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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 957/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6094/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240011958384000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio l'ufficio del Ministero delle finanze (Agenzia delle Entrate) e l'Agenzia delle Entrate
Riscossione.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava la cartella di pagamento n.09420240011958384000 (riguardante il pagamento della complessiva somma di 4.053,25), notificata il
23/07/2025, relativa al controllo Modello Unico/Redditi 2018.
Eccepiva
1) Illegittimità della cartella impugnata per violazione dell'art.25 del D.P.R. n.602/1973.
perchè notificata oltre il termine triennale previsto dall'art.25 del D.P.R. n.602/1973 che al comma 1 dispone che il concessionario la notifichi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (la notifica andava effettuata entro il 31/12/2022, trattandosi di periodo di imposta 2018 dichiarato con Modello Unico 2019.
2) Illegittimità della cartella impugnata per violazione dell'art.15 ter del D.P.R. n.602/1973.
il congiunto dei ricorrenti è deceduto il 17/04/2022 e che a pag.5 della cartella impugnata la decadenza dalla rateazione è causata dal mancato pagamento nei termini della rata numero 2 dovuta alla scadenza del 02/05/2022 (cioè dopo il decesso dell'avv. Nominativo_1) e l'inadempimento va considerato lieve essendo inferiore all'importo di diecimila euro previsto dal predetto articolo 15 ter. 3) Illegittimità della cartella impugnata per violazione dell'art.19 del D.P.R. n.602/1973.
la decadenza automatica dal beneficio della rateazione si verifica solo in caso di mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.
4) Nullità della cartella impugnata per violazione dell'art.8 del D.Lgs. n.472/1997.
prevede che l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi e dunque agli eredi di Nominativo_1, nessuna somma a titolo di sanzione ed interessi, riportata alle pagg.5,6 e 7 della stessa, può essere richiesta agli eredi e ciò vale per tutte le imposte, per tutte le tipologie di sanzioni ed a prescindere dalle vicende procedimentali che hanno in precedenza interessato le medesime.
Si costituiva l'ente impositore Agenzia delle Entrate che rilevava che in seguito alla ricezione della
Comunicazione degli esiti di liquidazione della dichiarazione in oggetto, avvenuta in data 07/12/2021, il contribuente aveva optato per il pagamento rateale delle somme dovute per l'importo complessivo di euro
4.861,63 e aveva provveduto ad effettuare il versamento della prima delle otto rate in data 29/12/2021.
Per stessa ammissione delle parti ricorrenti, i versamenti delle rate successive non sono stati effettuati per cui si è verificata la decadenza dal beneficio della rateazione a decorrere dalla rata n. 2.
Ai sensi dell'art. 2, D. L.gs. n. 462/1997, il pagamento delle somme dovute comunicate in seguito alla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni, deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e, ai sensi dell'art. 2, comma 2, e 3, comma 1, dello stesso decreto legislativo, esse possono essere versate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo ovvero di 8 rate per importi inferiori ad euro 5.000,00. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'avviso bonario, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della successiva comporta la decadenza della rateazione e l'importo dovuto per imposte, sanzioni e interessi, dedotto quanto è stato versato, viene iscritto a ruolo in misura piena.
Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'art. 13 del D.L.gs. 18 dicembre 1997,
n. 471, commisurata alla rata versata in ritardo, e degli interessi legali.
Tuttavia, l'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.L.gs. 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di versamento della rata successiva, ma ciò non
è avvenuto.
Ha aggiunto che Costituisce “lieve inadempimento” ciascuna delle seguenti due diverse fattispecie:
“a) insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3% e, “in ogni caso”, a diecimila euro;
b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni”.
In relazione alla eccepita decadenza dal potere di riscuotere di cui all''art. 25, comma 1, lett. c-bis del DPR
602/73, (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione) l'ultima rata del piano di rateazione cadeva il 31/12/2023, essendo stata la cartella notificata, per stessa ammissione della parte, il 23/07/2025, sono stati ampiamente rispettati i termini previsti dalla legge.
