Versione
17 marzo 1953
17 marzo 1953
>
Versione
27 ottobre 2011
27 ottobre 2011
Art. 3.
I membri del Parlamento non possono ricoprire le cariche, ne'
esercitare le funzioni di cui all'articolo precedente in istituti bancari o in societa' per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attivita' finanziarie, ad eccezione degli istituti di credito a carattere cooperativo, i quali non operino fuori della loro sede. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 21 ottobre 2011, n. 277 (in G.U. 1a s.s. 26/10/2011, n. 45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge nella parte in cui non prevedono l'incompatibilita' tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.
I membri del Parlamento non possono ricoprire le cariche, ne'
esercitare le funzioni di cui all'articolo precedente in istituti bancari o in societa' per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attivita' finanziarie, ad eccezione degli istituti di credito a carattere cooperativo, i quali non operino fuori della loro sede. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 21 ottobre 2011, n. 277 (in G.U. 1a s.s. 26/10/2011, n. 45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge nella parte in cui non prevedono l'incompatibilita' tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.
Commentari • 4
- 1. Sindaco e parlamentare incompatibili anche nei comuni sopra i 20mila ab.Accesso limitatoAlessandro Ferretti · https://www.altalex.com/ · 26 giugno 2013 · 2.1572928
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte Cost., sentenza 05/06/2013, n. 120Provvedimento: […]Leggi di più...
- assorbimento degli ulteriori profili di censura.·
- mancata previsione·
- cause di incompatibilità·
- illegittimità costituzionale in parte qua·
- elezioni