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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 23/02/2026, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1179/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
BUCCARO ALFREDO, Relatore
CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2388/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Comune di Pomezia - Piazza Indipendenza 1 00071 Pomezia RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13351/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
10 e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3711 TARI 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 775/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Comune di Pomezia Appellante
Chie di dichiarare valido l'avviso di accertamento per l'anno 2020; confermare la TARI;
spese per entrambi i gradi di giudizio.
Resistente_1 S.p.a. Appellato
Chiede il rigetto del'appello;la conferma della sentenza impugnata;
l'accoglimento dell'appello incidentale;
Spese ed oneri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 Spa ha presentato ricorso presso la CGT di I Grado di Roma avverso avviso di accertamento TARI n. 3711 emesso dal Comune di Pomezia per omesso versamento dell'imposta anno 2020 relativamente all'immobile sito in Indirizzo_1 di mq 2100 condotto in locazione dalla società per un importo totale di € 5.093,00 comprensivo di sanzioni ed interessi.
Si oppone all'aviso; ritiene, come da perizia giurata, che la superficie adibita ad uffici, mense ed area di lavorazione sia di mq 339; rilava il difetto di motivazione e che sono state illegittimamente assoggettate a
TARI superfici non produttive di rifiuti solidi urbani e che la società ha provveduto a smaltire i rifiuti speciali in proprio come da fatture allegate.
Il Comune chiede il rigetto del ricorso rileva la omessa presentazione della dichiarazione per i rifiuti speciali e l'omesso versamento della tassa.
Parte ricorrente produce documentazione relativa alla comunicazione di cessata utenza TARI del 23/2/2021 oltre al pagamento dell'imposta di registro per la risoluzione del contratto di locazione al 30/9/2020.
La CGT di I Grado di Roma con sentenza n. 13351/2024 accoglie parzialmente il ricorso. La tassazione va limitata al periodo 1/1/2020 - 30/9/2020 data di cessazione della locazione dell'unità oggetto di tassazione.
Le aree soggette a TARI sono pari a mq. 170 per uffici e mense ed a mq. 169 per l'area destinata a lavorazione come da perizia giurata del tecnico della parte ricorrente.
Nelle aree di stoccaggio non si producono rifiuti.
Avverso tale sentenza il Comune di Pomezia propone appello. Ecepisce:
- violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 649 della L. 147/2013 e del Regolamento Comunale della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto l'esenzione dalla TARI per le aree di stoccaggio nonostante la società non abbia mai presentato la dichiarazione prevista dal Regolamento. E' onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni necessarie per beneficiare dell'esenzione e/o riduzione della superficie tassabile.
E' irrilevante che il contribuente abbia presentato una perizia giurata di parte, planimetria e contratti di smaltimento;
fatture e UD senza aver presentato la dichiarazione prevista dal Regolamento al fine di ottenere l'esclusione dal tributo.
Cita ordinanze della Corte di Cassazione che prevedono l'obbligatorietà della presentazione della dichiarazione per la produzione dei rifiuti speciali.
- Erroneità della sentenza per non aver considerato che era onere della società Resistente_1 Spa provare la mancata produzione nello stabilimento anche di rifiuti solidi urbani e per non aver riconosciuto la debenza della quota fissa della TARI.
Non vi è alcuna prova che nell'area in oggetto si producono rifiuti speciali sia che si producono rifiuti solidi urbani.
Chiede di dichiarare valido l'avviso di accertamento per l'anno 2020 e confermare la TARI nella sua quota variabile e fissa sull'intera superficie dell'immobile nel periodo 1/1/2020 - 30/9/2020. Spese per entrambi i gradi del giudizio.
L'appellata società Resistente_1 Spa controdeduce.
Propone appello incidentale avverso la sentenza n. 13351/2024 nella parte in cui ha limitato la tassazione al periodo 1/1/2020 - 30/9/2020 data di cessazione della locazione. La corretta data di cessazione della locazione è il 31/3/2020 e non il 30/9/2020 come erroneamente statuito dai giudici di prime cure.
La risoluzione del contratto di locazione è avvenuta il 31/3/2020 come da documentazione depositata in atti.
Il contratto è cessato il 90esimo dell'anno 2020. Il documento prodotto dal Comune si riferisce alla cessazione del contratto di locazione riferito all'immobile identificato al sub 504 e non al contratto riferito all'immobile del presente ricorso identificato con il sub 505 coì come riconosciuto anche nella sentenza n. 4401/2022 della CGT di I Grado di Roma.
