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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 157/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRAVEIA ROBERTO, Presidente e Relatore
FASANO GAETANO, Giudice
ANSALDI PIERO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1937/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Manin, 25 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4966/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4
e pubblicata il 05/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240044776558000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 22.04.2024 la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, impugna la cartella di pagamento n. 68 2024 00447765 58, portante il ruolo relativo alle Addiz.li regionale e comunale all'Irpef, oltre sanzioni, emerse in seguito al controllo automatizzato, ex art. 36 bis, D.P.R.
600/1973, sulla dichiarazione Mod. Un. 2020 – anno d'imposta 2019.
La ripresa si fonda sul disconoscimento della spettanza della detrazione dell'IVA pagata in relazione all'atto di compravendita del 21/12/2016, per il quale l'Ufficio ha riscontrato la mancanza del requisito della certificazione energetica richiesto dall'art. 1, c. 56, L. n. 208/2015.
La contribuente sostiene il diritto alla detrazione dell'IVA assolta in relazione alla summenzionata compravendita, in quanto in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento.
Nello specifico, deduce l'esistenza del certificato di prestazione energetica di classe A per l'immobile oggetto della compravendita. Accentua, a sostegno del diritto, che l'Uff. Territ.le di Milano 1 abbia liquidato come regolare la dichiarazione Unico 2017 (anno di imposta 2016), in cui era già stato riportato il credito in esame.
Inoltre, fa presente, che la questione sia già stata affrontata da questa Corte, con sentenza n. 1251/15/24, avente ad oggetto il diniego parziale al rimborso dell'Irpef a credito come dichiarata nella dichiarazione Mod. unico 2020 - anno d'imposta 2019; di contro, l'Ufficio rileva di avere proposto appello avverso la citata sentenza, significando con ciò l'insussistenza del giudicato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate DP II di Milano che confermava la correttezza del proprio operato e la fondatezza dell'atto impositivo.
Nello specifico, deduceva che nell'attestato di prestazione energetica della Regione Lombardia, allegato all'atto di compravendita non compariva con chiara ed incontrovertibile evidenza il sub 34, identificativo dell'immobile in parola.
Inoltre, richiamando la Circolare n. 7/E del 27.04.2018, evidenziava che la fattispecie è in contrato con la predetta disposizione, con particolare riferimento allo stato del bene compravenduto che è risultato quale rustico.
Con sentenza n. 4966/2024 depositata il 5 dicembre 2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Milano, sez. 4, accoglieva il ricorso con compensazione delle spese.
I Giudici di primo grado, dopo aver richiamato le norme disciplinanti la fattispecie, motivavano la propria decisione ritenendo dalla documentazione versati in atti sussistevano tutti i presupposti di legge per usufruire dell'agevolazione relativa all'efficientamento energico.
Avverso la sentenza de qua, proponeva appello l'Agenzia delle Entrate DP Milano II, sulla base dei seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del dpr n. 1034/1984; motivazione apparente e/o incomprensibile della sentenza impugnata e/o travisamento dei fatti laddove la corte ha ritenuto sussistente al momento dell'atto di acquisto l'attestato di prestazione energetica richiamato in epigrafe;
2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del dpr n. 1034/1984; motivazione apparente e/o incomprensibile della sentenza impugnata e/o travisamento dei fatti laddove la corte ha ritenuto che la mancanza delle rifiniture non ha precluso il rilascio della certificazione energetica.
Si costituiva anche la sig.ra Resistente_1 che evidenziava la correttezza della sentenza di primo grado per aver analizzato correttamente i presupposti necessari per l'agevolazione e soprattutto in merito al requisito della certificazione energetica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminata la sentenza di primo grado e letti gli atti di causa, considerati i fatti oggetto della presente controversia, la Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia ritiene che l'appello proposto dall'Ufficio sia infondato nei termini che seguono.
Le censure mosse dall'appellante si appalesano invero inaccoglibili e questa Corte condivide la tesi della contribuente, a cui si farà richiamo attraverso il rinvio per relationem e/o la riproduzione del contenuto, come d'altra parte ammissibile in forza della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (SS.UU. Sentenza n.
642 del 16 gennaio 2015).
Del pari devono condividersi le giustificazioni rese dai Giudici di primo grado rispetto alle quali non sussiste alcuna violazione di motivazione, avendo gli stessi perfettamente individuato il contesto normativo nonché avendo analizzato in relazione ad essa la documentazione prodotta.
Per quanto riguarda il primo motivo di appello, appare chiaramente da un'analisi compelssiva della documentazione prodotta, il subalterno 34 rientri tra gli immobili a cui fa riferimento la certificazione energetica.
