Art. 28. (Salvaguardia degli effetti del decreto-legge
1 giugno 1990, n. 127) 1. Sono fatti salvi in ogni caso gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del decreto-legge 1 giugno 1990, n. 127 ove non convertito in legge.
1 giugno 1990, n. 127) 1. Sono fatti salvi in ogni caso gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del decreto-legge 1 giugno 1990, n. 127 ove non convertito in legge.