Il primo motivo dell'appello è infondato. E' irrilevante la presentazione della dichiarazione ai fini dell'esenzione del tributo.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti ( art. 1 comma 642 della L. 147/2023); il successivo comma 649 stabilisce che nella determinazione della superficie tassabile ai fini TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a proprie spese i produttori.
Quindi la causa di esclusione opera ex lege e non è subordinata al alcuna istanza di parte pena la decadenza.
La società ha tempestivamente presentato la dichiarazione UD;
la perizia giurata dell'Ing. Rossiello;
i contratti stipulati con ditte specializzate per lo smaltimento dei rifiuti speciali;
formulari di identificazione dei rifiuti;
fatture.
Anche il secondo motivo dell'appello è infondato. L'onere della prova è stato correttamente assolto dalla Resistente_1 Spa nel provare la mancata produzione dei rifiuti solidi urbani. Per le aree destinate a magazzino o stoccaggio delle merci vengono prodotti rifiuti speciali ( imballaggi;
pallet).
Le superficie produttive di rifiuti speciali sono escluse dalla determinazione della superficie tassabile senza operare distinzione tra quota fissa e variabile;
l'art. 1 comma 649 della L. 147/2023 esclude dall' imposta la superficie che non sono produttive di rifiuti solidi urbani.
Le aree di magazzino e di stoccaggio merci della società sono produttive di soli rifiuti speciali smaltiti peraltro a proprie spese e come tali esclusi dalla imposizione della TARI.
Cita sentenze passate in giudicato che assumono valenza di giudicato esterno in quanto pronunciate sulla medesima questione, tra le stessi parti ( sentenza n. 12518/2022 CGT di I Grado di Roma per TARI 2020; sentenza n. 555/2023 della CGT di I Grado di Roma per TARI anno 2017; sentenza n. 4401/2024 per TARI
2019).
Chiede il rigetto dell'appello; la conferma della sentenza impugnata;
l'accoglimento dell'appello incidentale;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente gravame ha per oggetto un ricorso avverso avviso di accertamento TARI anno 2020 emesso dal
Comune di Pomezia per omesso pagamento della tassa relativamente all'immobile sito in Pomezia alla Indirizzo_1 condotto in locazione dalla società.
Il Comune con tale atto accerta che il contribuente non abbia denunciato e provato che sulle aree destinate a magazzino e stoccaggio delle merci si producevano rifiuti speciali;
sottopone a tassazione l'intera area.
Di contro la società ritiene che, dalla perizia giurata elaborata dal tecnico di fiducia, l'area da sottoporre a tassazione come rifiuti solidi urbani sia di mq. 339 e cioè quella adibita ad uffici, mense ed aree di lavorazioni mentre la restante area destinata a magazzino e stoccaggio delle merci è esente dalla imposizione in quanto produttiva di rifiuti speciali che la società provvede a smaltire a proprie spese affidandosi a ditte specializzate come da fatture che allega.
I giudici di prime cure accolgono parzialmente il ricorso. Limitano il periodo temporale di tassazione dal
1/1/2020 al 30/9/2020 data quest'ultima di cessazione del contratto di locazione per risoluzione contrattuale e confermano che le aree soggette a tassazione ai fini TARI sono rispettivamente di mq. 170 per uffici e mense e di mq. 169 per le aree destinate alla lavorazione. Nelle aree di stoccaggio non si producono rifiuti speciali.
Appella il Comune;
eccepisce:
- violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 649 l. 147/2013 e del regolamento comunale iuc – erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto l'esenzione in assenza della prescritta dichiarazione
- non corretta applicazione del principio di diritto sancito dalla giurisprudenza di legittimità;
- erroneità della sentenza per non aver considerato che era onere della Resistente_1 spa provare la mancata produzione nello stabilimento anche di rifiuti solidi urbani e per non aver riconosciuto la debenza della quota fissa della tari, sempre dovuta.
L'appellata società si oppone alle eccezioni sollevata da parte appellante ricorda sentenze favorevoli al contribuente passate in giudicato e come tali rileva la valenza del giudicato esterno.
Propone appello incidentale relativamente alla data di cessazione del contratto di locazione che è il 31/3/2020
e non il 30/9/2020 come asserito nel giudizio di primo grado. Di conseguenza il periodo di tassazione scade il 90^ giorno e non 274^.
