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Sentenza 25 gennaio 2023
Sentenza 25 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2023, n. 3083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3083 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AK ZO nato In Albania il 14 Febbraio 1992 TJ AR nato in [...] il [...] avverso la sentenza resa il 15 settembre 2021 dalla CORTE di APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SQ ER D'Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Milano il 10 novembre 2020 che ha dichiarato la responsabilità di AK IZ e di TI MA per avere commesso in concorso tra loro numerosi reati di ricettazione, riciclaggio, rapina e furto aggravato, nel mese di agosto 2019, e del solo TI per i reati di resistenza e lesioni addebitati ai capi 15 e 16, ha rideterminato la pena inflitta. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'avv. Buondonno difensore di TI MA deducendo: 2.1Violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc.pen. poiché l'imputato non comprende e non parla la lingua italiana ed è stato assistito nel corso del giudizio di primo grado da un interprete di lingua albanese, mentre nel corso del giudizio di appello non è stata garantita alcuna assistenza, così impedendogli di comprendere le diverse fasi del giudizio. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3083 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 20/10/2022 2.2 Violazione degli articoli 125 e 545 cod. proc.pen. e omessa valutazione delle doglianze formulate con l'atto di appello, in quanto il GUP ha diversamente qualificato le condotte contestate ai capi 1 e 2 della rubrica come furti di autovetture, anziché come ricettazione. L'appellante chiedeva l'assoluzione per l'assenza degli elementi a sostegno del giudizio di responsabilità nei confronti di TI e la corte ometteva ogni motivazione sul punto;
allo stesso modo ometteva ogni motivazione circa il quinto motivo di appello, con cui si censurava il riconoscimento dell'aggravante della violenza sulle cose in relazione al reato contestato al capo 2. 2.3 violazione dell'articolo 192, 533 cod. proc.pen. e vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza dell'imputato per i fatti contestati ai capi 8,9 10 e 11 poiché l'imputato non ha ammesso alcuni dei fatti a lui contestati e la corte lo ha ritenuto colpevole poiché si è reso responsabile di altri fatti delittuosi consumati in un periodo storico immediatamente successivo e nei medesimi luoghi;
questo dato tuttavia è frutto di un ragionamento induttivo inidoneo a raggiungere la certezza della prova. 3 L'avv. Cardinale ha proposto ricorso nell'interesse di entrambi gli imputati, deducendo: 3.1Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza per il reato di rapina contestato al capo 4 dell'imputazione poiché la qualificazione giuridica è stata determinata dalle dichiarazioni della persona offesa SE, il quale, escusso nel corso del dibattimento, ha negato di avere subito minacce o violenze. Queste dichiarazioni essendo state rese nella fase dibattimentale devono ritenersi prevalenti rispetto a quelle fornite nel corso delle indagini, mentre la corte ha ritenuto maggiormente attendibili quelle rese nel corso delle indagini preliminari. Nonostante lo specifico motivo di gravame la Corte di appello ha confermato la qualificazione giuridica del fatto come rapina perché il teste avrebbe comunque subito la minaccia, e avrebbe negato in dibattimento di essere stato intimorito per una forma di spavalderia. Tale affermazione è priva di argomentazione e risulta frutto di arbitrio. 3.2 Con il terzo motivo di appello si contestava la responsabilità di AK IZ per i fattidi cui ai capi 2,3,8,9,10, 12 e 14 ,ossia in relazione ai fatti commessi prima del 18 agosto 2019 poiché AK aveva già prenotato un volo per l'Albania per il giorno 16 settembre 2019 mentre secondo la corte territoriale, essendo stato reclutato all'ultimo minuto, ha rinunciato a partire. L'argomento è manifestamente illogico e va pertanto censurato. 3.3 TI MA è soggetto alloglotta mentre il giudizio di appello si è svolto senza l'ausilio dell'interprete, Ecco con conseguente nullità ai sensi dell'articolo 143 cod. proc.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Le censure formulate con i due ricorsi sono inammissibili perché generiche, in quanto non si confrontano con le esaustiva motivazione delle due sentenze di merito che, integrandosi reciprocamente, hanno esposto nel dettaglio il ricco compendio probatorio 2 raccolto in relazione agli innumerevoli episodi delittuosi in cui sono stati coinvolti i due imputati, e sottoposto ad attenta valutazione le emergenze processuali e le censure difensive, così da pervenire ad un sicuro giudizio di colpevolezza. Di contro i ricorsi tendono ad invocare una diversa ricostruzione della vicenda e a reiterare censure di merito già formulate con l'appello, che esulano dal sindacato di questa corte, così incorrendo in altro profilo di inammissibilità. 