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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente
EL ALESSANDRO, Relatore
FALVO CAMILLO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 775/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Catanzaro, RO E Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Cutro - P.zza Del Popolo 88842 Cutro KR
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320259001646853000 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso in riassunzione depositato il 13.11.2025 Ricorrente_2 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 13320259001646853/000, notificata da ADER il 15.5.2025 nella parte relativa alle cartelle di pagamento n. 1332011009832030000, n. 13320120012045514001, n. 1332013001467770000
e n. 13320140001279312001, aventi ad oggetto tributi erariali e locali nonché diritti annuali camera di commercio, chiedendo, previa sospensione, la declaratoria di non debenza delle somme pretese.
Lamentava, in particolare: 1) la violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 per omessa allegazione delle cartelle di pagamento presupposte;
2) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
3) il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi;
4) la prescrizione dei crediti per il decorso del termine quinquennale.
Con memorie depositate il 19.12.2025 si costituivano in giudizio Agenzia delle Entrate e ADER contestando il ricorso di cui chiedevano il rigetto per infondatezza.
La CCIAA ed il Comune di Cutro, benché citati, non si costituivano in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione ex art. 47 ter D. Lgs. n. 546/1992 all'udienza del 13.1.2026.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Premesso che costituendosi in giudizio ADER ha provato l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento presupposte (cfr. avvisi di ricevimento in fasc. resistente, non oggetto di contestazione alcuna), si osserva che l'agente della riscossione ha, altresì, dimostrato che in relazione a tali cartelle ha, tra l'altro, notificato al ricorrente, in data 7.3.2025, l'intimazione di pagamento n. 13320249004927245000.
Tale intimazione di pagamento – atto autonomamente impugnabile - non è stata opposta dalla parte contribuente, ciò che ha determinato il consolidamento del credito e la preclusione a far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica nonché i vizi relativi alla notifica degli atti presupposti (cfr. Cass. 6436/2025
e, in precedenza, tra le altre, Cass. n. 22108/2024; Cass. 10736/2024).
Posto il consolidamento del credito portato dalle cartelle presupposte per effetto della omessa impugnazione del citato atto interruttivo del termine di prescrizione, si osserva che dalla notifica di detta intimazione e sino a quella dell'intimazione opposta (avvenuta il 15.5.2025) non è decorso neppure un trimestre sicchè non è prescritto alcuno dei tributi portati dalle cartelle in questione.
Essendo state, come detto, ritualmente notificate le cartelle di pagamento presupposte è evidente che alcun onere di allegazione delle stesse all'intimazione opposta gravava su ADER.
Non sussiste, infine, il denunciato vizio di motivazione dell'intimazione di pagamento.
Al riguardo è sufficiente rilevare che la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 21065/2022) ha affermato che l'intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 è atto vincolato redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze e in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto: scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata avrà inizio l'esecuzione coattiva e tale atto non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e ADER e Agenzia delle Entrate seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre nulla deve essere deciso per quelle relative ai rapporti con la
CCIAA ed il Comune di Cutro stante la loro contumacia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di RO, Sezione II, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, rispettivamente, in favore ADER e di Agenzia delle Entrate in
€ 4.671,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta;
nulla per le spese di lite relative ai rapporti con la CCIAA ed il Comune di Cutro. RO, 13.1.2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente
EL ALESSANDRO, Relatore
FALVO CAMILLO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 775/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Catanzaro, RO E Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Cutro - P.zza Del Popolo 88842 Cutro KR
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320259001646853000 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso in riassunzione depositato il 13.11.2025 Ricorrente_2 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 13320259001646853/000, notificata da ADER il 15.5.2025 nella parte relativa alle cartelle di pagamento n. 1332011009832030000, n. 13320120012045514001, n. 1332013001467770000
e n. 13320140001279312001, aventi ad oggetto tributi erariali e locali nonché diritti annuali camera di commercio, chiedendo, previa sospensione, la declaratoria di non debenza delle somme pretese.
Lamentava, in particolare: 1) la violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 per omessa allegazione delle cartelle di pagamento presupposte;
2) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
3) il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi;
4) la prescrizione dei crediti per il decorso del termine quinquennale.
Con memorie depositate il 19.12.2025 si costituivano in giudizio Agenzia delle Entrate e ADER contestando il ricorso di cui chiedevano il rigetto per infondatezza.
La CCIAA ed il Comune di Cutro, benché citati, non si costituivano in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione ex art. 47 ter D. Lgs. n. 546/1992 all'udienza del 13.1.2026.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Premesso che costituendosi in giudizio ADER ha provato l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento presupposte (cfr. avvisi di ricevimento in fasc. resistente, non oggetto di contestazione alcuna), si osserva che l'agente della riscossione ha, altresì, dimostrato che in relazione a tali cartelle ha, tra l'altro, notificato al ricorrente, in data 7.3.2025, l'intimazione di pagamento n. 13320249004927245000.
Tale intimazione di pagamento – atto autonomamente impugnabile - non è stata opposta dalla parte contribuente, ciò che ha determinato il consolidamento del credito e la preclusione a far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica nonché i vizi relativi alla notifica degli atti presupposti (cfr. Cass. 6436/2025
e, in precedenza, tra le altre, Cass. n. 22108/2024; Cass. 10736/2024).
Posto il consolidamento del credito portato dalle cartelle presupposte per effetto della omessa impugnazione del citato atto interruttivo del termine di prescrizione, si osserva che dalla notifica di detta intimazione e sino a quella dell'intimazione opposta (avvenuta il 15.5.2025) non è decorso neppure un trimestre sicchè non è prescritto alcuno dei tributi portati dalle cartelle in questione.
Essendo state, come detto, ritualmente notificate le cartelle di pagamento presupposte è evidente che alcun onere di allegazione delle stesse all'intimazione opposta gravava su ADER.
Non sussiste, infine, il denunciato vizio di motivazione dell'intimazione di pagamento.
Al riguardo è sufficiente rilevare che la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 21065/2022) ha affermato che l'intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 è atto vincolato redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze e in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto: scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata avrà inizio l'esecuzione coattiva e tale atto non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e ADER e Agenzia delle Entrate seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre nulla deve essere deciso per quelle relative ai rapporti con la
CCIAA ed il Comune di Cutro stante la loro contumacia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di RO, Sezione II, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, rispettivamente, in favore ADER e di Agenzia delle Entrate in
€ 4.671,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta;
nulla per le spese di lite relative ai rapporti con la CCIAA ed il Comune di Cutro. RO, 13.1.2026