- L'eccezione del Comune di Pomezia sulla -violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 649 l.
147/2013 e del regolamento comunale iuc – erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto l'esenzione in assenza della prescritta dichiarazione - non corretta applicazione del principio di diritto sancito dalla giurisprudenza di legittimità- è fondata.
L'art. comma 649 Legge 147/2013 recita: “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.”
In tale norma si precisa che la determinazione della TARI avviene con il rinvio al regolamento Comunale.
Il Comune di Pomezia con Regolamento Comunale precisa:
all'art. 27 denominato “Obbligo di dichiarazione”
al comma 1
“Il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio,…..”
Al comma 2
Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:
…… Utenze non domestiche ……. Alla lettera e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata……
All'art. 28 denominato “Contenuto e presentazione della dichiarazione”
Al comma 1
“La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'uso dei locali e comporta la tassazione dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree”. La Cassazione con Ordinanza n. 29265/2025 ha confermato che la presentazione della dichiarazione e la prova in capo al contribuente della produzione e dello smaltimento a sua cura dei rifiuti speciali è condizione indispensabile per poter fruire dell'esclusione dalla tassa sui rifiuti delle superfici dove gli stessi sono prodotti.
Tale onere probatorio richiede che sia presentata la denuncia, originaria o di variazione, nella quale devono essere evidenziati sia i rifiuti prodotti ma soprattutto deve essere delimitata la superficie in cui avviene la loro produzione continuativa e prevalente. Quest'ultima, per la Corte, non è un mero adempimento formale, ma una condizione essenziale per poter beneficiare dell'esenzione, tenuto conto che la dichiarazione ha la funzione di porre l'ente nella condizione di poter effettuare tempestivamente i riscontri e le verifiche indispensabili per accertare i presupposti di fatto per la concessione dell'esclusione dal tributo.
Peraltro, ha precisato la Corte, l'omissione dell'obbligo dichiarativo non può sostituirsi con altri strumenti di prova (vedasi anche l'ordinanza della Cassazione n. 8595/2025. La Corte, infatti, «ha già avuto modo di precisare come, al fine di ritenere assolto da parte del contribuente l'obbligo di indicare i presupposti per l'esenzione o la riduzione tariffaria nella denuncia originaria o in quella di variazione, in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione, non è sufficiente la sola dimostrazione successiva della sussistenza di un'ipotesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto (Cassazione 8595/2025, cit.)».
l'esclusione dal prelievo è subordinata all'adempimento formale dichiarativo, correlato della prova della produzione di rifiuti speciali, in via continuativa (ossia di regola) e prevalente (vale a dire con una produzione sostanzialmente non apprezzabile di rifiuti urbani), dell'avvenuto smaltimento a cura del produttore stesso, tramite soggetti autorizzati.
Prova che può essere fornita, in sede di dichiarazione mediante la presentazione di contratti, di formulari di smaltimento dei rifiuti, di dichiarazione ambientali, ossia di relazione tecniche idonee a comprovare quanto sopra.
Ci si interroga se questo onere dichiarativo sia correttamente adempiuto mediante la sola presentazione della dichiarazione iniziale, ovvero se sia necessario ripetere la presentazione della dichiarazione e dei correlati elementi probatori anche nelle annualità successive, pur in assenza di variazioni.
Da un lato è noto che la dichiarazione tari ha valenza ultrattiva, ossia deve essere presentata solo in caso di variazioni incidenti sulla determinazione del tributo;
tuttavia, l'onere probatorio gravante sul contribuente richiede non solo la delimitazione delle superfici in cui si producono rifiuti speciali, ma anche l'avvenuto smaltimento a cura del produttore.
Circostanza questa che necessiterebbe di una prova annuale, considerando l'autonomia dei periodi di imposta. Tuttavia, sul punto i regolamenti comunali prevedono diverse discipline, stabilendo talvolta adempimenti semplificati (ad es. con la presentazione annuale di dichiarazioni sostitutive), seguiti da controlli campionari e altre volte invece imponendo la presentazione annuale della dichiarazione con tutti gli elementi probatori. Previsione ritenuta legittima dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione, ordinanza n.
33863/2022, la quale ricorda che: «: …l'articolo 1, comma 649, della legge n. 147 del 2013 rinvia, in materia di esenzioni dal pagamento della Tari, ai regolamenti comunali. a disciplina in questione lungi dal costituire un inutile e sterile onere burocratico, comportando un rigido controllo non solo dei presupposti per ottenere l'esenzione dalla Tari ma anche della loro permanenza nel tempo».
