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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 5724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5724 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
IV Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del dott. Federico Simonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4401 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 19.12.2025 e vertente tra
, (C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Valerio ASTUNI (giusta procura in atti), presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato;
-parte attrice
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea ROMANO (giusta procura in atti) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo;
- convenuta
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Brescia (giusta procura in atti), presso i cui uffici in Brescia, via S. Caterina n. 6, è elettivamente domiciliata;
- terza intervenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
02220229007743382, dell'importo di €244.423,69 emessa da Controparte_3
, nonché avverso le prodromiche cartelle di pagamento ed i ruoli, convenendo in
[...] giudizio l' e chiedendo: in via principale, annullarsi Controparte_4
l'intimazione di pagamento n. 02220229007743382 e, per l'effetto, annullarsi le
1 prodromiche cartelle di pagamento: n. 02220207180130973 e n. 02220210012052545; rifondersi spese, diritti ed onorari di causa, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
In particolare, l'opponente ha esposto che: in data 25.10.2022 aveva ricevuto la notificazione a mezzo pec dell'intimazione di pagamento n. 02220229007743382 con cui aveva intimato il pagamento di contributi e premi;
nella summenzionata intimazione CP_5 di pagamento, aveva indicato, quali atti presupposti all'intimazione medesima le CP_5 seguenti cartelle di pagamento: n. 02220207180130973 e n. 02220210012052545, asseritamente notificate nell'anno 2018 e 2021, relative a prelievo latte sulle consegne;
alcun atto o avviso o comunicazione di alcun genere era stato mai comunicato e/o notificato al ricorrente;
aveva presentato (R.G. 13022/2022) ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 con contestuale istanza di sospensione;
in data 25.01.2023, il G.E. aveva dichiarato inammissibile tale istanza, fissando il termine di 60 giorni per l'eventuale instaurazione del giudizio di merito.
L'opponente ha dedotto: l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabilità dell'intimazione di pagamento per omessa e/o inesistente e/o nulla notificazione degli atti prodromici a quell'intimazione; la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 3, legge n. 241/1990 e dall'art. 7 legge n. 212/2000 in quanto gli atti impugnati sono privi dei requisiti di completezza e chiarezza e non consentono al contribuente di comprendere le motivazioni di fatto e le ragioni giuridiche (omettendo anche i calcoli) che hanno determinato la pretesa tributaria;
l'inesistenza dell'intimazione di pagamento per inesistenza/nullità della notificazione avvenuta a mezzo PEC;
la nullità e/o l'annullabilità dell'intimazione di pagamento per violazione ed eccesso di potere in relazione all'art. 42, comma 1, D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7 legge n. 212/2000 e l'inesistenza giuridica dell'atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l'atto prodromico alla cartella di pagamento, in mancanza della sua qualifica di dirigente;
la decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto di procedere alla notificazione di avvisi bonari e/o ulteriori atti impositivi di qualsiasi genere;
la prescrizione del credito vantato dall'ente creditore.
Si è costituita l' chiedendo: dichiararsi il difetto di Controparte_1 giurisdizione a favore del Giudice Tributario competente limitatamente alla parte del provvedimento impugnato afferente i crediti tributari;
dichiararsi il difetto di giurisdizione a favore del Giudice Amministrativo competente limitatamente alla parte del provvedimento impugnato afferente al “prelievo latte”; dichiararsi inammissibile e/o respingersi il ricorso per difetto di legittimazione passiva per quanto concerne le censure afferenti i crediti lavoristico/previdenziali; in via di estremo subordine, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva trattandosi di CP_6
2 censure afferenti profili di responsabilità dell'Ente impositore;
la condanna della parte opponente al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dell'avv. Romano, dichiaratosi antistatario.