In relazione alla intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi dalla semplice lettura della cartella di pagamento, si evince che, proprio in ragione dell'avvenuto decesso del signor Nominativo_1, non sono state iscritte a ruolo le sanzioni ma solo le imposte e gli interessi. Si costituiva l'Agente per la Riscossione che sostanzialmente riportava le medesime osservazioni di AdE.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare, rilevava ed eccepiva che:
- In merito al 2° motivo di ricorso, ribadiva l'eccezione dell'illegittimità della cartella de qua per la violazione dell'art.15ter del D.P.R. n.602/1973 che disciplina appunto la decadenza dal beneficio della rateazione.
Infatti, il comma 3 di detto articolo, alla lettera a) prevede che è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto ad insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro. Quindi, poiché il congiunto dei ricorrenti è deceduto il 17/04/2022 e a pag.5 della cartella impugnata la decadenza dalla rateazione è causata dal mancato pagamento nei termini della rata numero 2 dovuta alla scadenza del 02/05/2022 (cioè dopo il decesso dell'avv.
Nominativo_1), per il caso di specie l'inadempimento va considerato lieve essendo inferiore all'importo di diecimila euro previsto dal
- In merito al 3° motivo di ricorso, ribadiva l'eccezione di illegittimità della cartella de qua per la violazione dell'art.19 del D.P.R. n.602/1973 che disciplina la dilazione del pagamento. Invero, il comma 3 di detto articolo prevede la decadenza automatica dal beneficio della rateazione solo in caso di mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive. Quindi, nella fattispecie la decadenza dalla rateazione è illegittima, visto e considerato che a pag.5 della cartella impugnata si fa riferimento al mancato pagamento nei termini della rata numero 2.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Nessuna decadenza è infatti maturata e la revoca del beneficio è stata effettuata legittimamente non ricorrendo nemmeno una ipotesi di indampimento lieve.
E' infatti pacifico, in quanto non contestato che ricevuta la Comunicazione degli esiti di liquidazione della dichiarazione in oggetto, in data 07/12/2021, il contribuente avesse optato per il pagamento rateale delle somme dovute, effettuando il versamento della prima delle otto rate in data 29/12/2021 e che successivamente non abbia più effettuato alcun versamento.
L'art. 2, D. L.gs. n. 462/1997 prevede che il pagamento delle somme dovute comunicate in seguito alla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni, deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e, ai sensi dell'art. 2, comma 2, e 3, comma 1 (nel caso di specie effettuato) e che il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'avviso bonario, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della successiva comporta la decadenza della rateazione e l'importo dovuto per imposte, sanzioni e interessi, dedotto quanto è stato versato, viene iscritto a ruolo in misura piena con iscrizione a ruolo anche della sanzione di cui all'art. 13 del D.L.gs. 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata alla rata versata in ritardo, e degli interessi legali.
L'iscrizione a ruolo non è, tuttavia, eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.L.gs. 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di versamento della rata successiva (ipotesi non verificatasi nel cas di specie).
L'iscrizione a ruolo è dunque legittima.. In relazione all'invocato “lieve inadempimento” le ipotesi normative sono due:
“a) insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3% e, “in ogni caso”, a diecimila euro;
b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni”.
Nessuna delle due ipotesi è nel caso di specie sussistente, non essendo stata versata alcuna rata scaduta e essendo l'inadempimento, seppur inferiore a 10.000 euro, superiore al 3% dell'importo totale.
Infodata anche la eccepita decadenza dal potere di riscuotere di cui all''art. 25, comma 1, lett. c-bis del DPR
602/73, (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione).
L'ultima rata del piano di rateazione infatti scadeva il 31/12/2023 e la cartella è stata notificata il 23/07/2025
e dunque nei termini di legge.