Con la conseguenza che il mancato adempimento, non surrogabile con altri strumenti, comporta il venir meno dell'esclusione.
Peraltro tale adempimento è specificatamente previsto dal Regolamento del Comune di Pomezia agli articoli
27 e 28 di cui sopra. Relativamente alla problematica relativa dell'applicazione della quota fissa sulle superfici in cui si generano rifiuti speciali.
Seppure il comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013 faccia riferimento all'esclusione della superficie, il che potrebbe far pensare a una detassazione totale delle aree, la Corte di cassazione ha recentemente e ripetutamente evidenziato che anche nelle aree in cui si producono rifiuti speciali resta dovuta la quota fissa del prelievo, in quanto destinata al finanziamento di costi di servizi indivisibili di interesse generale
(vedasi lo spazzamento stradale) e ai costi fissi e di struttura relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti, che rappresenta un servizio di interesse generale, finalizzato all'igiene urbana.
Costi alla cui copertura devono concorrere tutte le utenze presenti sul territorio, a prescindere dall'utilizzo qualitativo e quantitativo del servizio (pronunce n. 13455/2024-23228/2024-14038/2019-16994-16995/20
20-5360/2020-22772-22773/2021-29542/2021-32603-32604/2021).
Gli ulteriori motivi si ritengono assorbenti.
Si accoglie l'appello principale come in motivazione.
La Corte accoglie altresì l'appello incidentale dell'appellata società relativamente all'applicazione temporale della tassazione per il periodo dal 1/1/2020 al 31/03/2020 data quest'ultima di cessazione del contratto per risoluzione come da documentazione dell'Ufficio del registro depositata in atti.
Di conseguenza la TARI è dovuta, ma da ricalcolare tenendo conto del periodo di cui sopra.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello principale, come in motivazione;
accoglie l'appello incidentale relativamente al periodo di tassazione. Liquida le spese in favore del Comune per € 2.540,00.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026.
Il Relatore La Presidente
Dr. Alfredo BUCCARO Dr.ssa Fernanda FRAIOLI
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
BUCCARO ALFREDO, Relatore
CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2388/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Comune di Pomezia - Piazza Indipendenza 1 00071 Pomezia RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13351/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
10 e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3711 TARI 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 775/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Comune di Pomezia Appellante
Chie di dichiarare valido l'avviso di accertamento per l'anno 2020; confermare la TARI;
spese per entrambi i gradi di giudizio.
Resistente_1 S.p.a. Appellato
Chiede il rigetto del'appello;la conferma della sentenza impugnata;
l'accoglimento dell'appello incidentale;
Spese ed oneri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 Spa ha presentato ricorso presso la CGT di I Grado di Roma avverso avviso di accertamento TARI n. 3711 emesso dal Comune di Pomezia per omesso versamento dell'imposta anno 2020 relativamente all'immobile sito in Indirizzo_1 di mq 2100 condotto in locazione dalla società per un importo totale di € 5.093,00 comprensivo di sanzioni ed interessi.
Si oppone all'aviso; ritiene, come da perizia giurata, che la superficie adibita ad uffici, mense ed area di lavorazione sia di mq 339; rilava il difetto di motivazione e che sono state illegittimamente assoggettate a
TARI superfici non produttive di rifiuti solidi urbani e che la società ha provveduto a smaltire i rifiuti speciali in proprio come da fatture allegate.
Il Comune chiede il rigetto del ricorso rileva la omessa presentazione della dichiarazione per i rifiuti speciali e l'omesso versamento della tassa.
Parte ricorrente produce documentazione relativa alla comunicazione di cessata utenza TARI del 23/2/2021 oltre al pagamento dell'imposta di registro per la risoluzione del contratto di locazione al 30/9/2020.
La CGT di I Grado di Roma con sentenza n. 13351/2024 accoglie parzialmente il ricorso. La tassazione va limitata al periodo 1/1/2020 - 30/9/2020 data di cessazione della locazione dell'unità oggetto di tassazione.
Le aree soggette a TARI sono pari a mq. 170 per uffici e mense ed a mq. 169 per l'area destinata a lavorazione come da perizia giurata del tecnico della parte ricorrente.
Nelle aree di stoccaggio non si producono rifiuti.