In particolare, ha rilevato che: nessuna censura era stata svolta con riferimento CP_5 alle statuizioni di cui all'ordinanza della fase cautelare;
nonostante l'opponente abbia fatto riferimento solo alle cartelle relative al “prelievo latte”, l'intimazione opposta riguardava anche tributi, nonché ulteriori 5 avvisi di addebito riguardanti crediti previdenziali;
le predette cartelle e gli atti presupposti erano stati regolarmente notificati;
il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario e di quello amministrativo;
il proprio difetto di legittimazione passiva riguardo ai crediti previdenziali;
l'esistenza di precedenti giurisprudenziali di rigetto in casi del tutto analoghi a quello per cui è processo.
È intervenuta nel presente giudizio l' chiedendo Controparte_2 dichiararsi la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario e, in subordine, dichiararsi inammissibile o respingersi la domanda con vittoria di spese.
Segnatamente, l'Ente impositore ha rilevato: che l'opponente aveva svolto analoga iniziativa giudiziaria dinanzi al TAR Brescia (proc. n. 317/2023); l'inammissibilità dell'opposizione perché non proposta nei confronti del soggetto effettivamente legittimato;
il difetto di giurisdizione del GO in favore del GA;
in ogni caso, l'infondatezza e l'inammissibilità delle avverse domande.
Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria, il giudice precedentemente assegnatario del presente procedimento fissava udienza per la rimessione della causa in decisione e venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Assegnato il fascicolo a questo giudicante (sulla base dell'art. 3, comma 5 D.L. n.
117/2025 e dei DD.PP. nn. 86 e 87 del 2025), l'udienza fissata è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dalla fissazione del termine del 19 dicembre 2025 per il deposito di note scritte e il procedimento è stato deciso come da dispositivo della presente sentenza per le seguenti ragioni.
***
Parte opponente ha lamentato l'illegittimità dell'intimazione di pagamento esponendo sostanzialmente che prima della notifica di quell'atto non aveva mai ricevuto alcun atto prodromico alla pretesa esecutiva dell' e chiedendo annullarsi l'intimazione di CP_5 pagamento n. 02220229007743382, nonché le prodromiche cartelle di pagamento n.
02220207180130973 e n. 02220210012052545.
Nonostante parte opponente abbia citato nel proprio atto introduttivo solamente queste ultime due cartelle (relative ai “prelievi latte” per gli anni 2005, 2006 e 2007) quali titoli fondanti l'intimazione di pagamento impugnata in via principale, si deve rilevare come, dall'esame di tale intimazione (n. 02220229007743382 – cfr. doc. depositata da parte
3 opposta) emergano altre n. 12 cartelle relative a tributi non versati a vario titolo, nonché n. 5 avvisi di addebito afferenti crediti contributivi.
Si osserva che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del
1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”. (Cass. Civ.,
Sez. U, 14/04/2020, Ord. n. 7822)
Nel caso di specie, risulta fondata l'eccezione, svolta in via pregiudiziale dalle convenute, afferente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario in ordine all'omessa notifica degli atti prodromici ed ai vizi propri di questi, nonché alla prescrizione delle pretese tributarie.
Infatti, “in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta – ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 D.Lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del
D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. – davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario”. (Cass. Civ., Sez. U, 05/06/2017,
Sent. n. 13913)
Anche successivamente la Suprema Corte è tornata sul tema affermando che “in tema di esecuzione forzata tributaria, il pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del
d.P.R. n. 602 del 1973 è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito. Pertanto la conseguente opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai
4 sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e
617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario”. (Cass. Civ., Sez. U, 10/12/2019, Sent. n. 32203)
Il chiaro indirizzo della giurisprudenza di legittimità circa la devoluzione al giudice tributario in ordine a tutte le questioni riguardanti una opposizione agli atti esecutivi, come quella in esame, avverso un atto asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o di altro atto prodromico al pignoramento, induce a ritenere che, nel caso di specie, le doglianze relative alla mancata notifica delle cartelle di pagamento, all'intervenuta prescrizione delle pretese tributarie in forza dell'omessa o invalida notifica di dette cartelle, nonché quelle relative a vizi propri di queste quali l'omessa motivazione e l'omesso conteggio degli interessi e l'assenza di potere in capo ai relativi sottoscrittori, sono soggette alla cognizione esclusiva della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Brescia.
