azione amministrativa e alla graduazione del trattamento (art.75 comma 14 dPR 309/90), sia con riferimento alla eventuale irrogazione delle sanzioni di cui all'art.75 dPR 309/90. 3. Quanto all'interesse alla impugnazione, va preliminarmente richiamato il consolidato insegnamento del giudice di legittimità secondo il quale l'interesse della parte impugnante deve rivestire caratteri di concretezza ed attualità per ri- 3 muovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giu- diziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso (sez.5 , n. 2747 del 06/10/2021, Rv. 282542 - 01). Va pertanto rimarcato che, sotto que- sto profilo, la difesa delSRRICA non contesta l'accertamento eseguito dall'autorità giudiziaria in ordine alla irrilevanza penale della condotta ascritta all'imputato al capo 2) della imputazione, in quanto la detenzione di stupefacente non risultava accompagnata da finalità di spaccio (art.73 dPR 309/90), né contesta che la stessa condotta sia stata in concreto realizzata, nelle sue connotazioni di detenzione di sostanza stupefacente per consumo personale. In sostanza il ORICA non si duole della materialità della condotta ascritta, né ha chiesto di essere assolto con for- mula più favorevole in relazione al suddetto capo 2) della rubrica e per tutti gli altri capi per i quali il giudice di merito ha emesso una sentenza di proscioglimento per essere il reato estinto per prescrizione. Ciò esclude che l'interesse alla impu- gnazione possa consistere nel conseguimento di una pronuncia più favorevole ri- spetto a quella adottata dall'autorità giudiziaria. 3.2. Manifestamente infondato è poi il rilievo secondo il quale l'autorità giudi- ziaria abbia anticipato un giudizio di valore sulla ricorrenza di un illecito ammini- strativo, risultando evidente che il Tribunale abbia utilizzato una locuzione dal con- tenuto generico e formale ("dispone la trasmissione di copia degli atti.... per le de- terminazioni di competenza"), in una prospettiva di mera partecipazione dell'esito di un giudizio penale tra autorità che svolgono funzioni pubbliche all'interno delle rispettive sfere di attribuzioni. 3.3. Parimenti, manifestamente infondato è il rilievo secondo il quale il ricor- rente avrebbe conservato l'interesse ad ottenere dall'autorità giurisdizionale una pronuncia di intervenuta prescrizione dell'illecito amministrativo atteso che, come correttamente rappresentato nell'ordinanza di inammissibilità, nessun procedi- mento amministrativo risulta ancora instaurato nei confronti del5RRICA, in quanto la statuizione che si contesta ha appunto lo scopo di partecipare l'esito del giudizio penale all'autorità amministrativa e che, solo all'esito della instaurazione del pro- cedimento amministrativo, l'interessato sarà posto nelle condizioni di proporre le proprie difese ai sensi dell'art.75 comma 4 dPR 309/90, e di contestare il contenuto e l'estensione del trattamento sanzionatorio eventualmente irrogato (art.75 comma 9 dPR309/90), così da neutralizzarne gli effetti. 3.4. Infine, deve ritenersi non pertinente il richiamo alla giurisprudenza di le- gittimità a sostegno dei propri assunti in quanto l'interesse dell'imputato a impu- gnare la statuizione concernente la "trasmissione degli atti" all'autorità ammini- strativa è stato riconosciuto solo qualora sia controversa la illiceità amministrativa 4 della condotta incriminata (come in ipotesi di depenalizzazione della norma incri- minatrice non accompagnata da una disposizione transitoria che consenta di ri- qualificare il fatto come illecito amministrativo (Sez.U, n.25457 del 29/03/2012, Campagne Rudie, Rv.252694), ovvero in ipotesi in cui l'imputato abbia richiesto, con l'impugnazione, una più favorevole formula assolutoria (sez.6, n.27726 del 11/06/2013, Musumeci, Rv.255631). Orbene, nella specie, l'imputato non ha chie- , sto, con l'impugnazioneAn appello, di essere assolto con una formula che presup- pone l'insussistenza o la non commissione del fatto, ma ha aggredito esclusiva- mente la statuizione concernente la "trasmissione degli atti" la quale, al contempo è intervenuta a fronte di una specifica previsione normativa che riconosce la natura di illecito amministrativo a condotte di detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, come accertati nel giudizio penale. Anche sotto questo profilo, pertanto, nessun vantaggio concreto e attuale può essere conseguito dalypRICA mediante l'impugnazione in appello, con la conse- guenza che del tutto correttamente il giudice di appello ha riconosciuto la carenza di interesse al gravame ai sensi dell'art.591, comma 1, lett.a) cod. proc. pen. 4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 settembre 2025.