Avverso tale sentenza il Comune di Pomezia propone appello. Ecepisce:
- violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 649 della L. 147/2013 e del Regolamento Comunale della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto l'esenzione dalla TARI per le aree di stoccaggio nonostante la società non abbia mai presentato la dichiarazione prevista dal Regolamento. E' onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni necessarie per beneficiare dell'esenzione e/o riduzione della superficie tassabile.
E' irrilevante che il contribuente abbia presentato una perizia giurata di parte, planimetria e contratti di smaltimento;
fatture e UD senza aver presentato la dichiarazione prevista dal Regolamento al fine di ottenere l'esclusione dal tributo.
Cita ordinanze della Corte di Cassazione che prevedono l'obbligatorietà della presentazione della dichiarazione per la produzione dei rifiuti speciali.
- Erroneità della sentenza per non aver considerato che era onere della società Resistente_1 Spa provare la mancata produzione nello stabilimento anche di rifiuti solidi urbani e per non aver riconosciuto la debenza della quota fissa della TARI.
Non vi è alcuna prova che nell'area in oggetto si producono rifiuti speciali sia che si producono rifiuti solidi urbani.
Chiede di dichiarare valido l'avviso di accertamento per l'anno 2020 e confermare la TARI nella sua quota variabile e fissa sull'intera superficie dell'immobile nel periodo 1/1/2020 - 30/9/2020. Spese per entrambi i gradi del giudizio.
L'appellata società Resistente_1 Spa controdeduce.
Propone appello incidentale avverso la sentenza n. 13351/2024 nella parte in cui ha limitato la tassazione al periodo 1/1/2020 - 30/9/2020 data di cessazione della locazione. La corretta data di cessazione della locazione è il 31/3/2020 e non il 30/9/2020 come erroneamente statuito dai giudici di prime cure.
La risoluzione del contratto di locazione è avvenuta il 31/3/2020 come da documentazione depositata in atti.
Il contratto è cessato il 90esimo dell'anno 2020. Il documento prodotto dal Comune si riferisce alla cessazione del contratto di locazione riferito all'immobile identificato al sub 504 e non al contratto riferito all'immobile del presente ricorso identificato con il sub 505 coì come riconosciuto anche nella sentenza n. 4401/2022 della CGT di I Grado di Roma.
Il primo motivo dell'appello è infondato. E' irrilevante la presentazione della dichiarazione ai fini dell'esenzione del tributo.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti ( art. 1 comma 642 della L. 147/2023); il successivo comma 649 stabilisce che nella determinazione della superficie tassabile ai fini TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a proprie spese i produttori.
Quindi la causa di esclusione opera ex lege e non è subordinata al alcuna istanza di parte pena la decadenza.
La società ha tempestivamente presentato la dichiarazione UD;
la perizia giurata dell'Ing. Rossiello;
i contratti stipulati con ditte specializzate per lo smaltimento dei rifiuti speciali;
formulari di identificazione dei rifiuti;
fatture.
Anche il secondo motivo dell'appello è infondato. L'onere della prova è stato correttamente assolto dalla Resistente_1 Spa nel provare la mancata produzione dei rifiuti solidi urbani. Per le aree destinate a magazzino o stoccaggio delle merci vengono prodotti rifiuti speciali ( imballaggi;
pallet).
Le superficie produttive di rifiuti speciali sono escluse dalla determinazione della superficie tassabile senza operare distinzione tra quota fissa e variabile;
l'art. 1 comma 649 della L. 147/2023 esclude dall' imposta la superficie che non sono produttive di rifiuti solidi urbani.
Le aree di magazzino e di stoccaggio merci della società sono produttive di soli rifiuti speciali smaltiti peraltro a proprie spese e come tali esclusi dalla imposizione della TARI.
Cita sentenze passate in giudicato che assumono valenza di giudicato esterno in quanto pronunciate sulla medesima questione, tra le stessi parti ( sentenza n. 12518/2022 CGT di I Grado di Roma per TARI 2020; sentenza n. 555/2023 della CGT di I Grado di Roma per TARI anno 2017; sentenza n. 4401/2024 per TARI
2019).
Chiede il rigetto dell'appello; la conferma della sentenza impugnata;
l'accoglimento dell'appello incidentale;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente gravame ha per oggetto un ricorso avverso avviso di accertamento TARI anno 2020 emesso dal
Comune di Pomezia per omesso pagamento della tassa relativamente all'immobile sito in Pomezia alla Indirizzo_1 condotto in locazione dalla società.