In ogni caso, le doglianze di parte opponente relative alle cartelle riguardanti “prelievi sul latte” da parte dell' , in applicazione dell'art. 133, comma 1, lett. t), D.Lgs. 104/2010, CP_2 sarebbero soggette per le questioni di merito alla cognizione esclusiva del Parte_2
.
[...]
Invero, “in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la previsione contenuta nell'art. 133, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 104 del 2010, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al suddetto prelievo, deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A. Ne consegue che, ove le domande, attraverso la proposizione di una sostanziale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comportino una contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, il sindacato di legittimità attiene a posizioni di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ancorché caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi”. (Cass. Civ., Sez. U, 12/11/2021, Sent. n. 33850)
La devoluzione al GA delle questioni afferenti le richieste supplementari di CP_2 peraltro, appare condivisa anche dallo stesso opponente il quale ha proposto ricorso al TAR per contestare la validità nel merito dei “prelievi sul latte” (cfr. doc. . CP_2
Tanto premesso riguardo alle pregiudiziali eccezioni di giurisdizione, deve ritenersi come non essendo contestata l'illegittimità di singoli atti esecutivi compiuti dall'agente della riscossione, bensì la validità di formazione dei titoli stessi, l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., non rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, pur non essendo vietata dall'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973.
5 Sul punto, “la declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza della Corte cost. n. 114 del 2018) dell'art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973 - nella parte in cui detta norma non prevedeva l'ammissibilità ex art. 615 c.p.c. nella riscossione tributaria successivamente alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso ex art. 50 del citato d.P.R. - implica, sul piano dei rimedi di tutela giurisdizionale a disposizione del contribuente esecutato e quale precipitato logico della complementarità - non già concorrenza - tra le giurisdizioni (ordinaria e tributaria), che sono tuttora improponibili le opposizioni all'esecuzione aventi funzione "recuperatoria" di doglianze che la parte avrebbe dovuto far valere innanzi al giudice tributario con le forme e nei termini dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del
1992”. (Cass. Civ., Sez. 3, 04/08/2023, Ord. n. 23894)
E, ancora, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”. (Cass. Civ., Sez. U, 25/05/2022, Sent. n. 16986)
Dunque, le uniche questioni di merito affrontabili da questo giudice risultano essere: 1)
l'inesistenza dell'intimazione di pagamento per inesistenza/nullità della notificazione avvenuta a mezzo PEC (sollevata dall'opponente); 2) il difetto di legittimazione passiva eccepito dall' , in ordine alla doglianza circa l'omessa Controparte_4 notifica degli avvisi di addebito.
Quanto alla seconda questione si rileva che la notifica degli avvisi di addebito, riportanti le risultanze del ruolo, è di competenza dell'ente impositore ( ), unico legittimato a CP_6 contraddire in proposito, dovendosi escludere qualsiasi responsabilità dell'agente della riscossione, il cui intervento è successivo alla ricezione del ruolo. Non sussistendo litisconsorzio necessario, e non essendo stata richiesta la chiamata in causa dell'ente impositore, l'opposizione in parte qua (ossia nella parte relativa all'intimazione di pagamento di crediti contributivi) deve essere rigettata per difetto di legittimazione passiva dell'opposta.
Infatti, “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n.
46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i
6 meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (Cass. Civ., Sez. U, 08/03/2022, Sent. n. 7514).
Quanto all'ultima residua doglianza sollevata dall'opponente, relativa alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, la stessa è palesemente infondata.
Invero, la tempestiva proposizione del presente giudizio ad opera del destinatario di quell'atto comporta la sanatoria degli eventuali vizi della relativa notifica per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
Infatti, “la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Né, in contrario, vale invocare il disposto dell'art. 617, comma 2, c.p.c., attinente alla diversa ipotesi in cui il vizio della notificazione, per la sua gravità, si traduce nella inesistenza della medesima, così come la circostanza che, per effetto della nullità della notificazione, possa al debitore attribuirsi un termine inferiore a quello minimo di dieci giorni previsto dall'art. 480 c.p.c.” (Cass. Civ., Sez. 3,
15/12/2016, Ord. n. 25900).
