Sentenza 28 settembre 2010
Massime • 1
Sono utilizzabili le videoregistrazioni di comportamenti non comunicativi effettuate nel corso delle indagini all'interno dei bagni riservati ai dipendenti di un ufficio postale, atteso che gli stessi non rientrano tra i luoghi di privata dimora.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2010, n. 37751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37751 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 28/09/2010
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - rel. Consigliere - N. 1589
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 22491/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GI ME TO N. IL *14/08/1958*;
avverso la sentenza n. 5391/2006 CORTE APPELLO di MILANO, del 11/05/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/09/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il dif. avv. Aricò Giovanni che ha concluso per la rimessione alle sezioni unite della questione pro parte con il primo motivo. OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano confermava la decisione, con la quale il G.U.P. in sede a seguito di giudizio abbreviato aveva dichiarato GI OR colpevole del reato di cui all'art. 61 c.p., n. 11, artt. 81, 314, 616 e 619 c.p. e condannato alla pena di giustizia.
Il procedimento scaturiva dallo stralcio di un unico processo penale, avente ad oggetto analoghi fatti reato a carico di vari dipendenti dello stesso Ufficio Postale Centrale di *Peschiera Borromeo*, che in assenza dei presupposti per una riunione, stante la mancanza di ipotesi di connessione ex art. 12 c.p.p., aveva dato luogo a distinti procedimenti conclusisi con altrettante distinte sentenze di condanna. Si contestava all'imputato nella sua qualità di incaricato di pubblico servizio di essersi impossessato in cinque occasioni del danaro, inserito in buste e plichi, che contenevano la corrispondenza di persone ignote, distruggendola o sbarazzandosene, dopo averla cautamente avvolta nella carta igienica.
Le prime investigazioni, originate da centinaia di denuncie presentate da persone fisiche o giuridiche, che lamentavano la mancata ricezione di corrispondenza o la sottrazione di valori in essa contenuti, portavano a ipotizzare che le manomissioni e le sottrazioni avvenissero all'interno dei servizi igienici, ove il personale dipendente portava la corrispondenza e, indisturbato, provvedeva ad aprirla, onde il P.M. di concerto con la Polizia Postale autorizzava e coordinava l'installazione di microtelecamere all'interno dei bagni e dei corridoi, nonché l'inserimento in tale ufficio di agenti di polizia giudiziaria con apparenti mansioni di operai e con il compito di individuare i responsabili e il loro modus operandi.
Il materiale probatorio era quindi costituito dagli esiti delle videoregistrazioni, dalla identificazione degli indagati attraverso la visione dei filmati da parte degli agenti infiltrati, dalla menzionate denuncie e dal reperimento nel cesto dei rifiuti, negli scarichi ingorgati dei wc e in altri luoghi del centro di corrispondenza aperta, manomessa e priva dell'originario contenuto. Nel rispondere alle censure mosse nei motivi di appello, concernenti il vizio di motivazione in riferimento alla valutazione della prova, la inutilizzabilità delle videoriprese effettuate all'interno dei bagni e il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 c.p., n. 4 e art. 323/bis c.p., la corte territoriale condivideva la ricostruzione della vicenda, operata in prime cure e faceva propri i rilievi e le argomentazioni del giudice di primo grado a sostegno del giudizio di colpevolezza. Riteneva pienamente utilizzabili le riprese visive all'interno dei bagni del Centro automatizzato di *Peschiera Borromeo*, richiamando la giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite di cui alla sentenza 28/3-28/7/2006 n. 26795 delle Sezioni Unite, la quale sulla scorta dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 135/2002, aveva escluso l'applicabilità della normativa dettata dall'art. 266 e segg. c.p.p. alle riprese video di comportamenti non comunicativi, quando avvengono in locali - come quelli nel caso in esame - che non possono essere assimilati ai luoghi di privata dimora o di domicilio, di cui all'art. 614 c.p., che presuppongono una relazione con un minimo grado di stabilità con le persone che li frequentano e un soggiorno, che, per quanto breve, abbia comunque una certa durata, tale da far ritenere apprezzabile l'esplicazione di una vita privata che vi svolge, tali non potendo considerarsi le toilette di un centro postale di smistamento della corrispondenza. Non riteneva applicabili infine le invocate attenuanti, avuto riguardo alla gravità del fatto e al danno di ordine morale e patrimoniale patito dall'amministrazione.
