Articolo 6 della Legge 29 dicembre 2000, n. 401
Articolo 5Articolo 7
Versione
23 gennaio 2001
Art. 6. (Regime previdenziale per i dirigenti della
guardia medica e della medicina dei servizi). 1. Il comma 13 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , si applica anche ai medici addetti alle attivita' di guardia medica ed alla medicina dei servizi di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218 , ed all'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484 , inquadrati nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario.
Note all' art. 6 :
- Il comma 13 dell'art. 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente:
"13. Agli specialisti ambulatoriali convenzionati inquadrati nel primo livello dirigenziale ai sensi dell' art. 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , si applicano le disposizioni sul trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici. Ai soggetti indicati nel presente comma e' data facolta' di optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita presso l'Ente nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM). L'opzione di cui al precedente periodo deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con successivo decreto del Ministro della sanita', da adottare ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti i criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218 , concerne "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attivita' della medicina dei servizi, sottoscritto in data 31 gennaio 1991 e perfezionato in data 9 gennaio 1992".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n.484 , concerne "Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell' art. 4, comma 9, della legge n. 412 del 1991 e dell' art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 , come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993 , sottoscritto il 25 gennaio 1996 e modificato in data 6 giugno 1996".
Entrata in vigore il 23 gennaio 2001