CASS
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2025, n. 37640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37640 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) CI ED nato a [...] il [...] 2) OS KA nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 17 giugno 2025 dal Tribunale di Firenze Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. RILEVATO IN FATTO 1. ED CI e KA OS ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze che ha confermato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria loro applicata in relazione al reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente (hashish). Deducono due motivi, di seguito riassunti nèi termini strettamente necessari per la motivazione. 1.1. Violazione di legge e vizio della motivazione relativa alla destinazione alla cessione della sostanza stupefacente. Si lamenta, in particolare, l'omessa considerazione: a) dell'annullamento del sequestro del denaro;
b) dell'attività Penale Sent. Sez. 6 Num. 37640 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 16/10/2025 lavorativa dei due ricorrenti e della loro condizione di abituali assuntori di sostanze stupefacenti, documentata, quanto a Ciani, dal certificato del SERT;
c) dal rinvenimento nella disponibilità dei ricorrenti del "grinder" la cui funzione è quella di triturare le infiorescenze. 1.2. Violazione di legge e carenza di motivazione sulle esigenze cautelari che il Tribunale ha ravvisato valorizzando la gravità del fatto e la circostanza che i ricorrenti sono abituali assuntori di hashish, senza, però considerare l'attività lavorativa svolta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento ha una valenza assorbente rispetto all'esame del secondo motivo. Ad avviso del Collegio né l'ordinanza impugnata né quella genetica hanno individuato elementi idonei a fondare un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla destinazione illecita della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dei due ricorrenti, sostanza che, alla luce della loro condizione di dipendenza da hashish, per la quantità e la modalità di presentazione (divisa in sei dosi quanto a CI e in un unico panetto da 100 grammi quanto a OS), in assenza di altri elementi sintomatici della ritenuta destinazione allo spaccio, appare compatibile anche con la destinazione al consumo personale, potendosi trattare di una scorta. 2. Poiché non appaiono necessari ulteriori accertamenti di fatto, l'insufficienza degli elementi indiziari a carico dei ricorrenti impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e dell'ordinanza genetica emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato il 30 maggio 2025, con conseguente declaratoria della cessazione dell'efficacia della misura cautelare attualmente in esecuzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il provvedimento emesso dal G.i.p. di Prato in data 30 maggio 2025 e dichiara cessata l'efficacia della misura cautelare disposta nei confronti di CI ED e OS KA. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 16 ottobre 2025 Il Cons e tensore Il Pr sidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. RILEVATO IN FATTO 1. ED CI e KA OS ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze che ha confermato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria loro applicata in relazione al reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente (hashish). Deducono due motivi, di seguito riassunti nèi termini strettamente necessari per la motivazione. 1.1. Violazione di legge e vizio della motivazione relativa alla destinazione alla cessione della sostanza stupefacente. Si lamenta, in particolare, l'omessa considerazione: a) dell'annullamento del sequestro del denaro;
b) dell'attività Penale Sent. Sez. 6 Num. 37640 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 16/10/2025 lavorativa dei due ricorrenti e della loro condizione di abituali assuntori di sostanze stupefacenti, documentata, quanto a Ciani, dal certificato del SERT;
c) dal rinvenimento nella disponibilità dei ricorrenti del "grinder" la cui funzione è quella di triturare le infiorescenze. 1.2. Violazione di legge e carenza di motivazione sulle esigenze cautelari che il Tribunale ha ravvisato valorizzando la gravità del fatto e la circostanza che i ricorrenti sono abituali assuntori di hashish, senza, però considerare l'attività lavorativa svolta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento ha una valenza assorbente rispetto all'esame del secondo motivo. Ad avviso del Collegio né l'ordinanza impugnata né quella genetica hanno individuato elementi idonei a fondare un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla destinazione illecita della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dei due ricorrenti, sostanza che, alla luce della loro condizione di dipendenza da hashish, per la quantità e la modalità di presentazione (divisa in sei dosi quanto a CI e in un unico panetto da 100 grammi quanto a OS), in assenza di altri elementi sintomatici della ritenuta destinazione allo spaccio, appare compatibile anche con la destinazione al consumo personale, potendosi trattare di una scorta. 2. Poiché non appaiono necessari ulteriori accertamenti di fatto, l'insufficienza degli elementi indiziari a carico dei ricorrenti impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e dell'ordinanza genetica emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato il 30 maggio 2025, con conseguente declaratoria della cessazione dell'efficacia della misura cautelare attualmente in esecuzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il provvedimento emesso dal G.i.p. di Prato in data 30 maggio 2025 e dichiara cessata l'efficacia della misura cautelare disposta nei confronti di CI ED e OS KA. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 16 ottobre 2025 Il Cons e tensore Il Pr sidente