Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 957
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità per violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973

    La notifica della cartella è avvenuta nei termini di legge, in quanto l'ultima rata del piano di rateazione scadeva il 31/12/2023 e la cartella è stata notificata il 23/07/2025.

  • Rigettato
    Illegittimità per violazione dell'art. 15 ter del D.P.R. n. 602/1973

    Non sussiste un lieve inadempimento in quanto non è stata versata alcuna rata scaduta e l'inadempimento, seppur inferiore a 10.000 euro, è superiore al 3% dell'importo totale.

  • Rigettato
    Illegittimità per violazione dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973

    Il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della successiva, comporta la decadenza dalla rateazione.

  • Rigettato
    Nullità per violazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997

    Le sanzioni non sono state iscritte a ruolo a causa del decesso dell'originario debitore, ma solo le imposte e gli interessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 957
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 957
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo