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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 14/11/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 283/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 283/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EF DONATI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Faenza (RA), Via A. Volta, 1 (domicilio digitale;
Email_1
- APPELLANTE contro
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Prefetto in carica, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO, elettivamente domiciliato presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, Via Testoni, 6;
- APPELLATA CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come in atti. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. aveva proposto opposizione avanti al Giudice di Parte_1
Pace di Faenza, avverso il verbale n° 965535525 del 01/11/2022 redatto dalla Legione Carabinieri “Emilia Romagna” Stazione di
Faenza Borgo Urbecco per la violazione dell'art. 148, co. 12 e 16
Codice della Strada che vieta il sorpasso in prossimità o in corrispondenza di intersezioni. 1.1. Più nel dettaglio, la sanzione si fondava sul seguente addebito: “Il conducente del veicolo indicato sorpassava un altro veicolo in prossimità di una intersezione non regolata da semaforo
o di agenti del traffico. Infrazione accertata in Faenza Via
Forlivese c/o Hotel Cavallino alle ore 19:06 del 18/10/2022. Non contestata immediatamente in quanto i militari erano impegnati un
PC e stavano effettuando un controllo di un'autovettura. La patente non è stata ritirata perché il conducente del predetto veicolo effettuava il sorpasso e continuava la sua marcia senza fermarsi”, con applicazione della sanzione pecuniaria di € 167,00
e della sanzione accessoria della sospensione della patente, oltre che la decurtazione di n° 10 punti dalla patente di guida.
2. A fondamento dell'originaria opposizione, il ricorrente aveva richiesto l'annullamento del detto verbale, eccependo l'eccesso di potere per errata valutazione/travisamento dei fatti posti a fondamento del verbale, nonché per omessa contestazione immediata.
2.1. Il Giudice di Pace di Faenza, con la impugnata sentenza n.
137/2023 depositata in data 07.07.2023, respingeva il ricorso proposto dall'odierno appellante e confermava l'impugnato verbale.
2.2. Il primo giudice, in particolare, riteneva il sorpasso avvento in prossimità di una intersezione, in quanto il concetto
"prossimità" di cui all'art 148, co. 12, Codice della Strada, va interpretato secondo un criterio di ragionevolezza rapportato al caso concreto da valutarsi in ragione delle circostanze.
3. ha proposto appello avverso tale decisione Parte_1 affidandosi ai seguenti motivi:
- contraddittorietà ed illogicità della motivazione, in quanto non sono indicati elementi concreti relativi alla velocità del veicolo, allo stato dei luoghi o alle circostanze del caso concreto, rendendo il concetto di “prossimità” all'intersezione privo di fondamento logico e probatorio;
- errata qualificazione dell'intersezione, in quanto il verbale si riferisce all'accesso privato dell'Hotel Cavallino, che non può essere considerato intersezione ai sensi del Codice della
Strada. L'unica intersezione rilevante sarebbe quella con Via
Banaffa, distante circa 150 metri dal punto del sorpasso.
- la violazione dell'art. 7, co. 10, D.Lgs. 150/2011, per non avere l'amministrazione fornito prova sufficiente della violazione contestata, in particolare riguardo alla velocità del veicolo, elemento determinante per valutare la “prossimità” dell'intersezione.
4. Si è costituita la chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello proposto e l'integrale conferma del provvedimento impugnato,
5. La causa è stata discussa all'udienza del 17.09.2025 e decisa come da dispositivo letto in udienza.
6. L'appello è fondato e va accolto.
6.1. In via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità del ricorso per asserita violazione dell'art. 11 del R.D. n.