È già stato accertato e lo si deve ribadire anche in questa sede che, all'epoca del rilascio dell'attestato di prestazione energetica, in data 28/01/2014, lo stesso attestato poteva essere rilasciato per l'intero edificio ed esclusivamente per mancanza di spazio nella sezione “Dati catastali” l'attestatore Ing. Nominativo_2 ha dovuto includere il sub. 34 nelle note a pagina 2 con la dicitura “Altri gruppi di subalterni: dal 25 al 29, dal 31 al 92”.
Alla luce di quanto sopra, sussistono tutti i presupposti per il riconoscimento dell'agevolazione, in quanto la certificazione energetica è stata prodotta, riguarda anche il subalterno in discussione ed ha tutti i crismi per garantire il riconoscimento dell'agevolazione.
Con riferimento al secondo motivo di appello, questa Corte non può come osservare che sia comprovata l'assenza di rifiniture di carattere estetico e non di tipo strutturale idonee quindi ad inficiare sulla classe energetica.
Deve quindi condividersi la tesi della contribuente laddove afferma che l'Ufficio erroneamente asserisce che la citata unità immobiliare consegnata allo stato di rustico, a cui mancano solamente alcune rifiniture di carattere estetico, sia assimilabile ad una unità immobiliare allo stato di grezzo per la quale, è noto, non è possibile produrre l'attestato di prestazione energetica.
Si ricordi infatti che lo stato di grezzo si riferisce ad un immobile, privo di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio, per il quale pertanto non è possibile rilasciare l'attestato di prestazione energetica (cfr. pag. 270 della Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 27.04.2018).
Nel caso di specie, invece, l'unità immobiliare di cui al sub. 34 è stata consegnata completa di tutti gli elementi strutturali e degli impianti ma senza alcune rifiniture estetiche, senza che l'Ufficio abbia provato il contrario.
Pertanto, l'unità immobiliare di cui al sub. 34 possedeva tutti i requisiti previsti dall'art. 1 comma 56 della
Legge n. 208 del 2015, a nulla rilevando le illazioni sostenute dall'Ufficio citando un documento di prassi, di rango palesemente inferiore alla citata normativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado, con condanna di parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00.=, oltre accessori di legge. Milano, lì 17 dicembre 2025 Il Presidente estensore Roberto Craveia
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRAVEIA ROBERTO, Presidente e Relatore
FASANO GAETANO, Giudice
ANSALDI PIERO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1937/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Manin, 25 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4966/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4
e pubblicata il 05/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240044776558000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 22.04.2024 la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, impugna la cartella di pagamento n. 68 2024 00447765 58, portante il ruolo relativo alle Addiz.li regionale e comunale all'Irpef, oltre sanzioni, emerse in seguito al controllo automatizzato, ex art. 36 bis, D.P.R.
600/1973, sulla dichiarazione Mod. Un. 2020 – anno d'imposta 2019.
La ripresa si fonda sul disconoscimento della spettanza della detrazione dell'IVA pagata in relazione all'atto di compravendita del 21/12/2016, per il quale l'Ufficio ha riscontrato la mancanza del requisito della certificazione energetica richiesto dall'art. 1, c. 56, L. n. 208/2015.
La contribuente sostiene il diritto alla detrazione dell'IVA assolta in relazione alla summenzionata compravendita, in quanto in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento.
Nello specifico, deduce l'esistenza del certificato di prestazione energetica di classe A per l'immobile oggetto della compravendita. Accentua, a sostegno del diritto, che l'Uff. Territ.le di Milano 1 abbia liquidato come regolare la dichiarazione Unico 2017 (anno di imposta 2016), in cui era già stato riportato il credito in esame.
Inoltre, fa presente, che la questione sia già stata affrontata da questa Corte, con sentenza n. 1251/15/24, avente ad oggetto il diniego parziale al rimborso dell'Irpef a credito come dichiarata nella dichiarazione Mod. unico 2020 - anno d'imposta 2019; di contro, l'Ufficio rileva di avere proposto appello avverso la citata sentenza, significando con ciò l'insussistenza del giudicato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate DP II di Milano che confermava la correttezza del proprio operato e la fondatezza dell'atto impositivo.
Nello specifico, deduceva che nell'attestato di prestazione energetica della Regione Lombardia, allegato all'atto di compravendita non compariva con chiara ed incontrovertibile evidenza il sub 34, identificativo dell'immobile in parola.
Inoltre, richiamando la Circolare n. 7/E del 27.04.2018, evidenziava che la fattispecie è in contrato con la predetta disposizione, con particolare riferimento allo stato del bene compravenduto che è risultato quale rustico.