“Alla tempestiva opposizione agli atti esecutivi con cui il debitore deduca la nullità della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, consegue la sanatoria del vizio dedotto, applicandosi anche a tale ipotesi l'ultimo comma dell'art. 156 cod. proc. civ.” (Cass. Civ.,
Sez. 3, 02/10/2008, Sent. n. 24527).
Inoltre, deve osservarsi che gli atti tributari possono essere notificati in proprio dall'agente della riscossione a mezzo posta elettronica certificata, essendo sufficiente che il messaggio, con allegato l'atto da notificare, anche in mero formato pdf, sia inoltrato ad un indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici registri.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, dunque, le censure sollevate dall'odierno opponente e ricadenti nella giurisdizione del Giudice adito, devono essere rigettate.
Le spese del procedimento, considerata la natura prevalentemente pregiudiziale delle statuizioni, possono essere compensate in ragione della metà, mentre per la restante metà devono essere poste a carico della parte soccombente in favore di ciascuno degli odierni convenuti.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Brescia, IV Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile recante n. 4401/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle doglianze relative all'omessa notifica degli atti prodromici ed ai vizi propri di questi, nonché alla prescrizione delle pretese tributarie in favore della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Brescia;
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle doglianze relative all'omessa notifica degli atti prodromici ed ai vizi propri di questi, nonché alla prescrizione delle pretese relative a “prelievi sul latte” da parte dell' in favore del CP_2 Pt_2
Lombardia – Sezione di Brescia;
- rigetta le ulteriori domande di parte opponente;
- dichiara compensate per ½ tra le parti le spese di lite e condanna al Parte_1 pagamento della restante quota di ½ delle spese del presente giudizio, liquidata in complessivi €2.108,50, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, in favore di ciascuna delle odierne parti convenute, , con Controparte_4 distrazione in favore dell'avv. Andrea Romano dichiaratosi antistatario e
[...]
. Controparte_2
Brescia (da remoto), 19 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Federico Simonelli
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
IV Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del dott. Federico Simonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4401 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 19.12.2025 e vertente tra
, (C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Valerio ASTUNI (giusta procura in atti), presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato;
-parte attrice
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea ROMANO (giusta procura in atti) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo;
- convenuta
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Brescia (giusta procura in atti), presso i cui uffici in Brescia, via S. Caterina n. 6, è elettivamente domiciliata;
- terza intervenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
02220229007743382, dell'importo di €244.423,69 emessa da Controparte_3
, nonché avverso le prodromiche cartelle di pagamento ed i ruoli, convenendo in
[...] giudizio l' e chiedendo: in via principale, annullarsi Controparte_4
l'intimazione di pagamento n. 02220229007743382 e, per l'effetto, annullarsi le
1 prodromiche cartelle di pagamento: n. 02220207180130973 e n. 02220210012052545; rifondersi spese, diritti ed onorari di causa, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
In particolare, l'opponente ha esposto che: in data 25.10.2022 aveva ricevuto la notificazione a mezzo pec dell'intimazione di pagamento n. 02220229007743382 con cui aveva intimato il pagamento di contributi e premi;
nella summenzionata intimazione CP_5 di pagamento, aveva indicato, quali atti presupposti all'intimazione medesima le CP_5 seguenti cartelle di pagamento: n. 02220207180130973 e n. 02220210012052545, asseritamente notificate nell'anno 2018 e 2021, relative a prelievo latte sulle consegne;
alcun atto o avviso o comunicazione di alcun genere era stato mai comunicato e/o notificato al ricorrente;
aveva presentato (R.G. 13022/2022) ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 con contestuale istanza di sospensione;
in data 25.01.2023, il G.E. aveva dichiarato inammissibile tale istanza, fissando il termine di 60 giorni per l'eventuale instaurazione del giudizio di merito.