1611/1933. Il ricorso in appello è stato correttamente notificato alla che, nel giudizio di primo grado, si Controparte_1 era difesa in proprio (…Se è vero, infatti, che di regola tutte le notifiche all'amministrazione dello Stato vanno effettuate -
a pena di nullità - presso l'Avvocatura dello Stato (R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11), è parimenti vero che a tale regola fa eccezione il caso in cui la legge preveda la possibilità per le amministrazioni di difendersi a mezzo di propri funzionari, come avviene nella materia delle sanzioni amministrative, relativamente alla quale la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4
- applicabile ratione temporis - prevede la facoltà dell'amministrazione di farsi rappresentare da un proprio funzionario appositamente delegato (facoltà ora prevista dal
D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 9, che ha sostituito la richiamata L. n. 698 del 1981, art. 23). Sul punto, le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa L. n. 689 del 1981, ex art.
23, le previsioni del secondo e del quarto comma di tale norma, laddove rispettivamente stabiliscono che il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti debba essere notificato dalla cancelleria, unitamente al ricorso introduttivo, all'opponente ed all'autorità che ha emesso l'ordinanza impugnata, e che tali parti possono stare in giudizio personalmente, potendo l'autorità opposta avvalersi di funzionari appositamente delegati, allorquando detta autorità sia un'amministrazione dello Stato, comportano una deroga al primo comma del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, sull'obbligatoria notifica degli atti introduttivi di giudizio contro le amministrazioni dello Stato all'Avvocatura dello Stato ed inoltre, allorquando l'autorità opposta sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente (o tramite funzionario delegato), anche una deroga al comma 2 del suddetto art. 11, che prevede la notificazione degli altri atti giudiziari e delle sentenze sempre presso la stessa Avvocatura. Ne consegue che la notificazione della sentenza che chiude il giudizio di opposizione, ai fini del decorso del termine breve per
l'impugnazione, deve essere effettuata alla stessa autorità opposta e non presso l'ufficio dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, territorialmente competente, trovando applicazione i principi generali di cui agli artt. 292 e 285 cod. proc. civ., i quali disciplinano anche le controversie in cui sia parte un'amministrazione dello Stato, in caso di inapplicabilità del predetto art. 11 (Sez. U, Sentenza n. 599 del 24/08/1999, Rv.
529423; nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n. 14543 del
21/06/2007, Rv. 600567; Sez. L, Sentenza n. 20990 del 12/10/2010,
Rv. 614973). La giurisprudenza di questa Corte ha esteso questo principio anche alla materia della notifica del ricorso per cassazione, statuendo che, in tema di sanzioni amministrative irrogate con provvedimento del Prefetto, il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito del giudizio previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 23 deve essere proposto nei confronti dello stesso Prefetto e notificato presso la sua sede legale, salvo che nella precedente fase di merito il patrocinio non sia stato assunto dall'Avvocatura dello Stato …”
Corte di Cassazione con sentenza n. 9770/2016).
6.2. Nel merito. Oggetto del presente procedimento è il verbale n° 965535525 del 01/11/2022 elevato dalla Legione Carabinieri
“Emilia Romagna” Stazione di Faenza Borgo Urbecco, con il quale si intimava al ricorrente, odierno appellante, il pagamento della sanzione pecuniaria di € 167,00 e della sanzione accessoria della sospensione della patente, oltre che la decurtazione di n° 10 punti dalla patente di guida, per la violazione dell'art. 148, commi 12 e 16 Codice della Strada, in quanto “Il conducente del veicolo indicato sorpassava un altro veicolo in prossimità di una intersezione non regolata da semaforo o di agenti del traffico.
Infrazione accertata in Faenza Via Forlivese c/o Hotel Cavallino alle ore 19:06 del 18/10/2022. Non contestata immediatamente in quanto i militari erano impegnati un PC e stavano effettuando un controllo di un'autovettura. La patente non è stata ritirata perché il conducente del predetto veicolo effettuava il sorpasso
e continuava la sua marcia senza fermarsi”.
Come già osservato in modo condivisibile dal giudice di prime cure, il concetto di “prossimità” è un concetto elastico, da rapportare al caso concreto (cfr. sentenza Cass. Pen. Sez.4 del
26.03.1983 n.2726).
Nel caso in esame, il sorpasso è avvenuto in corrispondenza del cartello stradale che avvisa della intersezione riferita a via
Banaffa.
