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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 14/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Composto dai Magistrati:
dr.ssa Francescamaria Piruzza Presidente rel. dr. Antonino Campanella Giudice dr.ssa Mariaserena Barcellona Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 980/2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. dall'avv. Giovanni Luca Scaminaci del Parte_1
Foro di Marsala, Pec: , come da procura allegata al ricorso Email_1
RICORRENTE
E
, nata in [...] il [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10.02.2025
FATTO
Con ricorso depositato il 30.05.2023 e ritualmente notificato, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio civile in Castelvetrano in data 21.05.1983 con CP_1 regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Comune di Castelvetrano atto n: 58, parte II, serie A;
che dalla loro unione sono nati figli ormai maggiorenni ed autosufficienti;
che i coniugi,
a causa di differenze caratteriali e del venir meno dell'affectio coniugalis, hanno presentato ricorso congiunto avanti al Tribunale di Marsala al fine di vedere dichiarata la loro separazione consensuale;
che con decreto di omologa n. 2020/22 del 10/03/2022 veniva omologata la separazione tra i predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso dagli stessi presentato;
che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra gli stessi, chiedeva, sussistendo i presupposti previsti dalla legge 1/12/1970 n.
898 e seguenti modifiche, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La resistente, pur ritualmente convenuta in giudizio, rimaneva contumace.
Quindi, all'udienza del 10.02.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza termini perché rinunciati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia della resistente ritualmente convenuta e non costituita.
Ciò posto, osserva il Collegio che il ricorrente ha prodotto il decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni stabilite nel ricorso.
Risulta inoltre prodotto in atti il certificato di matrimonio, sottoscritto dall'Ufficiale dello Stato Civile.
Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con Decreto di omologa n. 2020/22 del 10/03/2022, emesso nell'ambito del procedimento n. 289/2011 R.G.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione unitamente al fatto che il tentativo di conciliazione delle parti è rimasto senza esito a causa della mancata comparizione della parte resistente che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, ordinando al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
In ragione della decisione emessa concernente solo una pronuncia sullo status e della mancata resistenza in giudizio della controparte rimasta contumace, le spese di lite devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 21.05.1983 tra le parti in epigrafe, regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Castelvetrano anno 1983, atto n: 58, parte II, serie A;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelvetrano di procedere all'annotazione della presente sentenza. Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio della sezione civile, il 13 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Francescamaria Piruzza
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Composto dai Magistrati:
dr.ssa Francescamaria Piruzza Presidente rel. dr. Antonino Campanella Giudice dr.ssa Mariaserena Barcellona Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 980/2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. dall'avv. Giovanni Luca Scaminaci del Parte_1
Foro di Marsala, Pec: , come da procura allegata al ricorso Email_1
RICORRENTE
E
, nata in [...] il [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10.02.2025
FATTO
Con ricorso depositato il 30.05.2023 e ritualmente notificato, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio civile in Castelvetrano in data 21.05.1983 con CP_1 regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Comune di Castelvetrano atto n: 58, parte II, serie A;
che dalla loro unione sono nati figli ormai maggiorenni ed autosufficienti;
che i coniugi,
a causa di differenze caratteriali e del venir meno dell'affectio coniugalis, hanno presentato ricorso congiunto avanti al Tribunale di Marsala al fine di vedere dichiarata la loro separazione consensuale;
che con decreto di omologa n. 2020/22 del 10/03/2022 veniva omologata la separazione tra i predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso dagli stessi presentato;
che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra gli stessi, chiedeva, sussistendo i presupposti previsti dalla legge 1/12/1970 n.
898 e seguenti modifiche, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La resistente, pur ritualmente convenuta in giudizio, rimaneva contumace.
Quindi, all'udienza del 10.02.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza termini perché rinunciati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia della resistente ritualmente convenuta e non costituita.
Ciò posto, osserva il Collegio che il ricorrente ha prodotto il decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni stabilite nel ricorso.
Risulta inoltre prodotto in atti il certificato di matrimonio, sottoscritto dall'Ufficiale dello Stato Civile.
Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con Decreto di omologa n. 2020/22 del 10/03/2022, emesso nell'ambito del procedimento n. 289/2011 R.G.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione unitamente al fatto che il tentativo di conciliazione delle parti è rimasto senza esito a causa della mancata comparizione della parte resistente che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, ordinando al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
In ragione della decisione emessa concernente solo una pronuncia sullo status e della mancata resistenza in giudizio della controparte rimasta contumace, le spese di lite devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 21.05.1983 tra le parti in epigrafe, regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Castelvetrano anno 1983, atto n: 58, parte II, serie A;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelvetrano di procedere all'annotazione della presente sentenza. Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio della sezione civile, il 13 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Francescamaria Piruzza