Decreto cautelare 27 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 17 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/01/2026, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01764/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14095/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14095 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Polimeni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta n. 142;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, a firma del Vice Direttore Generale, Dott. -OMISSIS-, in data 14 novembre 2024 e notificato in data 19 novembre 2024 (all.1), con cui la Sig.ra -OMISSIS- è stata dichiarata decaduta dalla ferma prefissata di un anno dalla Marina Militare (VFP1) e dalla ferma prefissata quadriennale nella Marina Militare (VFP4);
- del provvedimento di esclusione nei confronti di -OMISSIS- dall’immissione nel ruolo dei volontari in sevizio permanente della Marina Militare, per il 2024, dei volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi del decreto legislativo, 15 marzo 2010, n. 66, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (circolare n. M_D AB05933).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. NL AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto n. 16 del 25 luglio 2018, veniva indetto un concorso per l’arruolamento per l’anno 2019 di n. 2.225 VFP1 nella Marina Militare; la ricorrente presentava domanda per detto concorso in data 22/01/2019 e, dopo aver superato tutte le prove concorsuali ed essere risultata vincitrice, veniva incorporata quale VFP 1 nella Marina Militare con decorrenza giuridica e amministrativa dal 16/09/2019.
Successivamente, con decreto n. 2 del 12 febbraio 2020 veniva indetto un concorso per il reclutamento di n. 2.185 VFP4 nelle Forze Armate, riservato ai VFP 1 in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma; la ricorrente presentava domanda per detto concorso e, dopo aver superato tutte le prove concorsuali ed essere risultata vincitrice, veniva ammessa alla ferma prefissata quadriennale e incorporata con decorrenza giuridica 31/12/2020 e decorrenza amministrativa 22/06/2021.
In seguito, con la circolare n. M_D AB05933 REG2024 0079203 del 06/02/2024, veniva disciplinata la procedura di immissione nel ruolo dei VSP della Marina Militare, per il 2024, procedura alla quale la ricorrente chiedeva di partecipare con domanda presentata in data 04/03/2024.
A differenza delle precedenti domande di partecipazione, in quest’ultima domanda la ricorrente dichiarava di essere imputata in un procedimento penale per delitto non colposo; da controlli effettuati dall’Amministrazione, era emerso, infatti, che nei confronti della ricorrente era stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Taranto il decreto penale di condanna n. -OMISSIS- del 21/02/2018 (processo NRG -OMISSIS-, n. -OMISSIS- R.G.I.P.), non ancora divenuto esecutivo e successivamente impugnato dalla ricorrente, per il delitto non colposo di cui all’art. 483 c.p. in relazione all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 (la ricorrente aveva erroneamente dichiarato di aver conseguito il voto di distinto anziché quello di buono nel diploma di licenza media).
Pertanto, con nota M_D AB05933 REG2024 -OMISSIS-del 12/06/2024 veniva avviato nei confronti della ricorrente il procedimento di decadenza dall’arruolamento quale VFP1 e VFP4 e con successiva nota M_D AB05933 REG2024 -OMISSIS-del 31/07/2024 il procedimento di decadenza veniva sospeso in attesa dell’esito dell’udienza del processo penale fissata per il 22/10/2024 innanzi al Tribunale di Taranto.
Successivamente, sulla base delle informazioni sullo stato del procedimento penale trasmesse dal Comando di appartenenza alla ricorrente con nota n. M_D A065938 RG24 -OMISSIS-del 09/11/2024 e sul presupposto che non fosse possibile adottare un ulteriore atto di sospensione del procedimento di decadenza, l’Amministrazione adottava il decreto n. M_D AB05933 REG2024 -OMISSIS-del 14/11/2024 con cui dichiarava decaduta la ricorrente dalla ferma prefissata di un anno nella Marina Militare e, conseguentemente, dalla ferma prefissata di quattro anni nella Marina Militare per mancanza del requisito previsto bando (ovverosia “ non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi” ), considerando entrambi i periodi di ferma come servizio di fatto; in seguito, l’Amministrazione adottava il provvedimento consequenziale n. M_D AB05933 REG2024 -OMISSIS-del 21/11/2024 con cui la ricorrente veniva esclusa dalla procedura per l’immissione di VSP nella Marina Militare.
2. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha impugnato gli anzidetti provvedimenti di decadenza dalla ferma e di esclusione dalla procedura per l’immissione in ruolo. In estrema sintesi, la ricorrente ritiene che gli atti impugnati siano illegittimi sia perché al momento di partecipazione ai concorsi per VFP1 e per VFP4 ella non era a conoscenza dell’adozione del decreto penale di condanna sia più radicalmente perché il reato contestato in sede penale si risolve in un falso innocuo, difettando pertanto una condotta concretamente lesiva da poterle attribuire.
3. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio.
4. La domanda cautelare avanzata da parte ricorrente è stata dapprima accolta con decreto presidenziale n. -OMISSIS-del 27/12/2024 e successivamente con ordinanza di questa Sezione n. -OMISSIS- del 17/01/2025.
L’Amministrazione, in esecuzione degli anzidetti provvedimenti cautelari, provvedeva a riammettere la ricorrente, con riserva, alla procedura di immissione nel ruolo dei VSP della Marina Militare.
5. Con memorie depositate in data 24/02/2025 l’Amministrazione chiedeva il rigetto del gravame, sostenendo la correttezza e legittimità dei provvedimenti impugnati.
6. In data 02/07/2025, la ricorrente depositava in atti il dispositivo della sentenza n. -OMISSIS- del 01/07/2025 con cui il Tribunale di Taranto la assolveva dal reato ascrittole perché “il fatto non costituisce reato”.
All’udienza pubblica del 09/07/2025, la causa veniva rinviata su richiesta della parte ricorrente affinché questa avesse modo di depositare in giudizio attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione. In data 22/12/2025 la ricorrente ha depositato copia della sentenza di assoluzione, divenuta irrevocabile in data 29/11/2025.
Da ultimo, all’udienza pubblica del 21/01/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e debba, pertanto, trovare accoglimento.
Invero, sebbene in un primo momento legittimamente l’Amministrazione ha proceduto all’adozione dei provvedimenti controversi, avendo esercitato un potere vincolato, posto che per volontà dello stesso Legislatore l’essere rinviati a giudizio costituisce ex se una causa ostativa alla partecipazione al concorso e una causa di decadenza dalla ferma, successivamente nei confronti della ricorrente è stata emanata sentenza di assoluzione.
La conclusione del procedimento penale con esito favorevole all’imputato ha fatto pertanto venir meno, con effetto retroattivo, ogni formale motivo ostativo al proseguimento del periodo di ferma e alla partecipazione alla procedura di immissione in ruolo: invero, il requisito in esame ha una funzione di protezione dell’interesse pubblico ad una corretta selezione del personale delle Forze armate, che tuttavia si esaurisce, come accaduto nel caso di specie, a seguito della conclusione del procedimento penale con esito favorevole all’interessato (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 8 aprile 2022, n. 2606; in termini, ex multis, TAR Lazio, I-bis, 30 agosto 2022 n. 11315).
Invero, il requisito escludente deve ritenersi sottoposto alla condizione risolutiva, nel caso di specie inveratasi, dell’(eventuale) intervenuta definitiva assoluzione del militare imputato, alla stregua delle consuete regole sull’efficacia retroattiva dell’avveramento o del mancato avveramento della condizione: in tal modo si conserva la funzione protettiva della clausola in esame, ma si evita di produrre eccessivo e irreparabile sacrifico dei diritti dell’aspirante alla rafferma o alla s.p.e. “…in assenza d’una diversa e più specifica scelta del legislatore in ordine al termine massimo della sua vigenza e di una differente graduazione delle sue modalità estintive…” (Cons. Stato n. 2606/2022).
In altri termini, la disposizione in virtù della quale è stato adottato il provvedimento impugnato per mancanza del requisito de quo necessita di una lettura costituzionalmente orientata, tale per cui, venuta meno l’imputazione a carico del militare, nessun dubbio può essere sollevato circa la sua moralità, giacché l’inizio di un procedimento penale non consente di emettere a tal proposito un giudizio definitivo; per contro, una sua rigida applicazione condurrebbe ad esiti sostanzialmente ingiusti, oltre ad essere irragionevole ed illogica in considerazione della ratio che la giustifica, risolvendosi in una distorsione dei canoni di legittimità e buon andamento dell’azione amministrativa.
8. In definitiva, sebbene inizialmente i provvedimenti di decadenza dalla ferma e quello di esclusione dalla procedura per l’immissione in ruolo fossero formalmente corretti in quanto applicativi di disposizioni di legge e di bando, successivamente, in ragione dell’intervenuta adozione di una sentenza di assoluzione nei riguardi della ricorrente, si sono rivelati nella loro oggettività irragionevoli e ingiusti, rendendo così illegittimi i provvedimenti impugnati.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di € 3.305,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI NI, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
NL AM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NL AM | GI NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.