Il posizionamento del cartello stradale che avvisa dell'approssimarsi di una intersezione funge da inequivoco punto di riferimento spaziale per stabilire quando un sorpasso diventa pericoloso, poiché è volto ad informare l'utenza del fatto che seguirà una intersezione e che dunque da lì in poi la manovra di sorpasso diventa pericolosa. In altri termini, la segnaletica stradale si pone quale elemento che nel concreto definisce il perimetro di azione della norma cautelare avente carattere elastico. Il sorpasso effettuato “in prossimità” del cartello allora giocoforza non può considerarsi pericoloso ai sensi della norma contestata in quanto avvenuto prima dell'area di “prossimità dell'intersezione”, il cui perimetro prende avvio dal cartello stradale in poi. Quanto alla intersezione riferita all'accesso all'Hotel Cavallino - né il verbale né le difese dell'amministrazione per vero chiariscono a quale intersezione è riferita la violazione per cui è causa – va rilevato che, trattandosi di accesso, non costituisce una intersezione, né
l'amministrazione ha fornito adeguata prova che l'accesso all'Hotel Cavallino presenti caratteristiche tipologiche tali da essere definito come una intersezione.
L'appello è pertanto fondato e va accolto ed il verbale di accertamento impugnato va annullato.
7.Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in grado di appello, definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 283/2024 R.G., ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa come in motivazione, così giudica:
ACCOGLIE L'APPELLO proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
137/2023 dal Giudice di Pace di Faenza e per l'effetto il Pt_2 verbale n. 965535525 dell'01.11.2022 di accertamento di violazione del codice della strada emesso dai Carabinieri Stazione di Faenza –
Brogo Urbecco;
- CONDANNA a rifondere all'appellante Controparte_1 [...]
le spese di lite che liquida per il primo grado in euro 250 Pt_1
e per il grado di appello in € 450 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre anticipazioni.
Così deciso, in Ravenna il 17.09.2025
Il giudice
Dr. Fabrizio Valloni Ravenna, 14/11/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 283/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EF DONATI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Faenza (RA), Via A. Volta, 1 (domicilio digitale;
Email_1
- APPELLANTE contro
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Prefetto in carica, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO, elettivamente domiciliato presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, Via Testoni, 6;
- APPELLATA CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come in atti. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. aveva proposto opposizione avanti al Giudice di Parte_1
Pace di Faenza, avverso il verbale n° 965535525 del 01/11/2022 redatto dalla Legione Carabinieri “Emilia Romagna” Stazione di
Faenza Borgo Urbecco per la violazione dell'art. 148, co. 12 e 16
Codice della Strada che vieta il sorpasso in prossimità o in corrispondenza di intersezioni. 1.1. Più nel dettaglio, la sanzione si fondava sul seguente addebito: “Il conducente del veicolo indicato sorpassava un altro veicolo in prossimità di una intersezione non regolata da semaforo
o di agenti del traffico. Infrazione accertata in Faenza Via
Forlivese c/o Hotel Cavallino alle ore 19:06 del 18/10/2022. Non contestata immediatamente in quanto i militari erano impegnati un
PC e stavano effettuando un controllo di un'autovettura. La patente non è stata ritirata perché il conducente del predetto veicolo effettuava il sorpasso e continuava la sua marcia senza fermarsi”, con applicazione della sanzione pecuniaria di € 167,00
e della sanzione accessoria della sospensione della patente, oltre che la decurtazione di n° 10 punti dalla patente di guida.
2. A fondamento dell'originaria opposizione, il ricorrente aveva richiesto l'annullamento del detto verbale, eccependo l'eccesso di potere per errata valutazione/travisamento dei fatti posti a fondamento del verbale, nonché per omessa contestazione immediata.
2.1. Il Giudice di Pace di Faenza, con la impugnata sentenza n.
137/2023 depositata in data 07.07.2023, respingeva il ricorso proposto dall'odierno appellante e confermava l'impugnato verbale.
