Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 66
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 per omessa allegazione delle cartelle di pagamento presupposte

    L'agente della riscossione ha provato l'avvenuta notifica delle cartelle presupposte e, pertanto, alcun onere di allegazione delle stesse all'intimazione opposta gravava su ADER.

  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte

    L'agente della riscossione ha provato l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento presupposte.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi

    L'intimazione di pagamento è atto vincolato nel suo contenuto e non necessita di particolare motivazione oltre l'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti per il decorso del termine quinquennale

    L'omessa impugnazione di una precedente intimazione di pagamento ha determinato il consolidamento del credito e la preclusione a far valere vicende estintive anteriori. Non è decorso il termine di prescrizione tra le due intimazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 66
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone
    Numero : 66
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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