Contro tale decisione ricorre l'imputato a mezzo del suo difensore, che a sostegno della richiesta di annullamento articola due motivi. Con il primo motivo denuncia la violazione o erronea applicazione dell'art. 14 Cost. e art. 8 CEDU, nonché la violazione degli artt. 189 e 191 in riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle video riprese, censurando l'errore dei giudici del merito che avevano escluso dal catalogo dei luoghi di privata dimora i locali in cui erano avvenute le presunte appropriazioni e violazione o distruzione della corrispondenza, che invece dovevano essere equiparati ad un luogo privato, inteso come luogo, in cui l'individuo ha il diritto di escludere gli altri e conservare la sua intimità, onde la limitazione di tali diritto di rango costituzionale esigeva necessariamente un provvedimento dell'autorità giudiziaria con le forme e i termini di cui agli artt. 266 e 267 c.p.p.. Con il secondo motivo lamenta la violazione e erronea applicazione dell'art. 62 c.p., n. 4 e art. 323/bis c.p., censurando l'errore di diritto, nel quale erano incorsi i giudici del merito nell'operare una illegittima distinzione tra lieve entità del fatto ex art. 62, n. 4 e lieve entità ex art. 323/bis, e nell'includere nel danno nascente da reato anche il costo sostenuto dalla p.a. per l'acquisto delle telecamere.
Il ricorso non ha fondamento e va pertanto rigettato. Ed invero non ha pregio la censura introdotta con il primo motivo. Ritenendo i locali, in cui erano avvenute le videoriprese, esclusi dal catalogo dei luoghi di privata dimora, e quindi la piena utilizzabilità del loro contenuto, i giudici di merito si sono correttamente allineati al principio espresso dalle Seziono unite con la nota sentenza n. 26795 in data 28/7/06. Come ricordato nell'impugnata sentenza, la compatibilità delle videoriprese con i principi costituzionali è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 135/2002, che ha affermato che le tipologie di limitazione del diritto all'inviolabilità del domicilio, come indicate nell'art. 14 Cost., comma 2, non rappresentano una lista chiusa e dunque non configurano una tolleranza per le sole forme palesi di intrusione dell'Autorità, ma che sono possibili anche quelle forme, che solo l'evoluzione tecnologica, successiva all'entrata in vigore della Carta, ha reso oggetto di specifica attenzione da parte dell'ordinamento, salva la necessità di regolare il fenomeno da parte del legislatore attraverso adeguati istituti e procedimenti di garanzia. Esclusa quindi l'esistenza di un divieto assoluto nella Costituzione, la stessa Corte ha affermato che, se la ripresa visiva viene finalizzata alla captazione di comportamenti di carattere comunicativo, può configurarsi in concreto come una forma di intercettazione di comunicazione tra presenti, alla quale è applicabile in via interpretativa la disciplina legislativa delle intercettazioni ambientali in luoghi di privata dimora;
nel caso invece in cui - come nella fattispecie - si fuoriesca dalla videoripresa di comportamenti di tipo comunicativo, non è possibile estendere alla captazione di immagini in luoghi tutelati dall'art.14 Cost. la normativa dettata dall'art. 266 e segg. c.p.p., data la sostanziale eterogeneità delle situazioni: la limitazione delle libertà e segretezza delle comunicazioni da un lato e l'invasione della sfera della libertà domiciliare in quanto tale dall'altro.
Non ha mancato poi il giudice del gravame di sottolineare come il principio espresso delle S.U. fosse stato reso proprio in un procedimento penale, di cui il presente costituisce uno stralcio. Nè a diversa conclusione può indurre la norma comunitaria di cui all'art. 8 della CEDU, invocata dalla difesa, la quale imporrebbe agli Stati membri il pieno rispetto della "vita privata", derogabile solo in casi espressamente previsti e ineludibilmente, previo espresso e motivato provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. Anche a voler ritenere che il diritto alla riservatezza goda nel nostro ordinamento di una tutela analoga a quella apprestata per il domicilio dall'art. 14 Cost., in sintonia con la menzionata norma comunitaria, non v'è ragione di ritenere non suscettibile di utilizzazione probatoria ai sensi dell'art. 189 c.p.p., nel caso in esame, il contenuto delle videoriprese, dal momento che esse furono puntualmente autorizzate con decreto motivato del P.M., che è pur sempre Autorità Giudiziaria.
Sul secondo motivo si è ampiamente diffusa la corte territoriale, correttamente applicando anche qui il principio espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine al discrimine tra l'attenuante ex art. 323/bis c.p. e l'attenuante di cui all'art.62 c.p., n. 4 (Cass. Sez. 6 9/12/96 - 18/3/97 n. 2620 Rv. 208675), e negandole entrambe con motivazione esente da vizi logici o interne contraddizioni e quindi incensurabile in questa sede, laddove, per quanto riguarda in particolare la seconda ha valorizzato, oltre all'onere economico dell'acquisto delle telecamere, il danno patrimoniale non commisurabile agli importi e ai valori sottratti. Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2010