Con sentenza n. 4966/2024 depositata il 5 dicembre 2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Milano, sez. 4, accoglieva il ricorso con compensazione delle spese.
I Giudici di primo grado, dopo aver richiamato le norme disciplinanti la fattispecie, motivavano la propria decisione ritenendo dalla documentazione versati in atti sussistevano tutti i presupposti di legge per usufruire dell'agevolazione relativa all'efficientamento energico.
Avverso la sentenza de qua, proponeva appello l'Agenzia delle Entrate DP Milano II, sulla base dei seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del dpr n. 1034/1984; motivazione apparente e/o incomprensibile della sentenza impugnata e/o travisamento dei fatti laddove la corte ha ritenuto sussistente al momento dell'atto di acquisto l'attestato di prestazione energetica richiamato in epigrafe;
2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del dpr n. 1034/1984; motivazione apparente e/o incomprensibile della sentenza impugnata e/o travisamento dei fatti laddove la corte ha ritenuto che la mancanza delle rifiniture non ha precluso il rilascio della certificazione energetica.
Si costituiva anche la sig.ra Resistente_1 che evidenziava la correttezza della sentenza di primo grado per aver analizzato correttamente i presupposti necessari per l'agevolazione e soprattutto in merito al requisito della certificazione energetica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminata la sentenza di primo grado e letti gli atti di causa, considerati i fatti oggetto della presente controversia, la Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia ritiene che l'appello proposto dall'Ufficio sia infondato nei termini che seguono.
Le censure mosse dall'appellante si appalesano invero inaccoglibili e questa Corte condivide la tesi della contribuente, a cui si farà richiamo attraverso il rinvio per relationem e/o la riproduzione del contenuto, come d'altra parte ammissibile in forza della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (SS.UU. Sentenza n.
642 del 16 gennaio 2015).
Del pari devono condividersi le giustificazioni rese dai Giudici di primo grado rispetto alle quali non sussiste alcuna violazione di motivazione, avendo gli stessi perfettamente individuato il contesto normativo nonché avendo analizzato in relazione ad essa la documentazione prodotta.
Per quanto riguarda il primo motivo di appello, appare chiaramente da un'analisi compelssiva della documentazione prodotta, il subalterno 34 rientri tra gli immobili a cui fa riferimento la certificazione energetica.
È già stato accertato e lo si deve ribadire anche in questa sede che, all'epoca del rilascio dell'attestato di prestazione energetica, in data 28/01/2014, lo stesso attestato poteva essere rilasciato per l'intero edificio ed esclusivamente per mancanza di spazio nella sezione “Dati catastali” l'attestatore Ing. Nominativo_2 ha dovuto includere il sub. 34 nelle note a pagina 2 con la dicitura “Altri gruppi di subalterni: dal 25 al 29, dal 31 al 92”.
Alla luce di quanto sopra, sussistono tutti i presupposti per il riconoscimento dell'agevolazione, in quanto la certificazione energetica è stata prodotta, riguarda anche il subalterno in discussione ed ha tutti i crismi per garantire il riconoscimento dell'agevolazione.
Con riferimento al secondo motivo di appello, questa Corte non può come osservare che sia comprovata l'assenza di rifiniture di carattere estetico e non di tipo strutturale idonee quindi ad inficiare sulla classe energetica.
Deve quindi condividersi la tesi della contribuente laddove afferma che l'Ufficio erroneamente asserisce che la citata unità immobiliare consegnata allo stato di rustico, a cui mancano solamente alcune rifiniture di carattere estetico, sia assimilabile ad una unità immobiliare allo stato di grezzo per la quale, è noto, non è possibile produrre l'attestato di prestazione energetica.
Si ricordi infatti che lo stato di grezzo si riferisce ad un immobile, privo di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio, per il quale pertanto non è possibile rilasciare l'attestato di prestazione energetica (cfr. pag. 270 della Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 27.04.2018).
Nel caso di specie, invece, l'unità immobiliare di cui al sub. 34 è stata consegnata completa di tutti gli elementi strutturali e degli impianti ma senza alcune rifiniture estetiche, senza che l'Ufficio abbia provato il contrario.
Pertanto, l'unità immobiliare di cui al sub. 34 possedeva tutti i requisiti previsti dall'art. 1 comma 56 della
Legge n. 208 del 2015, a nulla rilevando le illazioni sostenute dall'Ufficio citando un documento di prassi, di rango palesemente inferiore alla citata normativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado, con condanna di parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00.=, oltre accessori di legge. Milano, lì 17 dicembre 2025 Il Presidente estensore Roberto Craveia