Articolo 28 della Legge 7 agosto 1990, n. 232
Articolo 27Articolo 29
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12 agosto 1990
Art. 28. (Salvaguardia degli effetti del decreto-legge
1 giugno 1990, n. 127) 1. Sono fatti salvi in ogni caso gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del decreto-legge 1 giugno 1990, n. 127 ove non convertito in legge.
Entrata in vigore il 12 agosto 1990