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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 126/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RD LB CE, Presidente
DR TR, RE
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 402/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p. A. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 897/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 17/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021.001.SC.000000654.0.005 REGISTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
L'ufficio in data 30.01.2026 ha depositato atto di conciliazione con adesione di controparte.
La parte contribuente conferma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SPA impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro n. 2021/001/sc/000000654/0/005 notificato a mezzo PEC il 9.2.2024 dall'Agenzia delle Entrate di Genova relativo ad imposta di registro sulla sentenza n. 654/2021 del Tribunale di Genova, liquidata in Euro 16.248,00 con applicazione dell'aliquota del 3% ex art. 8, lett. b), Tariffa Parte I allegata al TUR.
Con sentenza n. 897 del 18.9.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova respingeva il ricorso ritenendo corretta l'applicazione dell'imposta proporzionale non potendosi affermare che il credito oggetto della sentenza rientrasse in campo Iva. La ricorrente veniva condannata alle spese del giudizio liquidate in Euro 500,00.
Frapponeva appello la Società rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia codesta Onorevole Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado, ogni contraria eccezione e deduzione respinta:
- in accoglimento del motivo d'appello, riformare l'appellata sentenza di prime cure e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza parziale dell'Avviso con riferimento alle somme pretese a titolo d'imposta di registro in relazione al finanziamento chirografario di Euro 152.771,19 per violazione del principio di alternatività tra IVA e registro, di cui all'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, come richiamato dalla nota II dell'art. 8 della Tariffa, Parte prima, allegata al medesimo D.P. R.
Con espressa richiesta, da parte dell'Appellante, del riconoscimento di spese ed onorari sostenuti sui due gradi di giudizio, considerando che la lite si sarebbe potuta evitare, già in autotutela, seguente la più recente giurisprudenza in merito”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, che così concludeva: “Chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
il rigetto dell'appello e la conferma integrale del deciso di I grado.
con vittoria di onorari e spese di lite anche nel presente grado d'appello”.
Veniva fissata l'udienza di discussione per il giorno 2.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more del giudizio le parti sono pervenute ad accordo conciliativo, da cui deriva la cessazione della materia del contendere, ed hanno chiesto che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione fra le parti. Spese compensate.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RD LB CE, Presidente
DR TR, RE
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 402/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p. A. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 897/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 17/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021.001.SC.000000654.0.005 REGISTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
L'ufficio in data 30.01.2026 ha depositato atto di conciliazione con adesione di controparte.
La parte contribuente conferma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SPA impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro n. 2021/001/sc/000000654/0/005 notificato a mezzo PEC il 9.2.2024 dall'Agenzia delle Entrate di Genova relativo ad imposta di registro sulla sentenza n. 654/2021 del Tribunale di Genova, liquidata in Euro 16.248,00 con applicazione dell'aliquota del 3% ex art. 8, lett. b), Tariffa Parte I allegata al TUR.
Con sentenza n. 897 del 18.9.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova respingeva il ricorso ritenendo corretta l'applicazione dell'imposta proporzionale non potendosi affermare che il credito oggetto della sentenza rientrasse in campo Iva. La ricorrente veniva condannata alle spese del giudizio liquidate in Euro 500,00.
Frapponeva appello la Società rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia codesta Onorevole Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado, ogni contraria eccezione e deduzione respinta:
- in accoglimento del motivo d'appello, riformare l'appellata sentenza di prime cure e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza parziale dell'Avviso con riferimento alle somme pretese a titolo d'imposta di registro in relazione al finanziamento chirografario di Euro 152.771,19 per violazione del principio di alternatività tra IVA e registro, di cui all'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, come richiamato dalla nota II dell'art. 8 della Tariffa, Parte prima, allegata al medesimo D.P. R.
Con espressa richiesta, da parte dell'Appellante, del riconoscimento di spese ed onorari sostenuti sui due gradi di giudizio, considerando che la lite si sarebbe potuta evitare, già in autotutela, seguente la più recente giurisprudenza in merito”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, che così concludeva: “Chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
il rigetto dell'appello e la conferma integrale del deciso di I grado.
con vittoria di onorari e spese di lite anche nel presente grado d'appello”.
Veniva fissata l'udienza di discussione per il giorno 2.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more del giudizio le parti sono pervenute ad accordo conciliativo, da cui deriva la cessazione della materia del contendere, ed hanno chiesto che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione fra le parti. Spese compensate.