Articolo 49 della Legge 5 aprile 1964, n. 284
Articolo 48
Versione
31 maggio 1964
Art. 49. Onere finanziario

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, verra' fatta fronte con una aliquota delle maggiori entrate determinate dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 31 maggio 1964
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