L'opponente ha dedotto: l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabilità dell'intimazione di pagamento per omessa e/o inesistente e/o nulla notificazione degli atti prodromici a quell'intimazione; la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 3, legge n. 241/1990 e dall'art. 7 legge n. 212/2000 in quanto gli atti impugnati sono privi dei requisiti di completezza e chiarezza e non consentono al contribuente di comprendere le motivazioni di fatto e le ragioni giuridiche (omettendo anche i calcoli) che hanno determinato la pretesa tributaria;
l'inesistenza dell'intimazione di pagamento per inesistenza/nullità della notificazione avvenuta a mezzo PEC;
la nullità e/o l'annullabilità dell'intimazione di pagamento per violazione ed eccesso di potere in relazione all'art. 42, comma 1, D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7 legge n. 212/2000 e l'inesistenza giuridica dell'atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l'atto prodromico alla cartella di pagamento, in mancanza della sua qualifica di dirigente;
la decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto di procedere alla notificazione di avvisi bonari e/o ulteriori atti impositivi di qualsiasi genere;
la prescrizione del credito vantato dall'ente creditore.
Si è costituita l' chiedendo: dichiararsi il difetto di Controparte_1 giurisdizione a favore del Giudice Tributario competente limitatamente alla parte del provvedimento impugnato afferente i crediti tributari;
dichiararsi il difetto di giurisdizione a favore del Giudice Amministrativo competente limitatamente alla parte del provvedimento impugnato afferente al “prelievo latte”; dichiararsi inammissibile e/o respingersi il ricorso per difetto di legittimazione passiva per quanto concerne le censure afferenti i crediti lavoristico/previdenziali; in via di estremo subordine, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva trattandosi di CP_6
2 censure afferenti profili di responsabilità dell'Ente impositore;
la condanna della parte opponente al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dell'avv. Romano, dichiaratosi antistatario.
In particolare, ha rilevato che: nessuna censura era stata svolta con riferimento CP_5 alle statuizioni di cui all'ordinanza della fase cautelare;
nonostante l'opponente abbia fatto riferimento solo alle cartelle relative al “prelievo latte”, l'intimazione opposta riguardava anche tributi, nonché ulteriori 5 avvisi di addebito riguardanti crediti previdenziali;
le predette cartelle e gli atti presupposti erano stati regolarmente notificati;
il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario e di quello amministrativo;
il proprio difetto di legittimazione passiva riguardo ai crediti previdenziali;
l'esistenza di precedenti giurisprudenziali di rigetto in casi del tutto analoghi a quello per cui è processo.
È intervenuta nel presente giudizio l' chiedendo Controparte_2 dichiararsi la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario e, in subordine, dichiararsi inammissibile o respingersi la domanda con vittoria di spese.
Segnatamente, l'Ente impositore ha rilevato: che l'opponente aveva svolto analoga iniziativa giudiziaria dinanzi al TAR Brescia (proc. n. 317/2023); l'inammissibilità dell'opposizione perché non proposta nei confronti del soggetto effettivamente legittimato;
il difetto di giurisdizione del GO in favore del GA;
in ogni caso, l'infondatezza e l'inammissibilità delle avverse domande.
Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria, il giudice precedentemente assegnatario del presente procedimento fissava udienza per la rimessione della causa in decisione e venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Assegnato il fascicolo a questo giudicante (sulla base dell'art. 3, comma 5 D.L. n.
117/2025 e dei DD.PP. nn. 86 e 87 del 2025), l'udienza fissata è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dalla fissazione del termine del 19 dicembre 2025 per il deposito di note scritte e il procedimento è stato deciso come da dispositivo della presente sentenza per le seguenti ragioni.
***
Parte opponente ha lamentato l'illegittimità dell'intimazione di pagamento esponendo sostanzialmente che prima della notifica di quell'atto non aveva mai ricevuto alcun atto prodromico alla pretesa esecutiva dell' e chiedendo annullarsi l'intimazione di CP_5 pagamento n. 02220229007743382, nonché le prodromiche cartelle di pagamento n.
02220207180130973 e n. 02220210012052545.