Deve aggiunegrsi che le sanzioni (astrattamente iscrivibili a ruolo) non sono state iscritte per il decesso dell'originario debitore.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 250,00 in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere a ciascuna parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 250,00 oltre oneri dovuti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6094/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240011958384000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio l'ufficio del Ministero delle finanze (Agenzia delle Entrate) e l'Agenzia delle Entrate
Riscossione.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava la cartella di pagamento n.09420240011958384000 (riguardante il pagamento della complessiva somma di 4.053,25), notificata il
23/07/2025, relativa al controllo Modello Unico/Redditi 2018.
Eccepiva
1) Illegittimità della cartella impugnata per violazione dell'art.25 del D.P.R. n.602/1973.
perchè notificata oltre il termine triennale previsto dall'art.25 del D.P.R. n.602/1973 che al comma 1 dispone che il concessionario la notifichi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (la notifica andava effettuata entro il 31/12/2022, trattandosi di periodo di imposta 2018 dichiarato con Modello Unico 2019.
2) Illegittimità della cartella impugnata per violazione dell'art.15 ter del D.P.R. n.602/1973.
il congiunto dei ricorrenti è deceduto il 17/04/2022 e che a pag.5 della cartella impugnata la decadenza dalla rateazione è causata dal mancato pagamento nei termini della rata numero 2 dovuta alla scadenza del 02/05/2022 (cioè dopo il decesso dell'avv. Nominativo_1) e l'inadempimento va considerato lieve essendo inferiore all'importo di diecimila euro previsto dal predetto articolo 15 ter. 3) Illegittimità della cartella impugnata per violazione dell'art.19 del D.P.R. n.602/1973.
la decadenza automatica dal beneficio della rateazione si verifica solo in caso di mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.
4) Nullità della cartella impugnata per violazione dell'art.8 del D.Lgs. n.472/1997.
prevede che l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi e dunque agli eredi di Nominativo_1, nessuna somma a titolo di sanzione ed interessi, riportata alle pagg.5,6 e 7 della stessa, può essere richiesta agli eredi e ciò vale per tutte le imposte, per tutte le tipologie di sanzioni ed a prescindere dalle vicende procedimentali che hanno in precedenza interessato le medesime.
Si costituiva l'ente impositore Agenzia delle Entrate che rilevava che in seguito alla ricezione della
Comunicazione degli esiti di liquidazione della dichiarazione in oggetto, avvenuta in data 07/12/2021, il contribuente aveva optato per il pagamento rateale delle somme dovute per l'importo complessivo di euro
4.861,63 e aveva provveduto ad effettuare il versamento della prima delle otto rate in data 29/12/2021.
Per stessa ammissione delle parti ricorrenti, i versamenti delle rate successive non sono stati effettuati per cui si è verificata la decadenza dal beneficio della rateazione a decorrere dalla rata n. 2.
Ai sensi dell'art. 2, D. L.gs. n. 462/1997, il pagamento delle somme dovute comunicate in seguito alla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni, deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e, ai sensi dell'art. 2, comma 2, e 3, comma 1, dello stesso decreto legislativo, esse possono essere versate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo ovvero di 8 rate per importi inferiori ad euro 5.000,00. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'avviso bonario, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della successiva comporta la decadenza della rateazione e l'importo dovuto per imposte, sanzioni e interessi, dedotto quanto è stato versato, viene iscritto a ruolo in misura piena.
Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'art. 13 del D.L.gs. 18 dicembre 1997,
n. 471, commisurata alla rata versata in ritardo, e degli interessi legali.
Tuttavia, l'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.L.gs. 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di versamento della rata successiva, ma ciò non
è avvenuto.
Ha aggiunto che Costituisce “lieve inadempimento” ciascuna delle seguenti due diverse fattispecie:
“a) insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3% e, “in ogni caso”, a diecimila euro;
b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni”.
In relazione alla eccepita decadenza dal potere di riscuotere di cui all''art. 25, comma 1, lett. c-bis del DPR
602/73, (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione) l'ultima rata del piano di rateazione cadeva il 31/12/2023, essendo stata la cartella notificata, per stessa ammissione della parte, il 23/07/2025, sono stati ampiamente rispettati i termini previsti dalla legge.
