Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 23/02/2026, n. 1179
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 649 L. 147/2013 e del Regolamento Comunale

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione del Comune, affermando che la presentazione della dichiarazione e la prova della produzione e smaltimento dei rifiuti speciali sono condizioni indispensabili per fruire dell'esclusione dalla TARI, come previsto dal Regolamento Comunale e dalla giurisprudenza della Cassazione. L'omissione dell'obbligo dichiarativo non è surrogabile con altri strumenti di prova.

  • Accolto
    Erroneità della sentenza per mancata considerazione dell'onere probatorio della società e debenza della quota fissa

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione del Comune, affermando che la presentazione della dichiarazione e la prova della produzione e smaltimento dei rifiuti speciali sono condizioni indispensabili per fruire dell'esclusione dalla TARI, come previsto dal Regolamento Comunale e dalla giurisprudenza della Cassazione. L'omissione dell'obbligo dichiarativo non è surrogabile con altri strumenti di prova. Inoltre, anche nelle aree in cui si producono rifiuti speciali, resta dovuta la quota fissa del tributo per coprire i costi dei servizi indivisibili.

  • Accolto
    Data di cessazione del contratto di locazione

    La Corte ha accolto l'appello incidentale della società, ritenendo che la locazione sia cessata il 31/3/2020, come da documentazione depositata, e non il 30/9/2020.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 23/02/2026, n. 1179
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1179
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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