Art. 11. (Pubblica utilita' ed urgenza e indifferibilita' delle opere)
Tutte le opere che a norma della presente legge sono eseguite a cura e spese dello Stato, con l'approvazione dei relativi progetti, sono dichiarate di pubblica utilita' e urgenti e indifferibili, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e successive modificazioni.
Tutte le opere che a norma della presente legge sono eseguite a cura e spese dello Stato, con l'approvazione dei relativi progetti, sono dichiarate di pubblica utilita' e urgenti e indifferibili, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e successive modificazioni.