In relazione alla intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi dalla semplice lettura della cartella di pagamento, si evince che, proprio in ragione dell'avvenuto decesso del signor Nominativo_1, non sono state iscritte a ruolo le sanzioni ma solo le imposte e gli interessi. Si costituiva l'Agente per la Riscossione che sostanzialmente riportava le medesime osservazioni di AdE.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare, rilevava ed eccepiva che:
- In merito al 2° motivo di ricorso, ribadiva l'eccezione dell'illegittimità della cartella de qua per la violazione dell'art.15ter del D.P.R. n.602/1973 che disciplina appunto la decadenza dal beneficio della rateazione.
Infatti, il comma 3 di detto articolo, alla lettera a) prevede che è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto ad insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro. Quindi, poiché il congiunto dei ricorrenti è deceduto il 17/04/2022 e a pag.5 della cartella impugnata la decadenza dalla rateazione è causata dal mancato pagamento nei termini della rata numero 2 dovuta alla scadenza del 02/05/2022 (cioè dopo il decesso dell'avv.
Nominativo_1), per il caso di specie l'inadempimento va considerato lieve essendo inferiore all'importo di diecimila euro previsto dal
- In merito al 3° motivo di ricorso, ribadiva l'eccezione di illegittimità della cartella de qua per la violazione dell'art.19 del D.P.R. n.602/1973 che disciplina la dilazione del pagamento. Invero, il comma 3 di detto articolo prevede la decadenza automatica dal beneficio della rateazione solo in caso di mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive. Quindi, nella fattispecie la decadenza dalla rateazione è illegittima, visto e considerato che a pag.5 della cartella impugnata si fa riferimento al mancato pagamento nei termini della rata numero 2.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Nessuna decadenza è infatti maturata e la revoca del beneficio è stata effettuata legittimamente non ricorrendo nemmeno una ipotesi di indampimento lieve.
E' infatti pacifico, in quanto non contestato che ricevuta la Comunicazione degli esiti di liquidazione della dichiarazione in oggetto, in data 07/12/2021, il contribuente avesse optato per il pagamento rateale delle somme dovute, effettuando il versamento della prima delle otto rate in data 29/12/2021 e che successivamente non abbia più effettuato alcun versamento.
L'art. 2, D. L.gs. n. 462/1997 prevede che il pagamento delle somme dovute comunicate in seguito alla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni, deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e, ai sensi dell'art. 2, comma 2, e 3, comma 1 (nel caso di specie effettuato) e che il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'avviso bonario, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della successiva comporta la decadenza della rateazione e l'importo dovuto per imposte, sanzioni e interessi, dedotto quanto è stato versato, viene iscritto a ruolo in misura piena con iscrizione a ruolo anche della sanzione di cui all'art. 13 del D.L.gs. 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata alla rata versata in ritardo, e degli interessi legali.
L'iscrizione a ruolo non è, tuttavia, eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.L.gs. 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di versamento della rata successiva (ipotesi non verificatasi nel cas di specie).
L'iscrizione a ruolo è dunque legittima.. In relazione all'invocato “lieve inadempimento” le ipotesi normative sono due:
“a) insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3% e, “in ogni caso”, a diecimila euro;
b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni”.
Nessuna delle due ipotesi è nel caso di specie sussistente, non essendo stata versata alcuna rata scaduta e essendo l'inadempimento, seppur inferiore a 10.000 euro, superiore al 3% dell'importo totale.
Infodata anche la eccepita decadenza dal potere di riscuotere di cui all''art. 25, comma 1, lett. c-bis del DPR
602/73, (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione).
L'ultima rata del piano di rateazione infatti scadeva il 31/12/2023 e la cartella è stata notificata il 23/07/2025
e dunque nei termini di legge.
Deve aggiunegrsi che le sanzioni (astrattamente iscrivibili a ruolo) non sono state iscritte per il decesso dell'originario debitore.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 250,00 in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere a ciascuna parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 250,00 oltre oneri dovuti.