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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.1497/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente
dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
dott.ssa Carla Venditti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1497/2024
promossa da
, (c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07/05/1967, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Bassanetti del foro di Lodi
- Ricorrente -
Nei confronti di
( ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Giambattista Badinotti, del foro di Lodi
- Resistente -
Pubblico Ministero
- Intervenuto -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da atto depositato telematicamente concordando le seguenti condizioni:
A) I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciprochi obblighi di legge;
B) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e per tale motivo rinunciano reciprocamente
a percepire l'assegno di mantenimento;
C) I coniugi dichiarano che la casa coniugale è stata venduta;
1 D) Il sig. corrisponderà alla IA , a titolo di concorso al Controparte_1 Per_1 mantenimento della stessa, un assegno mensile pari ad € 200,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
Per_ E) Le spese straordinarie sostenute per la IA saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno ovvero, avuto riguardo alle condizioni economiche di ciascuno dei genitori.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 26/07/2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
domandando la separazione personale dei coniugi, la previsione a carico del resistente di un CP_1 contributo al mantenimento della IA di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, il Per_1 riconoscimento a proprio favore di un assegno di mantenimento di € 200,00.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha allegato che il rapporto coniugale è entrato in crisi a causa del comportamento violento e aggressivo del marito;
di non aver mai lavorato in costanza di matrimonio in quanto così imposto dal marito;
che quest'ultimo, disoccupato da due anni, non ha mai contribuito al mantenimento della IA;
che attualmente i fratelli della ricorrente provvedono al Per_1 sostentamento di entrambe.
2. Con comparsa di risposta depositata il 20/12/2024 si è costituito aderendo alla Controparte_1
domanda di separazione, rendendosi disponibile esclusivamente al mantenimento della IA entro Per_1
limiti minimi.
3. In data 07/02/2025 le parti hanno congiuntamente chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione fissata per il 14/02/2025 con il deposito di note scritte avendo raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione. Il giudice relatore ha provveduto in conformità alla richiesta e per l'udienza del 14/02/2025
le parti hanno depositato note scritte, confermando la loro volontà di volersi separare alle condizioni sopra riportate.
All'esito il giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Ciò premesso, occorre darsi atto che sussistono i presupposti per accogliere la domanda di separazione personale.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in San Colombano al Lambro l'8/05/1994 (atto trascritto al n.8 parte II serie A anno 1994) e dalla loro unione sono nate le figlie nel 1996, Per_2
economicamente indipendente, e nel 2004 non ancora economicamente autosufficiente. Per_1
2 Deve rilevarsi che dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Pare dunque evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo e connotato da insanabili contrasti.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla IA non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Deve precisarsi che l'assegno mensile pari a Euro 200,00 a carico di deve essere Controparte_1 corrisposto a favore della ricorrente, in qualità di genitore convivente con la IA , maggiorenne ma Per_1 non economicamente autosufficiente, pur potendo prendersi atto dell'accordo tra le parti in ordine al versamento dell'assegno da parte del padre direttamente alla IA.
Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio concordatario in San Colombano al Lambro il 8/05/1994 (atto trascritto al n.8 parte II serie A anno 1994);
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Colombano al Lambro di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) Dispone che corrisponda a a titolo di mantenimento della Controparte_1 Parte_1 IA , la somma di € 200,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, prendendo Per_1 atto che per accordo tra le parti la predetta somma sarà versata, entro il giorno 5 di ogni mese,
direttamente da alla IA;
Controparte_1 Per_1
4) Pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie sostenute per la IA nella misura Per_1
del 50% ciascuno secondo i criteri e le modalità di cui al protocollo del Tribunale di Milano;
5) Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza al passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Colombano al Lambro, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 25.03.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
dott.ssa Carla Venditti dott.ssa Elena Giuppi
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente
dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
dott.ssa Carla Venditti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1497/2024
promossa da
, (c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07/05/1967, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Bassanetti del foro di Lodi
- Ricorrente -
Nei confronti di
( ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Giambattista Badinotti, del foro di Lodi
- Resistente -
Pubblico Ministero
- Intervenuto -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da atto depositato telematicamente concordando le seguenti condizioni:
A) I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciprochi obblighi di legge;
B) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e per tale motivo rinunciano reciprocamente
a percepire l'assegno di mantenimento;
C) I coniugi dichiarano che la casa coniugale è stata venduta;
1 D) Il sig. corrisponderà alla IA , a titolo di concorso al Controparte_1 Per_1 mantenimento della stessa, un assegno mensile pari ad € 200,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
Per_ E) Le spese straordinarie sostenute per la IA saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno ovvero, avuto riguardo alle condizioni economiche di ciascuno dei genitori.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 26/07/2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
domandando la separazione personale dei coniugi, la previsione a carico del resistente di un CP_1 contributo al mantenimento della IA di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, il Per_1 riconoscimento a proprio favore di un assegno di mantenimento di € 200,00.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha allegato che il rapporto coniugale è entrato in crisi a causa del comportamento violento e aggressivo del marito;
di non aver mai lavorato in costanza di matrimonio in quanto così imposto dal marito;
che quest'ultimo, disoccupato da due anni, non ha mai contribuito al mantenimento della IA;
che attualmente i fratelli della ricorrente provvedono al Per_1 sostentamento di entrambe.
2. Con comparsa di risposta depositata il 20/12/2024 si è costituito aderendo alla Controparte_1
domanda di separazione, rendendosi disponibile esclusivamente al mantenimento della IA entro Per_1
limiti minimi.
3. In data 07/02/2025 le parti hanno congiuntamente chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione fissata per il 14/02/2025 con il deposito di note scritte avendo raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione. Il giudice relatore ha provveduto in conformità alla richiesta e per l'udienza del 14/02/2025
le parti hanno depositato note scritte, confermando la loro volontà di volersi separare alle condizioni sopra riportate.
All'esito il giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Ciò premesso, occorre darsi atto che sussistono i presupposti per accogliere la domanda di separazione personale.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in San Colombano al Lambro l'8/05/1994 (atto trascritto al n.8 parte II serie A anno 1994) e dalla loro unione sono nate le figlie nel 1996, Per_2
economicamente indipendente, e nel 2004 non ancora economicamente autosufficiente. Per_1
2 Deve rilevarsi che dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Pare dunque evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo e connotato da insanabili contrasti.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla IA non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Deve precisarsi che l'assegno mensile pari a Euro 200,00 a carico di deve essere Controparte_1 corrisposto a favore della ricorrente, in qualità di genitore convivente con la IA , maggiorenne ma Per_1 non economicamente autosufficiente, pur potendo prendersi atto dell'accordo tra le parti in ordine al versamento dell'assegno da parte del padre direttamente alla IA.
Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio concordatario in San Colombano al Lambro il 8/05/1994 (atto trascritto al n.8 parte II serie A anno 1994);
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Colombano al Lambro di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) Dispone che corrisponda a a titolo di mantenimento della Controparte_1 Parte_1 IA , la somma di € 200,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, prendendo Per_1 atto che per accordo tra le parti la predetta somma sarà versata, entro il giorno 5 di ogni mese,
direttamente da alla IA;
Controparte_1 Per_1
4) Pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie sostenute per la IA nella misura Per_1
del 50% ciascuno secondo i criteri e le modalità di cui al protocollo del Tribunale di Milano;
5) Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza al passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Colombano al Lambro, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 25.03.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
dott.ssa Carla Venditti dott.ssa Elena Giuppi
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