2.Ricorso TI 2.1L'unica eccezione processuale formulata da entrambi i ricorsi, relativa alla mancata assistenza di un interprete nel corso del giudizio d'appello, è generica poiché il ricorrente non espone il concreto pregiudizio che la mancata traduzione della sentenza avrebbe cagionato all'imputato. Costui è stato assistito da un interprete nel corso dell'udienza preliminare e del primo grado di giudizio. L'imputato non ha partecipato all'udienza e la sentenza di appello non è stata tradotta, ma non va trascurato che secondo giurisprudenza di legittimità, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione. (Sez. 5 - , n. 15056 del 11/03/2019 Rv. 275103 - 01 ). 2.2 D secondo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato poiché reitera la censura già formulata con l'atto di appello e non tiene conto delle spiegazioni fornite dal collegio di secondo grado che, a dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente, a pagina 5 della sentenza impugnata, ha sottolineato che nella notte del 9 agosto 2019 l'utenza in uso al coimputato AK era localizzabile a breve distanza dai luoghi di commissione dei due furti e l'indomani del furto il TI aveva chiamato il taxi per spostarsi nel luogo dove la vettura BMW rubata veniva usualmente posteggiata quando non era utilizzata, a riprova del suo pieno coinvolgimento anche nella sottrazione avvenuta durante la notte precedente. In conclusione la Corte conferma il concorso del ricorrente sulla base di una reiterazione del modus operandi che emerge dalla valutazione complessiva del compendio probatorio, formulando una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria e pertanto immune dai vizi dedotti. La censura in ordine alla sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose in relazione al reato di furto contestato al capo 2 è inammissibile per carenza di interesse, considerato che il fatto risulta aggravato anche dall'esposizione alla pubblica fede dell'autovettura e della targa e comunque la presenza della prima aggravante non ha inciso sulla determinazione della pena, stabilita in relazione al più grave reato di rapina e previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti. 3 2.3 Il motivo di ricorso relativo al giudizio di colpevolezza per i fatti contestati ai capi 8,9, 10 e 11 è manifestamente infondato e generico poiché già dalla sentenza di primo grado emerge che l'affermazione di responsabilità si basa non soltanto sulla costatazione della ricorrenza del medesimo modus operandi nei diversi episodi addebitati ai due correi ma anche sull'esito dei tabulati e del tracciato GPS dell'autovettura utilizzata, nella pacifica disponibilità dei due ricorrenti. A fronte della dettagliata esposizione delle emergenze processuali e della loro valutazione il motivo di ricorso risulta generico e invoca una diversa ricostruzione della vicenda, formulando censure di merito inammissibili in sede di legittimità, che risulta peraltro smentita dalla complessiva valutazione delle emergenze processuali. 3. Ricorso avv. Ca rd i na tem &tliec ,-4\->-« i t4A 6,ATIQ'L 3.1 Il motivo relativo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa del delitto di rapina è manifestamente infondato poiché la Corte ha reso al riguardo adeguata motivazione, evidenziando come le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, pienamente utilizzabili in ragione della scelta del rito abbreviato, sono da ritenersi più attendibili e genuine rispetto a quelle, parzialmente correttive, rese nel corso del discussione dibattimentale. La corte al riguardo ha formulato attente ed esaustive argomentazioni che non risultano manifestamente illogiche ed evidenziano il carattere francamente minaccioso del contesto in cui è avvenuto l'incontro tra la persona offesa e i due imputati. 3.2 L'assunto difensivo riproposto con il motivo di ricorso, secondo cui AK, avendo acquistato un biglietto per il 18 agosto 2019, poi non utilizzato, non sarebbe responsabile per i fatti commessi in epoca anteriore a tale data, è privo di consistenza ed è stato respinto con motivazione congrua dal tribunale e implicitamente dalla corte, che condividendo le considerazioni del tribunale ha ribadito la robustezza del compendio probatorio, dettagliatamente esaminato in relazione ai singoli episodi criminosi attribuiti ai due imputati. Nè può sostenersi che a TI sia stata estesa la responsabilità per fatti attribuibili esclusivamente al coimputato AK, poiché la sentenza ha dato atto che gli episodi criminosi si sono ripetuti in un breve arco di tempo con le medesime modalità ad opera dei due soggetti, secondo il medesimo modus operandi e utilizzando l'autovettura nel loro pacifico possesso. 4.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dell'ammenda che si ritiene congruo determinare in euro 3000, in ragione del grado di colpa dagli stessi manifestato nel proporre l'impugnazione.
