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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 5181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5181 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7772 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell‟anno 2021 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall‟avv. Leonardo Canto ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in questa via Nunzio Morello
n° 23
attore
E
rappresentata e difesa dall‟avv. Controparte_1
RI OL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in questa via
Notarbartolo n° 38
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Greco e Parte_2
NI OL ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in questa via
M.se di Villabianca n° 61
convenuti
E
, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , , Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
, , , Controparte_9 CP_10 Controparte_11 CP_12
,
[...] Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15
1 , , tutti nella Controparte_16 Controparte_17 CP_18
qualità di eredi di Persona_1
convenuti contumaci
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
La domanda proposta da integra richiesta di risarcimento per i Parte_3
danni che la stessa assume di aver subito a seguito di un sinistro occorsole in questo corso Alberto Amedeo, mentre viaggiava in qualità di terzo trasportato a bordo della Vespa Piaggio tg. DR47185 condotto da , di Parte_2
proprietà di ( nei confronti del quale, trattandosi di Persona_1
litisconsorte necessario, è stata disposta integrazione del contraddittorio e a fronte del cui decesso, si è proceduto nei confronti degli eredi CP_2
, ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, ,
[...] CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, , Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14
, di Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 CP_18
cui si dichiara qui la contumacia ) e assicurato per la r.c.a. presso la suindicata compagnia assicurativa.
Rilevato come il sinistro stradale oggetto del presente giudizio sia avvenuto, secondo quanto prospettato da parte attrice, in data 12.06.2020 e, dunque, già nel vigore del Codice delle Assicurazioni ( C.d.A., D. Lgs. n. 209/05 ), applicabile dall‟1.01.2006 per i sinistri avvenuti dopo tale data, deve rilevarsi che ai sensi dell‟art. 141 C.d.A. “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione dei veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un
2 massimale superiore a quello minimo”.
La norma sopra menzionata disciplinando, dunque, pur con innumerevoli incertezze e problematicità, l‟azione diretta del terzo trasportato danneggiato nei confronti dell‟impresa assicuratrice del veicolo del vettore, ha introdotto una novità rilevante, poiché offre a tale soggetto uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolarlo nel conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell‟impresa assicuratrice risparmiandogli l‟onere di dimostrare l‟effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Invero, questa previsione lo abilita all‟azione diretta e, quindi, ad esercitare la garanzia assicurativa, che potrebbe essere attivata soltanto dall‟assicurato, come di norma nel caso di assicurazione per la responsabilità civile ( v. Cass. civ. ord.
n. 29276/2008 ).
Va poi osservato come la superiore norma andrà interpretata avuto riguardo al chiaro tenore letterale della stessa, nel senso di un‟applicabilità che presuppone il coinvolgimento nel sinistro di almeno due veicoli ( “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” ), di guisa che, avendo interessato nel caso in esame ( è quanto emerge dalla prospettazione attorea ) il sinistro il solo veicolo a bordo del quale viaggiava in qualità di terzo trasportato
, la relativa domanda, laddove la si intenda proposta ai sensi Persona_2
dell‟art. 141 C.d.A., dovrà essere dichiarata inammissibile.
Ciononostante, la previsione di cui alla suindicata norma non determina la sottrazione al trasportato-danneggiato delle azioni esperibili già prima dell‟entrata in vigore del D. Lgs. n. 209/05 ai sensi degli artt. 2043-2054 c.c. ( sul punto vedasi anche Corte Cost. n. 205 del 2008 ) e proponibili nei riguardi del proprietario ( ed eventualmente ) del conducente del veicolo su cui era trasportato ovvero nei riguardi del proprietario e del conducente del veicolo antagonista ( come consentito dagli artt. 33 e 103 c.p.c. ), ovviamente senza poter godere nei loro confronti del beneficio sancito dall‟art.141 in caso di esperimento della sola azione diretta contro l‟impresa del vettore ( ossia la „neutralizzazione‟
3 delle questioni relative alla responsabilità ).
Ora, ai sensi dell‟art. 2054 c.c. “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione de! veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
La superiore norma, peraltro, esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia o contrattuale ( così Cass. civ.
n. 17848/2007 ). Ne consegue che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario, il quale può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà o che il conducente avesse fatto tutto quanto in suo potere per evitare il sinistro.
Va poi osservato come, secondo consolidato indirizzo della Suprema Corte
“Il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l'unica causa che abbia determinato l'evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 cod. civ. in tema di danni derivanti dalla circolazione” ( Cass. civ. n. 13268/06.
Alla luce del superiore principio, dovrà, pertanto, ritenersi come, al di là della formula letterale della prova liberatoria richiesta al conducente o al proprietario per sottrarsi alla responsabilità presunta, che fa riferimento all‟aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, si sia in presenza di una previsione relativa al nesso eziologico, nel senso cioè che l‟art. 2054, comma I, c.c. conterrebbe un criterio di liquidazione del danno fondato sul rapporto di causalità materiale. In tal senso una prova liberatoria verrebbe offerta dal fortuito.
Ora, nel caso di specie, la stessa prospettazione offerta da parte attrice nell‟atto introduttivo del giudizio, corroborata dagli elementi probatori in atti,
4 segnatamente dalla messaggistica Whatsapp prodotta ( cui, può attribuirsi, anche in difetto di tempestiva contestazione, l‟efficacia probatoria prevista dall‟art. 2712
c.c. in tema di riproduzioni meccaniche, v. sul punto Cass. civ. ord. n. 1254/25 e n. 11197/23 ), consentono di ritenere acclarato che causa del sinistro de quo sia stata, sul tratto di strada percorsa dal motociclo a bordo del quale viaggiava quale terzo trasportato l‟odierna attrice, una chiazza d‟olio, di guisa che, integrati gli estremi del caso fortuito idonei a delineare la carenza di profili di responsabilità colposa in capo al conducente del mezzo suindicato ( anche in difetto di ulteriori elementi che consentano di ritenerla sussistente, seppur in via concorsuale ), dovrà rigettarsi la domanda attorea, laddove la si intenda proposta ai sensi dell‟art. 2054 c.c..
Assorbita ogni altra questione, in ragione del complessivo esito del giudizio e della peculiarità delle questioni trattate, si ritiene doversi procedere alla compensazione integrale delle spese tra le parti costituite.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nella contumacia di Controparte_2 Controparte_3
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , , Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11
, Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15
, , così provvede: Controparte_16 Controparte_17 CP_18
- dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell‟art. 141 D. Lgs.
n. 209/05 da nei confronti della Parte_3 Controparte_1
,
[...] Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
, , ,
[...] Controparte_9 CP_10 Controparte_11 CP_12
,
[...] Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15 [...]
, ; CP_16 Controparte_17 CP_18
5 - rigetta la domanda attorea ai sensi dell‟art. 2054 c.c. nei confronti di
[...]
, Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 CP_3
, ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , , , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11
, Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15
, ; Controparte_16 Controparte_17 CP_18
- dispone la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo in data 22.12.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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