2.2. Il primo giudice, in particolare, riteneva il sorpasso avvento in prossimità di una intersezione, in quanto il concetto
"prossimità" di cui all'art 148, co. 12, Codice della Strada, va interpretato secondo un criterio di ragionevolezza rapportato al caso concreto da valutarsi in ragione delle circostanze.
3. ha proposto appello avverso tale decisione Parte_1 affidandosi ai seguenti motivi:
- contraddittorietà ed illogicità della motivazione, in quanto non sono indicati elementi concreti relativi alla velocità del veicolo, allo stato dei luoghi o alle circostanze del caso concreto, rendendo il concetto di “prossimità” all'intersezione privo di fondamento logico e probatorio;
- errata qualificazione dell'intersezione, in quanto il verbale si riferisce all'accesso privato dell'Hotel Cavallino, che non può essere considerato intersezione ai sensi del Codice della
Strada. L'unica intersezione rilevante sarebbe quella con Via
Banaffa, distante circa 150 metri dal punto del sorpasso.
- la violazione dell'art. 7, co. 10, D.Lgs. 150/2011, per non avere l'amministrazione fornito prova sufficiente della violazione contestata, in particolare riguardo alla velocità del veicolo, elemento determinante per valutare la “prossimità” dell'intersezione.
4. Si è costituita la chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello proposto e l'integrale conferma del provvedimento impugnato,
5. La causa è stata discussa all'udienza del 17.09.2025 e decisa come da dispositivo letto in udienza.
6. L'appello è fondato e va accolto.
6.1. In via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità del ricorso per asserita violazione dell'art. 11 del R.D. n.
1611/1933. Il ricorso in appello è stato correttamente notificato alla che, nel giudizio di primo grado, si Controparte_1 era difesa in proprio (…Se è vero, infatti, che di regola tutte le notifiche all'amministrazione dello Stato vanno effettuate -
a pena di nullità - presso l'Avvocatura dello Stato (R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11), è parimenti vero che a tale regola fa eccezione il caso in cui la legge preveda la possibilità per le amministrazioni di difendersi a mezzo di propri funzionari, come avviene nella materia delle sanzioni amministrative, relativamente alla quale la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4
- applicabile ratione temporis - prevede la facoltà dell'amministrazione di farsi rappresentare da un proprio funzionario appositamente delegato (facoltà ora prevista dal
D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 9, che ha sostituito la richiamata L. n. 698 del 1981, art. 23). Sul punto, le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa L. n. 689 del 1981, ex art.
23, le previsioni del secondo e del quarto comma di tale norma, laddove rispettivamente stabiliscono che il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti debba essere notificato dalla cancelleria, unitamente al ricorso introduttivo, all'opponente ed all'autorità che ha emesso l'ordinanza impugnata, e che tali parti possono stare in giudizio personalmente, potendo l'autorità opposta avvalersi di funzionari appositamente delegati, allorquando detta autorità sia un'amministrazione dello Stato, comportano una deroga al primo comma del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, sull'obbligatoria notifica degli atti introduttivi di giudizio contro le amministrazioni dello Stato all'Avvocatura dello Stato ed inoltre, allorquando l'autorità opposta sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente (o tramite funzionario delegato), anche una deroga al comma 2 del suddetto art. 11, che prevede la notificazione degli altri atti giudiziari e delle sentenze sempre presso la stessa Avvocatura. Ne consegue che la notificazione della sentenza che chiude il giudizio di opposizione, ai fini del decorso del termine breve per
l'impugnazione, deve essere effettuata alla stessa autorità opposta e non presso l'ufficio dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, territorialmente competente, trovando applicazione i principi generali di cui agli artt. 292 e 285 cod. proc. civ., i quali disciplinano anche le controversie in cui sia parte un'amministrazione dello Stato, in caso di inapplicabilità del predetto art. 11 (Sez. U, Sentenza n. 599 del 24/08/1999, Rv.