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 20 ottobre 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SQ ER D'Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Milano il 10 novembre 2020 che ha dichiarato la responsabilità di AK IZ e di TI MA per avere commesso in concorso tra loro numerosi reati di ricettazione, riciclaggio, rapina e furto aggravato, nel mese di agosto 2019, e del solo TI per i reati di resistenza e lesioni addebitati ai capi 15 e 16, ha rideterminato la pena inflitta. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'avv. Buondonno difensore di TI MA deducendo: 2.1Violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc.pen. poiché l'imputato non comprende e non parla la lingua italiana ed è stato assistito nel corso del giudizio di primo grado da un interprete di lingua albanese, mentre nel corso del giudizio di appello non è stata garantita alcuna assistenza, così impedendogli di comprendere le diverse fasi del giudizio. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3083 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 20/10/2022 2.2 Violazione degli articoli 125 e 545 cod. proc.pen. e omessa valutazione delle doglianze formulate con l'atto di appello, in quanto il GUP ha diversamente qualificato le condotte contestate ai capi 1 e 2 della rubrica come furti di autovetture, anziché come ricettazione. L'appellante chiedeva l'assoluzione per l'assenza degli elementi a sostegno del giudizio di responsabilità nei confronti di TI e la corte ometteva ogni motivazione sul punto;
allo stesso modo ometteva ogni motivazione circa il quinto motivo di appello, con cui si censurava il riconoscimento dell'aggravante della violenza sulle cose in relazione al reato contestato al capo 2. 2.3 violazione dell'articolo 192, 533 cod. proc.pen. e vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza dell'imputato per i fatti contestati ai capi 8,9 10 e 11 poiché l'imputato non ha ammesso alcuni dei fatti a lui contestati e la corte lo ha ritenuto colpevole poiché si è reso responsabile di altri fatti delittuosi consumati in un periodo storico immediatamente successivo e nei medesimi luoghi;
questo dato tuttavia è frutto di un ragionamento induttivo inidoneo a raggiungere la certezza della prova. 3 L'avv. Cardinale ha proposto ricorso nell'interesse di entrambi gli imputati, deducendo: 3.1Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza per il reato di rapina contestato al capo 4 dell'imputazione poiché la qualificazione giuridica è stata determinata dalle dichiarazioni della persona offesa SE, il quale, escusso nel corso del dibattimento, ha negato di avere subito minacce o violenze. Queste dichiarazioni essendo state rese nella fase dibattimentale devono ritenersi prevalenti rispetto a quelle fornite nel corso delle indagini, mentre la corte ha ritenuto maggiormente attendibili quelle rese nel corso delle indagini preliminari. Nonostante lo specifico motivo di gravame la Corte di appello ha confermato la qualificazione giuridica del fatto come rapina perché il teste avrebbe comunque subito la minaccia, e avrebbe negato in dibattimento di essere stato intimorito per una forma di spavalderia. Tale affermazione è priva di argomentazione e risulta frutto di arbitrio. 3.2 Con il terzo motivo di appello si contestava la responsabilità di AK IZ per i fattidi cui ai capi 2,3,8,9,10, 12 e 14 ,ossia in relazione ai fatti commessi prima del 18 agosto 2019 poiché AK aveva già prenotato un volo per l'Albania per il giorno 16 settembre 2019 mentre secondo la corte territoriale, essendo stato reclutato all'ultimo minuto, ha rinunciato a partire. L'argomento è manifestamente illogico e va pertanto censurato. 3.3 TI MA è soggetto alloglotta mentre il giudizio di appello si è svolto senza l'ausilio dell'interprete, Ecco con conseguente nullità ai sensi dell'articolo 143 cod. proc.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Le censure formulate con i due ricorsi sono inammissibili perché generiche, in quanto non si confrontano con le esaustiva motivazione delle due sentenze di merito che, integrandosi reciprocamente, hanno esposto nel dettaglio il ricco compendio probatorio 2 raccolto in relazione agli innumerevoli episodi delittuosi in cui sono stati coinvolti i due imputati, e sottoposto ad attenta valutazione le emergenze processuali e le censure difensive, così da pervenire ad un sicuro giudizio di colpevolezza. Di contro i ricorsi tendono ad invocare una diversa ricostruzione della vicenda e a reiterare censure di merito già formulate con l'appello, che esulano dal sindacato di questa corte, così incorrendo in altro profilo di inammissibilità. 