Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 05/05/2026, n. 8264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8264 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08264/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07135/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7135 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Anselmo, Fabrizio Lemme, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Lemme in Roma, corso di Francia 197;
contro
Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e per il Turismo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del silenzio rigetto formatosi in data 13 agosto 2020, su ricorso gerarchico del 6.4.2020 ai sensi degli artt. 16/5 D.Lgs 42/2004 e DPR 24 novembre 1971 n. 1199,
e quindi per l'annullamento
- del Decreto Direttoriale n. rep. 401 in data 11.3.2020, con il quale la Direzione Generale ABAP del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali ed il Turismo, in seguito a diniego di Attestato di Libera circolazione, notificava alla proprietà la dichiarazione di interesse particolarmente importante ex art. 10 comma 3 lett. a) D.Lgs 42/2004 del dipinto di RG MO (1890-1964) Paesaggio, 1938;
- nonché di ogni atto presupposto, ivi inclusa la Circolare 3/2020 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio che, contra legem e comunque in carenza di potere introduceva un regime transitorio, in deroga, sul riparto di competenza tra organi centrali e periferici del Ministero, afferenti i procedimenti ex artt. 13 e 14 D.Lgs. 42/2004.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e per il Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 la dott.ssa AM IG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1. Con il ricorso in esame parte ricorrente agisce per l’annullamento degli atti di cui in epigrafe, in particolare deducendo plurimi profili di illegittimità del Decreto Direttoriale n. rep. 401 del 11.3.2020, con il quale il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali ed il Turismo, in seguito a diniego di Attestato di libera circolazione (quest’ultimo impugnato con separato ricorso R.G. 1637/2020), notificava alla proprietà la dichiarazione di interesse particolarmente importante ex art. 10 comma 3 lett. a) del D.Lgs 42/2004 del dipinto oggetto di causa.
2. Con successive note difensive, il ricorrente precisava che, nelle more del presente giudizio, il connesso ricorso R.G. 1637/2020, avverso il presupposto diniego di Attestato di libera circolazione, era stato rimesso alla competenza territoriale del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (v. T.A.R. Roma, Sez.II- quater , 22/12/2025, n. 23400), nonché presso quest’ultimo tempestivamente riassunto, insistendo affinché, conseguentemente, anche il presente ricorso venisse rimesso allo stesso ufficio giudiziario, per esigenze di stretta connessione tra i due procedimenti e provvedimenti amministrativi.
2. L’Amministrazione si è costituita come da memorie in atti, insistendo per il rigetto del ricorso.
3. All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il Collegio ritiene di dover declinare la competenza territoriale di questo Tribunale sull’odierno ricorso a favore del T.A.R. della Lombardia, stante la stretta connessione con il presupposto provvedimento di diniego di Attestato di libera circolazione, già rimesso al medesimo.
5. Invero, è la stessa Amministrazione ad evidenziare che il provvedimento di dichiarazione di interesse particolarmente importante del dipinto di RG MO (1890 – 1964) Paesaggio, 1938, e il conseguente silenzio rigetto formatosi su ricorso gerarchico del 6.4.2020, di cui all’odierno gravame, scaturiscono dal connesso diniego di attestato di libera circolazione dell’Ufficio Esportazione di Milano prot. 23795 del 22 luglio 2019 “contenente ex art. 68, comma 6 D.Lgs 42/2004 la contestuale comunicazione di avvio del procedimento di vincolo ex art. 14 comma 1 D.Lgs 42/2004 ” e “ la stretta connessione tra i due procedimenti – diniego di circolazione in ambito europeo e dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante – determina anche la sovrapposizione di segmenti istruttori e di parte dell’apparato motivazionale, con le relative criticità già sollevate dalla proprietà nelle diversi sedi ” (v. relazione amministrazione depositata il 13/03/2026).
6. Il Collegio ritiene, pertanto, di non potersi discostare dalla decisione già assunta da questo Tribunale sul presupposto e connesso provvedimento di diniego di circolazione del dipinto (v. T.A.R. Roma, Sez.II-quater, 22/12/2025, n. 23400), e quindi di dover declinare, anche in questo caso, la competenza territoriale di questo Tribunale sull’odierno ricorso a favore del T.A.R. della Lombardia, innanzi al quale il processo potrà essere riassunto, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 15, comma 4. cod. proc. amm. A tale fine si ritiene di procedere con sentenza, come da ampie argomentazioni già esposte dal condiviso orientamento giurisprudenziale in materia (si rinvia in particolare, da ultimo, a T.A.R. Lazio, Sez, IV- quater , 3/10/2025, n. 17007).
7. Le spese di lite sono compensate, in considerazione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 4, cod. proc. amm.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI IC, Presidente FF
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
AM IG, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| AM IG | NI IC |
IL SEGRETARIO