Nonostante parte opponente abbia citato nel proprio atto introduttivo solamente queste ultime due cartelle (relative ai “prelievi latte” per gli anni 2005, 2006 e 2007) quali titoli fondanti l'intimazione di pagamento impugnata in via principale, si deve rilevare come, dall'esame di tale intimazione (n. 02220229007743382 – cfr. doc. depositata da parte
3 opposta) emergano altre n. 12 cartelle relative a tributi non versati a vario titolo, nonché n. 5 avvisi di addebito afferenti crediti contributivi.
Si osserva che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del
1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”. (Cass. Civ.,
Sez. U, 14/04/2020, Ord. n. 7822)
Nel caso di specie, risulta fondata l'eccezione, svolta in via pregiudiziale dalle convenute, afferente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario in ordine all'omessa notifica degli atti prodromici ed ai vizi propri di questi, nonché alla prescrizione delle pretese tributarie.
Infatti, “in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta – ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 D.Lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del
D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. – davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario”. (Cass. Civ., Sez. U, 05/06/2017,
Sent. n. 13913)
Anche successivamente la Suprema Corte è tornata sul tema affermando che “in tema di esecuzione forzata tributaria, il pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del
d.P.R. n. 602 del 1973 è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito. Pertanto la conseguente opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai
4 sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e
617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario”. (Cass. Civ., Sez. U, 10/12/2019, Sent. n. 32203)
Il chiaro indirizzo della giurisprudenza di legittimità circa la devoluzione al giudice tributario in ordine a tutte le questioni riguardanti una opposizione agli atti esecutivi, come quella in esame, avverso un atto asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o di altro atto prodromico al pignoramento, induce a ritenere che, nel caso di specie, le doglianze relative alla mancata notifica delle cartelle di pagamento, all'intervenuta prescrizione delle pretese tributarie in forza dell'omessa o invalida notifica di dette cartelle, nonché quelle relative a vizi propri di queste quali l'omessa motivazione e l'omesso conteggio degli interessi e l'assenza di potere in capo ai relativi sottoscrittori, sono soggette alla cognizione esclusiva della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Brescia.
In ogni caso, le doglianze di parte opponente relative alle cartelle riguardanti “prelievi sul latte” da parte dell' , in applicazione dell'art. 133, comma 1, lett. t), D.Lgs. 104/2010, CP_2 sarebbero soggette per le questioni di merito alla cognizione esclusiva del Parte_2
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[...]
Invero, “in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la previsione contenuta nell'art. 133, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 104 del 2010, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al suddetto prelievo, deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A. Ne consegue che, ove le domande, attraverso la proposizione di una sostanziale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comportino una contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, il sindacato di legittimità attiene a posizioni di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ancorché caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi”. (Cass. Civ., Sez. U, 12/11/2021, Sent. n. 33850)
La devoluzione al GA delle questioni afferenti le richieste supplementari di CP_2 peraltro, appare condivisa anche dallo stesso opponente il quale ha proposto ricorso al TAR per contestare la validità nel merito dei “prelievi sul latte” (cfr. doc. . CP_2
Tanto premesso riguardo alle pregiudiziali eccezioni di giurisdizione, deve ritenersi come non essendo contestata l'illegittimità di singoli atti esecutivi compiuti dall'agente della riscossione, bensì la validità di formazione dei titoli stessi, l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., non rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, pur non essendo vietata dall'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973.
5 Sul punto, “la declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza della Corte cost. n. 114 del 2018) dell'art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973 - nella parte in cui detta norma non prevedeva l'ammissibilità ex art. 615 c.p.c. nella riscossione tributaria successivamente alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso ex art. 50 del citato d.P.R. - implica, sul piano dei rimedi di tutela giurisdizionale a disposizione del contribuente esecutato e quale precipitato logico della complementarità - non già concorrenza - tra le giurisdizioni (ordinaria e tributaria), che sono tuttora improponibili le opposizioni all'esecuzione aventi funzione "recuperatoria" di doglianze che la parte avrebbe dovuto far valere innanzi al giudice tributario con le forme e nei termini dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del
1992”. (Cass. Civ., Sez. 3, 04/08/2023, Ord. n. 23894)
E, ancora, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”. (Cass. Civ., Sez. U, 25/05/2022, Sent. n. 16986)
Dunque, le uniche questioni di merito affrontabili da questo giudice risultano essere: 1)
l'inesistenza dell'intimazione di pagamento per inesistenza/nullità della notificazione avvenuta a mezzo PEC (sollevata dall'opponente); 2) il difetto di legittimazione passiva eccepito dall' , in ordine alla doglianza circa l'omessa Controparte_4 notifica degli avvisi di addebito.
