Sentenza 17 giugno 2019
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, una volta disposta la restituzione degli originali, è illegittima la mancata riconsegna delle copie estratte da quanto materialmente appreso in esecuzione di sequestro inefficace perché non tempestivamente convalidato dal pubblico ministero, dal momento che la mera reintegrazione nella disponibilità degli originali non elimina il pregiudizio che potrebbe derivare all'interessato dal mantenimento del vincolo sulle copie, per la violazione di diritti meritevoli di tutela, come quello alla riservatezza o al segreto. (Fattispecie relativa al sequestro di apparati elettronici e dei dati ivi contenuti, in cui la Corte ha richiamato, quale parametro di riferimento, l'art. 8 della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU nelle decisioni del 22 maggio 2008, Ilya Stefanov c. Bulgaria e del 2 aprile 2015, Vinci Construction et GTM Génie Civil et Services c. Francia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/06/2019, n. 26606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26606 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2019 |
Testo completo
26606-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - UDIENZA CAMERA DI MATILDE CAMMINO Dott. CONSIGLIO Consigliere DEL 12/03/2019 Dott. GEPPINO RAGO - Rel. Consigliere - SENTENZA Dott. SERGIO BELTRANI N. 531/2019 - Consigliere - Dott. LUCIA AIELLI Dott. GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 51932/2018 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FARINA CA N. IL 29/05/1980 avverso l'ordinanza n. 21957/2017 GIP TRIBUNALE di ROMA, del 13/12/2018 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Pietro Rolius, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
f Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO CA FARINA, in atti generalizzato, ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta ex art. 263 c.p.p. contro il provvedimento del PM di non luogo a provvedere sulla richiesta datata 27.11.2018 di dissequestro dei dispositivi illegittimamente sequestrati e di restituzione delle copie degli apparati elettronici principali ed accessori, nonché dei dati dei documenti ivi contenuti, lamentando carenza assoluta di motivazione e violazione di plurime leggi processuali. Con requisitoria scritta depositata in data 29.1.2019, il P.G. ha concluso come riportato in epigrafe. All'odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato.
1. E' processualmente pacifico che il sequestro probatorio operato dalla PG (all'esito di una rituale perquisizione) di tutto quanto costituisce oggetto dell'odierna istanza non sia stato tempestivamente convalidato dal P.M.: lo riconosce anche il Tribunale del riesame di MA (ord. 28.11./1.12.2017), che ha, per tale ragione, ritenuto non consentita la proposta istanza di riesame, evidenziando che la parte interessata avrebbe dovuto proporre istanza di restituzione ex art. 263 c.p.p., risultando il sequestro del tutto inefficace.
1.1. L'indagato ha, nelle more, ottenuto la restituzione dei materiali in originale, ma non anche delle copie da essi estratte, che costituiscono oggetto dell'odierna doglianza, avendo nel provvedimento oggi impugnato il GIP ritenuto satisfattiva la mera restituzione degli originali.
2. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che l'omessa convalida da parte del pubblico ministero, nel termine perentorio di quarantotto ore, del sequestro eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria determina l'inefficacia del sequestro e, conseguentemente, fa sorgere l'obbligo di provvedere alla restituzione delle cose sequestrate, consentendo all'interessato, in caso di diniego del pubblico ministero, di proporre opposizione avanti al giudice per le indagini preliminari a norma dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2, sentenza n. 48070 del 26/09/2018, Rv. 274240, con la precisazione che, essendo ormai venuta meno l'efficacia del vincolo derivante dal sequestro, ai fini del rigetto dell'istanza di restituzione non potrebbe farsi utile riferimento al principio secondo cui le cose suscettibili di f confisca obbligatoria non possono essere restituite all'interessato al venir meno delle esigenze 2 probatorie che ne avevano legittimato il sequestro;
conformi, Sez. 3, sentenza n. 8433 del 03/02/2011, Rv. 249395, e n. 278 del 05/12/2017, dep. 2018, Rv. 271867).
3. L'inefficacia del sequestro probatorio si riverbera inevitabilmente sul potere del PM di estrarre copia di quanto materialmente appreso in esecuzione di un sequestro inefficace: d'altro canto, se anche in presenza di un provvedimento di sequestro probatorio divenuto inefficace per la mancata, tempestiva convalida da parte del P.M., fosse consentito a quest'ultimo estrarre copia dei materiali oggetto del sequestro inefficace, ed utilizzarli a fini di prova, la prevista inefficacia del sequestro costituirebbe sanzione (come osservato, pur se ad altri fini, da autorevole dottrina) meramente "canzonatoria", poiché sarebbe comunque legittimo ricorrere ad un pratico espediente elusivo, che consentirebbe di aggirare comodamente, rendendole in concreto inoperanti, le previste garanzie di rito.
3.1. In tali casi, quindi, la mera restituzione degli atti indebitamente appresi in originale non può considerarsi risolutiva, dal momento che la reintegrazione nella disponibilità di essi non elimina il pregiudizio che potrebbe derivare all'interessato dal mantenimento del vincolo sulle copie dei predetti atti, in termini di violazione di diritti certamente meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza o al segreto.
3.2. Vanno a tale proposito considerate anche le indicazioni fornite dalla Corte EDU, che considera meritevoli di tutela con riferimento all'art. 8 della Convenzione, il diritto al rispetto della vita privata e familiare (Corte EDU, 22/5/2008, IL OV c. Bulgaria;
02/04/2015, CI CT et GTM Génie Civil et Services c. Francia), sul quale ben può incidere, indebitamente comprimendolo, l'estrazione di copie di atti appresi in forza di un decreto di sequestro probatorio in origine legittimo, ma non convalidato e quindi divenuto radicalmente inefficace ex tunc.
3.3. Nonostante l'intervenuta restituzione degli atti tratti in sequestro in originale, permane certamente l'interesse all'impugnazione del provvedimento che abbia negato la restituzione delle copie di essi, nelle more estratte, onde evitare che queste ultime entrino a far parte del materiale probatorio utilizzabile.
4. Né può trarsi spunto per argomentare in senso contrario dalle decisioni citate dal PG nella requisitoria scritta già menzionata: nei casi esaminati da Sez. un., sentenza n. 40963 del 2018, e da Sez. 6, n. 13306 del 2018, il sequestro probatorio era stato, infatti, convalidato, e non risultava, quindi, colpito da inefficacia ex tunc.
5. Il provvedimento impugnato va, quindi, annullato senza rinvio, con contestuale ordine di restituire quanto costituente oggetto dell'istanza di restituzione datata 27.11.2018 all'avente diritto. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato ed ordina la restituzione di quanto oggetto dell'istanza di restituzione in data 27 novembre 2018 all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso in MA, udienza camerale 12 marzo 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio Beltrani Matilde Cammino рей Like DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 17 GIU 2019 CAND ERE Claudia Pianelli E T R O C h