Il Comune con tale atto accerta che il contribuente non abbia denunciato e provato che sulle aree destinate a magazzino e stoccaggio delle merci si producevano rifiuti speciali;
sottopone a tassazione l'intera area.
Di contro la società ritiene che, dalla perizia giurata elaborata dal tecnico di fiducia, l'area da sottoporre a tassazione come rifiuti solidi urbani sia di mq. 339 e cioè quella adibita ad uffici, mense ed aree di lavorazioni mentre la restante area destinata a magazzino e stoccaggio delle merci è esente dalla imposizione in quanto produttiva di rifiuti speciali che la società provvede a smaltire a proprie spese affidandosi a ditte specializzate come da fatture che allega.
I giudici di prime cure accolgono parzialmente il ricorso. Limitano il periodo temporale di tassazione dal
1/1/2020 al 30/9/2020 data quest'ultima di cessazione del contratto di locazione per risoluzione contrattuale e confermano che le aree soggette a tassazione ai fini TARI sono rispettivamente di mq. 170 per uffici e mense e di mq. 169 per le aree destinate alla lavorazione. Nelle aree di stoccaggio non si producono rifiuti speciali.
Appella il Comune;
eccepisce:
- violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 649 l. 147/2013 e del regolamento comunale iuc – erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto l'esenzione in assenza della prescritta dichiarazione
- non corretta applicazione del principio di diritto sancito dalla giurisprudenza di legittimità;
- erroneità della sentenza per non aver considerato che era onere della Resistente_1 spa provare la mancata produzione nello stabilimento anche di rifiuti solidi urbani e per non aver riconosciuto la debenza della quota fissa della tari, sempre dovuta.
L'appellata società si oppone alle eccezioni sollevata da parte appellante ricorda sentenze favorevoli al contribuente passate in giudicato e come tali rileva la valenza del giudicato esterno.
Propone appello incidentale relativamente alla data di cessazione del contratto di locazione che è il 31/3/2020
e non il 30/9/2020 come asserito nel giudizio di primo grado. Di conseguenza il periodo di tassazione scade il 90^ giorno e non 274^.
- L'eccezione del Comune di Pomezia sulla -violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 649 l.
147/2013 e del regolamento comunale iuc – erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto l'esenzione in assenza della prescritta dichiarazione - non corretta applicazione del principio di diritto sancito dalla giurisprudenza di legittimità- è fondata.
L'art. comma 649 Legge 147/2013 recita: “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.”
In tale norma si precisa che la determinazione della TARI avviene con il rinvio al regolamento Comunale.
Il Comune di Pomezia con Regolamento Comunale precisa:
all'art. 27 denominato “Obbligo di dichiarazione”
al comma 1
“Il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio,…..”
Al comma 2
Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:
…… Utenze non domestiche ……. Alla lettera e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata……
All'art. 28 denominato “Contenuto e presentazione della dichiarazione”
Al comma 1
“La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'uso dei locali e comporta la tassazione dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree”. La Cassazione con Ordinanza n. 29265/2025 ha confermato che la presentazione della dichiarazione e la prova in capo al contribuente della produzione e dello smaltimento a sua cura dei rifiuti speciali è condizione indispensabile per poter fruire dell'esclusione dalla tassa sui rifiuti delle superfici dove gli stessi sono prodotti.
Tale onere probatorio richiede che sia presentata la denuncia, originaria o di variazione, nella quale devono essere evidenziati sia i rifiuti prodotti ma soprattutto deve essere delimitata la superficie in cui avviene la loro produzione continuativa e prevalente. Quest'ultima, per la Corte, non è un mero adempimento formale, ma una condizione essenziale per poter beneficiare dell'esenzione, tenuto conto che la dichiarazione ha la funzione di porre l'ente nella condizione di poter effettuare tempestivamente i riscontri e le verifiche indispensabili per accertare i presupposti di fatto per la concessione dell'esclusione dal tributo.