529423; nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n. 14543 del
21/06/2007, Rv. 600567; Sez. L, Sentenza n. 20990 del 12/10/2010,
Rv. 614973). La giurisprudenza di questa Corte ha esteso questo principio anche alla materia della notifica del ricorso per cassazione, statuendo che, in tema di sanzioni amministrative irrogate con provvedimento del Prefetto, il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito del giudizio previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 23 deve essere proposto nei confronti dello stesso Prefetto e notificato presso la sua sede legale, salvo che nella precedente fase di merito il patrocinio non sia stato assunto dall'Avvocatura dello Stato …”
Corte di Cassazione con sentenza n. 9770/2016).
6.2. Nel merito. Oggetto del presente procedimento è il verbale n° 965535525 del 01/11/2022 elevato dalla Legione Carabinieri
“Emilia Romagna” Stazione di Faenza Borgo Urbecco, con il quale si intimava al ricorrente, odierno appellante, il pagamento della sanzione pecuniaria di € 167,00 e della sanzione accessoria della sospensione della patente, oltre che la decurtazione di n° 10 punti dalla patente di guida, per la violazione dell'art. 148, commi 12 e 16 Codice della Strada, in quanto “Il conducente del veicolo indicato sorpassava un altro veicolo in prossimità di una intersezione non regolata da semaforo o di agenti del traffico.
Infrazione accertata in Faenza Via Forlivese c/o Hotel Cavallino alle ore 19:06 del 18/10/2022. Non contestata immediatamente in quanto i militari erano impegnati un PC e stavano effettuando un controllo di un'autovettura. La patente non è stata ritirata perché il conducente del predetto veicolo effettuava il sorpasso
e continuava la sua marcia senza fermarsi”.
Come già osservato in modo condivisibile dal giudice di prime cure, il concetto di “prossimità” è un concetto elastico, da rapportare al caso concreto (cfr. sentenza Cass. Pen. Sez.4 del
26.03.1983 n.2726).
Nel caso in esame, il sorpasso è avvenuto in corrispondenza del cartello stradale che avvisa della intersezione riferita a via
Banaffa.
Il posizionamento del cartello stradale che avvisa dell'approssimarsi di una intersezione funge da inequivoco punto di riferimento spaziale per stabilire quando un sorpasso diventa pericoloso, poiché è volto ad informare l'utenza del fatto che seguirà una intersezione e che dunque da lì in poi la manovra di sorpasso diventa pericolosa. In altri termini, la segnaletica stradale si pone quale elemento che nel concreto definisce il perimetro di azione della norma cautelare avente carattere elastico. Il sorpasso effettuato “in prossimità” del cartello allora giocoforza non può considerarsi pericoloso ai sensi della norma contestata in quanto avvenuto prima dell'area di “prossimità dell'intersezione”, il cui perimetro prende avvio dal cartello stradale in poi. Quanto alla intersezione riferita all'accesso all'Hotel Cavallino - né il verbale né le difese dell'amministrazione per vero chiariscono a quale intersezione è riferita la violazione per cui è causa – va rilevato che, trattandosi di accesso, non costituisce una intersezione, né
l'amministrazione ha fornito adeguata prova che l'accesso all'Hotel Cavallino presenti caratteristiche tipologiche tali da essere definito come una intersezione.
L'appello è pertanto fondato e va accolto ed il verbale di accertamento impugnato va annullato.
7.Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in grado di appello, definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 283/2024 R.G., ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa come in motivazione, così giudica:
ACCOGLIE L'APPELLO proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
137/2023 dal Giudice di Pace di Faenza e per l'effetto il Pt_2 verbale n. 965535525 dell'01.11.2022 di accertamento di violazione del codice della strada emesso dai Carabinieri Stazione di Faenza –
Brogo Urbecco;
- CONDANNA a rifondere all'appellante Controparte_1 [...]
le spese di lite che liquida per il primo grado in euro 250 Pt_1
e per il grado di appello in € 450 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre anticipazioni.
Così deciso, in Ravenna il 17.09.2025
Il giudice
Dr. Fabrizio Valloni Ravenna, 14/11/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni