CASS
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/10/2025, n. 34697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34697 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IV EM, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 18 febbraio 2025 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34697 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: LAURO DAVIDE Data Udienza: 24/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 18 febbraio 2025, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in data 12 dicembre 2023 dal Tribunale di Novara, in composizione monocratica, con la quale EM IV è stato condannato alla pena di mesi due di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 590-bis cod. pen.; inoltre, la Corte territoriale ha disposto la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. 1.1. Più in particolare, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito,. il 9 novembre 2017 l'imputato, mentre era alla guida di una vettura senza rispettare la distanza di sicurezza, tamponò da dietro un altro veicolo, così innescando una serie di impatti dai cui scaturirono le conseguenze lesive di cui alla imputazione. Per quanto di interesse, la Corte di appello ha inoltre provveduto d'ufficio ad applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, determinandola in mesi due, ovvero per la durata corrispondente alla pena inflitta. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione EM IV, a mezzo del proprio difensore, lamentando quanto segue. 2.1. Con il primo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale processuale, per aver applicato la sanzione accessoria che, quanto alla sua durata, richiede una valutazione discrezionale, e pertanto non può essere disposta con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. È inoltre dedotta la violazione del divieto di reformatio in peius. 2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di omessa motivazione, in quanto la Corte, nel determinare la durata della sospensione, si è limitata ad equipararla alla sanzione penale, senza considerare che quest'ultima va commisurata ai diversi parametri di cui all'art. 218 cod. strada. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, nei limiti di seguito illustrati, è fondato. 1.1. Il Tribunale di Novara, pur condannando il IV per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., non ha applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. La Corte di appello, all'esito del giudizio, ha quindi posto rimedio all'omissione, determinandola in mesi due. 2 Vero è che l'omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, graduabile discrezionalmente dal giudice, non può essere emendata con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., trattandosi di modifica afferente a un errore di giudizio, tale da comportare una modifica sostanziale della decisione. (Sez. 4, n. 6588 del 01/02/2023, Grassi, Rv. 284156 - 01, in tema di sospensione della patente di guida;
Sez. 4, n. 49236 del 12/12/2012, Parenzan, Rv. 253970 - 01); tuttavia, nel caso in esame la sanzione è stata applicata in esito al giudizio di appello, e non risulta - né il ricorrente ha dedotto alcunché al riguardo - che sia stata seguita la procedura prevista per la correzione dell'errore materiale. Il ricorso pone anche il diverso tema della violazione del divieto di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. (p. 5). Osserva al riguardo il Collegio che, in ragione del carattere obbligatorio della sanzione, la Corte territoriale ha correttamente rimediato all'omissione. Costituisce ius receptum il principio per cui il divieto di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. riguarda i casi di aggravamento della pena, di applicazione di una più grave misura di sicurezza, di pronuncia di proscioglimento con formula meno favorevole o di revoca dei benefici e non quello di irrogazione di una nuova o più grave sanzione amministrativa accessoria, imposta dalla norma incriminatrice (cfr., con riguardo alla revoca della patente di guida in luogo della sua sospensione, disposta in primo grado, Sez. 4, n. 32248 del 28/06/2022, Cudalb, Rv. 283523 - 01; con riguardo alla applicazione, in esito all'appello proposto dal solo imputato, della sospensione della patente di guida, Sez. 4, n. 13860 del 13/02/2020, Bettegazzi, Rv. 279138 - 01; conf., in relazione alle sanzioni accessorie, quale la perdita del diritto agli alimenti e dell'esclusione dalla successione della persona offesa, applicabili a prescindere dal legame parentale o di coniugio tra l'imputato e la persona offesa, Sez. 3, n. 5807 del 04/12/2018, dep. 2019, S., Rv. 275695 - 01, Sez. 3, n. 56674 del 18/10/2018, G., Rv. 275441 - 01). Sul piano processuale, conseguentemente, se ne è dedotto il potere - dovere del giudice di appello di applicare tali sanzioni, rimediandAventuali omissioni, senza che ciò integri una violazione del divieto di reformatio in peius. 1.2. A diverse conclusioni deve giungersi in ordine alla durata della sospensione della patente di guida. Questa Corte ha affermato che la determinazione della durata deve essere effettuata non già in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza 3 I Consigl re estensore o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, Di Marco, Rv. 280393 - 01). Come rilevato in ricorso, occorre perciò fare riferimento all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, mentre invece non rileva l'argomento che fa leva sulla applicazione di una pena prossima o coincidente con il minimo edittale. A tali parametri non si sono rapportati i giudici di merito i quali, facendo coincidere, con una sorta di automatismo, la sanzione accessoria con la pena, hanno di fatto richiamato gli indici di cui all'art. 133 cod. pen. (p. 17 sentenza Tribunale e p. 7 sentenza di appello). Tuttavia, essendo mancata l'impugnazione della parte pubblica, la sospensione può essere determinata direttamente dal Collegio, ai sensi dell'a rt . 'I L`L1-1 620 cod. proc. pen., nel minimo edittale, come individuato a seguito dell'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019). 2. Segue pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, che si ridetermina nella misura di giorni quindici.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, che ridetermina nella misura di giorni quindici. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2025 /Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34697 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: LAURO DAVIDE Data Udienza: 24/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 18 febbraio 2025, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in data 12 dicembre 2023 dal Tribunale di Novara, in composizione monocratica, con la quale EM IV è stato condannato alla pena di mesi due di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 590-bis cod. pen.; inoltre, la Corte territoriale ha disposto la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. 1.1. Più in particolare, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito,. il 9 novembre 2017 l'imputato, mentre era alla guida di una vettura senza rispettare la distanza di sicurezza, tamponò da dietro un altro veicolo, così innescando una serie di impatti dai cui scaturirono le conseguenze lesive di cui alla imputazione. Per quanto di interesse, la Corte di appello ha inoltre provveduto d'ufficio ad applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, determinandola in mesi due, ovvero per la durata corrispondente alla pena inflitta. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione EM IV, a mezzo del proprio difensore, lamentando quanto segue. 2.1. Con il primo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale processuale, per aver applicato la sanzione accessoria che, quanto alla sua durata, richiede una valutazione discrezionale, e pertanto non può essere disposta con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. È inoltre dedotta la violazione del divieto di reformatio in peius. 2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di omessa motivazione, in quanto la Corte, nel determinare la durata della sospensione, si è limitata ad equipararla alla sanzione penale, senza considerare che quest'ultima va commisurata ai diversi parametri di cui all'art. 218 cod. strada. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, nei limiti di seguito illustrati, è fondato. 1.1. Il Tribunale di Novara, pur condannando il IV per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., non ha applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. La Corte di appello, all'esito del giudizio, ha quindi posto rimedio all'omissione, determinandola in mesi due. 2 Vero è che l'omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, graduabile discrezionalmente dal giudice, non può essere emendata con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., trattandosi di modifica afferente a un errore di giudizio, tale da comportare una modifica sostanziale della decisione. (Sez. 4, n. 6588 del 01/02/2023, Grassi, Rv. 284156 - 01, in tema di sospensione della patente di guida;
Sez. 4, n. 49236 del 12/12/2012, Parenzan, Rv. 253970 - 01); tuttavia, nel caso in esame la sanzione è stata applicata in esito al giudizio di appello, e non risulta - né il ricorrente ha dedotto alcunché al riguardo - che sia stata seguita la procedura prevista per la correzione dell'errore materiale. Il ricorso pone anche il diverso tema della violazione del divieto di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. (p. 5). Osserva al riguardo il Collegio che, in ragione del carattere obbligatorio della sanzione, la Corte territoriale ha correttamente rimediato all'omissione. Costituisce ius receptum il principio per cui il divieto di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. riguarda i casi di aggravamento della pena, di applicazione di una più grave misura di sicurezza, di pronuncia di proscioglimento con formula meno favorevole o di revoca dei benefici e non quello di irrogazione di una nuova o più grave sanzione amministrativa accessoria, imposta dalla norma incriminatrice (cfr., con riguardo alla revoca della patente di guida in luogo della sua sospensione, disposta in primo grado, Sez. 4, n. 32248 del 28/06/2022, Cudalb, Rv. 283523 - 01; con riguardo alla applicazione, in esito all'appello proposto dal solo imputato, della sospensione della patente di guida, Sez. 4, n. 13860 del 13/02/2020, Bettegazzi, Rv. 279138 - 01; conf., in relazione alle sanzioni accessorie, quale la perdita del diritto agli alimenti e dell'esclusione dalla successione della persona offesa, applicabili a prescindere dal legame parentale o di coniugio tra l'imputato e la persona offesa, Sez. 3, n. 5807 del 04/12/2018, dep. 2019, S., Rv. 275695 - 01, Sez. 3, n. 56674 del 18/10/2018, G., Rv. 275441 - 01). Sul piano processuale, conseguentemente, se ne è dedotto il potere - dovere del giudice di appello di applicare tali sanzioni, rimediandAventuali omissioni, senza che ciò integri una violazione del divieto di reformatio in peius. 1.2. A diverse conclusioni deve giungersi in ordine alla durata della sospensione della patente di guida. Questa Corte ha affermato che la determinazione della durata deve essere effettuata non già in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza 3 I Consigl re estensore o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, Di Marco, Rv. 280393 - 01). Come rilevato in ricorso, occorre perciò fare riferimento all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, mentre invece non rileva l'argomento che fa leva sulla applicazione di una pena prossima o coincidente con il minimo edittale. A tali parametri non si sono rapportati i giudici di merito i quali, facendo coincidere, con una sorta di automatismo, la sanzione accessoria con la pena, hanno di fatto richiamato gli indici di cui all'art. 133 cod. pen. (p. 17 sentenza Tribunale e p. 7 sentenza di appello). Tuttavia, essendo mancata l'impugnazione della parte pubblica, la sospensione può essere determinata direttamente dal Collegio, ai sensi dell'a rt . 'I L`L1-1 620 cod. proc. pen., nel minimo edittale, come individuato a seguito dell'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019). 2. Segue pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, che si ridetermina nella misura di giorni quindici.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, che ridetermina nella misura di giorni quindici. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2025 /Il Presidente