Peraltro, ha precisato la Corte, l'omissione dell'obbligo dichiarativo non può sostituirsi con altri strumenti di prova (vedasi anche l'ordinanza della Cassazione n. 8595/2025. La Corte, infatti, «ha già avuto modo di precisare come, al fine di ritenere assolto da parte del contribuente l'obbligo di indicare i presupposti per l'esenzione o la riduzione tariffaria nella denuncia originaria o in quella di variazione, in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione, non è sufficiente la sola dimostrazione successiva della sussistenza di un'ipotesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto (Cassazione 8595/2025, cit.)».
l'esclusione dal prelievo è subordinata all'adempimento formale dichiarativo, correlato della prova della produzione di rifiuti speciali, in via continuativa (ossia di regola) e prevalente (vale a dire con una produzione sostanzialmente non apprezzabile di rifiuti urbani), dell'avvenuto smaltimento a cura del produttore stesso, tramite soggetti autorizzati.
Prova che può essere fornita, in sede di dichiarazione mediante la presentazione di contratti, di formulari di smaltimento dei rifiuti, di dichiarazione ambientali, ossia di relazione tecniche idonee a comprovare quanto sopra.
Ci si interroga se questo onere dichiarativo sia correttamente adempiuto mediante la sola presentazione della dichiarazione iniziale, ovvero se sia necessario ripetere la presentazione della dichiarazione e dei correlati elementi probatori anche nelle annualità successive, pur in assenza di variazioni.
Da un lato è noto che la dichiarazione tari ha valenza ultrattiva, ossia deve essere presentata solo in caso di variazioni incidenti sulla determinazione del tributo;
tuttavia, l'onere probatorio gravante sul contribuente richiede non solo la delimitazione delle superfici in cui si producono rifiuti speciali, ma anche l'avvenuto smaltimento a cura del produttore.
Circostanza questa che necessiterebbe di una prova annuale, considerando l'autonomia dei periodi di imposta. Tuttavia, sul punto i regolamenti comunali prevedono diverse discipline, stabilendo talvolta adempimenti semplificati (ad es. con la presentazione annuale di dichiarazioni sostitutive), seguiti da controlli campionari e altre volte invece imponendo la presentazione annuale della dichiarazione con tutti gli elementi probatori. Previsione ritenuta legittima dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione, ordinanza n.
33863/2022, la quale ricorda che: «: …l'articolo 1, comma 649, della legge n. 147 del 2013 rinvia, in materia di esenzioni dal pagamento della Tari, ai regolamenti comunali. a disciplina in questione lungi dal costituire un inutile e sterile onere burocratico, comportando un rigido controllo non solo dei presupposti per ottenere l'esenzione dalla Tari ma anche della loro permanenza nel tempo».
Con la conseguenza che il mancato adempimento, non surrogabile con altri strumenti, comporta il venir meno dell'esclusione.
Peraltro tale adempimento è specificatamente previsto dal Regolamento del Comune di Pomezia agli articoli
27 e 28 di cui sopra. Relativamente alla problematica relativa dell'applicazione della quota fissa sulle superfici in cui si generano rifiuti speciali.
Seppure il comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013 faccia riferimento all'esclusione della superficie, il che potrebbe far pensare a una detassazione totale delle aree, la Corte di cassazione ha recentemente e ripetutamente evidenziato che anche nelle aree in cui si producono rifiuti speciali resta dovuta la quota fissa del prelievo, in quanto destinata al finanziamento di costi di servizi indivisibili di interesse generale
(vedasi lo spazzamento stradale) e ai costi fissi e di struttura relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti, che rappresenta un servizio di interesse generale, finalizzato all'igiene urbana.
Costi alla cui copertura devono concorrere tutte le utenze presenti sul territorio, a prescindere dall'utilizzo qualitativo e quantitativo del servizio (pronunce n. 13455/2024-23228/2024-14038/2019-16994-16995/20
20-5360/2020-22772-22773/2021-29542/2021-32603-32604/2021).
Gli ulteriori motivi si ritengono assorbenti.
Si accoglie l'appello principale come in motivazione.
La Corte accoglie altresì l'appello incidentale dell'appellata società relativamente all'applicazione temporale della tassazione per il periodo dal 1/1/2020 al 31/03/2020 data quest'ultima di cessazione del contratto per risoluzione come da documentazione dell'Ufficio del registro depositata in atti.
Di conseguenza la TARI è dovuta, ma da ricalcolare tenendo conto del periodo di cui sopra.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello principale, come in motivazione;
accoglie l'appello incidentale relativamente al periodo di tassazione. Liquida le spese in favore del Comune per € 2.540,00.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026.
Il Relatore La Presidente
Dr. Alfredo BUCCARO Dr.ssa Fernanda FRAIOLI