Quanto alla seconda questione si rileva che la notifica degli avvisi di addebito, riportanti le risultanze del ruolo, è di competenza dell'ente impositore ( ), unico legittimato a CP_6 contraddire in proposito, dovendosi escludere qualsiasi responsabilità dell'agente della riscossione, il cui intervento è successivo alla ricezione del ruolo. Non sussistendo litisconsorzio necessario, e non essendo stata richiesta la chiamata in causa dell'ente impositore, l'opposizione in parte qua (ossia nella parte relativa all'intimazione di pagamento di crediti contributivi) deve essere rigettata per difetto di legittimazione passiva dell'opposta.
Infatti, “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n.
46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i
6 meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (Cass. Civ., Sez. U, 08/03/2022, Sent. n. 7514).
Quanto all'ultima residua doglianza sollevata dall'opponente, relativa alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, la stessa è palesemente infondata.
Invero, la tempestiva proposizione del presente giudizio ad opera del destinatario di quell'atto comporta la sanatoria degli eventuali vizi della relativa notifica per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
Infatti, “la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Né, in contrario, vale invocare il disposto dell'art. 617, comma 2, c.p.c., attinente alla diversa ipotesi in cui il vizio della notificazione, per la sua gravità, si traduce nella inesistenza della medesima, così come la circostanza che, per effetto della nullità della notificazione, possa al debitore attribuirsi un termine inferiore a quello minimo di dieci giorni previsto dall'art. 480 c.p.c.” (Cass. Civ., Sez. 3,
15/12/2016, Ord. n. 25900).
“Alla tempestiva opposizione agli atti esecutivi con cui il debitore deduca la nullità della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, consegue la sanatoria del vizio dedotto, applicandosi anche a tale ipotesi l'ultimo comma dell'art. 156 cod. proc. civ.” (Cass. Civ.,
Sez. 3, 02/10/2008, Sent. n. 24527).
Inoltre, deve osservarsi che gli atti tributari possono essere notificati in proprio dall'agente della riscossione a mezzo posta elettronica certificata, essendo sufficiente che il messaggio, con allegato l'atto da notificare, anche in mero formato pdf, sia inoltrato ad un indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici registri.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, dunque, le censure sollevate dall'odierno opponente e ricadenti nella giurisdizione del Giudice adito, devono essere rigettate.
Le spese del procedimento, considerata la natura prevalentemente pregiudiziale delle statuizioni, possono essere compensate in ragione della metà, mentre per la restante metà devono essere poste a carico della parte soccombente in favore di ciascuno degli odierni convenuti.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Brescia, IV Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile recante n. 4401/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle doglianze relative all'omessa notifica degli atti prodromici ed ai vizi propri di questi, nonché alla prescrizione delle pretese tributarie in favore della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Brescia;
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle doglianze relative all'omessa notifica degli atti prodromici ed ai vizi propri di questi, nonché alla prescrizione delle pretese relative a “prelievi sul latte” da parte dell' in favore del CP_2 Pt_2
Lombardia – Sezione di Brescia;
- rigetta le ulteriori domande di parte opponente;
- dichiara compensate per ½ tra le parti le spese di lite e condanna al Parte_1 pagamento della restante quota di ½ delle spese del presente giudizio, liquidata in complessivi €2.108,50, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, in favore di ciascuna delle odierne parti convenute, , con Controparte_4 distrazione in favore dell'avv. Andrea Romano dichiaratosi antistatario e
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. Controparte_2
Brescia (da remoto), 19 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Federico Simonelli
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