2.Ricorso TI 2.1L'unica eccezione processuale formulata da entrambi i ricorsi, relativa alla mancata assistenza di un interprete nel corso del giudizio d'appello, è generica poiché il ricorrente non espone il concreto pregiudizio che la mancata traduzione della sentenza avrebbe cagionato all'imputato. Costui è stato assistito da un interprete nel corso dell'udienza preliminare e del primo grado di giudizio. L'imputato non ha partecipato all'udienza e la sentenza di appello non è stata tradotta, ma non va trascurato che secondo giurisprudenza di legittimità, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione. (Sez. 5 - , n. 15056 del 11/03/2019 Rv. 275103 - 01 ). 2.2 D secondo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato poiché reitera la censura già formulata con l'atto di appello e non tiene conto delle spiegazioni fornite dal collegio di secondo grado che, a dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente, a pagina 5 della sentenza impugnata, ha sottolineato che nella notte del 9 agosto 2019 l'utenza in uso al coimputato AK era localizzabile a breve distanza dai luoghi di commissione dei due furti e l'indomani del furto il TI aveva chiamato il taxi per spostarsi nel luogo dove la vettura BMW rubata veniva usualmente posteggiata quando non era utilizzata, a riprova del suo pieno coinvolgimento anche nella sottrazione avvenuta durante la notte precedente. In conclusione la Corte conferma il concorso del ricorrente sulla base di una reiterazione del modus operandi che emerge dalla valutazione complessiva del compendio probatorio, formulando una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria e pertanto immune dai vizi dedotti. La censura in ordine alla sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose in relazione al reato di furto contestato al capo 2 è inammissibile per carenza di interesse, considerato che il fatto risulta aggravato anche dall'esposizione alla pubblica fede dell'autovettura e della targa e comunque la presenza della prima aggravante non ha inciso sulla determinazione della pena, stabilita in relazione al più grave reato di rapina e previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti. 3 2.3 Il motivo di ricorso relativo al giudizio di colpevolezza per i fatti contestati ai capi 8,9, 10 e 11 è manifestamente infondato e generico poiché già dalla sentenza di primo grado emerge che l'affermazione di responsabilità si basa non soltanto sulla costatazione della ricorrenza del medesimo modus operandi nei diversi episodi addebitati ai due correi ma anche sull'esito dei tabulati e del tracciato GPS dell'autovettura utilizzata, nella pacifica disponibilità dei due ricorrenti. A fronte della dettagliata esposizione delle emergenze processuali e della loro valutazione il motivo di ricorso risulta generico e invoca una diversa ricostruzione della vicenda, formulando censure di merito inammissibili in sede di legittimità, che risulta peraltro smentita dalla complessiva valutazione delle emergenze processuali. 3. Ricorso avv. Ca rd i na tem &tliec ,-4\->-« i t4A 6,ATIQ'L 3.1 Il motivo relativo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa del delitto di rapina è manifestamente infondato poiché la Corte ha reso al riguardo adeguata motivazione, evidenziando come le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, pienamente utilizzabili in ragione della scelta del rito abbreviato, sono da ritenersi più attendibili e genuine rispetto a quelle, parzialmente correttive, rese nel corso del discussione dibattimentale. La corte al riguardo ha formulato attente ed esaustive argomentazioni che non risultano manifestamente illogiche ed evidenziano il carattere francamente minaccioso del contesto in cui è avvenuto l'incontro tra la persona offesa e i due imputati. 3.2 L'assunto difensivo riproposto con il motivo di ricorso, secondo cui AK, avendo acquistato un biglietto per il 18 agosto 2019, poi non utilizzato, non sarebbe responsabile per i fatti commessi in epoca anteriore a tale data, è privo di consistenza ed è stato respinto con motivazione congrua dal tribunale e implicitamente dalla corte, che condividendo le considerazioni del tribunale ha ribadito la robustezza del compendio probatorio, dettagliatamente esaminato in relazione ai singoli episodi criminosi attribuiti ai due imputati. Nè può sostenersi che a TI sia stata estesa la responsabilità per fatti attribuibili esclusivamente al coimputato AK, poiché la sentenza ha dato atto che gli episodi criminosi si sono ripetuti in un breve arco di tempo con le medesime modalità ad opera dei due soggetti, secondo il medesimo modus operandi e utilizzando l'autovettura nel loro pacifico possesso. 4.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dell'ammenda che si ritiene congruo determinare in euro 3000, in ragione del grado di colpa dagli stessi manifestato nel proporre l'impugnazione.
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 20 ottobre 2022