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Sentenza 13 ottobre 2023
Sentenza 13 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/10/2023, n. 41580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41580 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE EL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/10/2022 del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo\ a declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette per le parti civili Di TT EL, TO CO, IA NZ TO e TO IA le conclusioni scritte dell'avv.to Guglielmo Raso che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con refusione delle spese processuali sostenute nel grado;
lette per la parte civile Associazione Nazionale per la Lotta contro le Illegalità e le Mafie TO TT le conclusioni scritte dell'avv. Alfredo Galasso che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso con refusione delle spese processuali sostenute nel grado. Penale Sent. Sez. 3 Num. 41580 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 04/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10/10/2022, il Tribunale di Latina dichiarava NE EL responsabile del reato di cui all'art. 674 cod.pen - perchè in qualità di amministratore e legale rappresentante della "Servizi Industriali srl, ì` avente ad oggetto l'attività di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e che aveva in gestione la piattaforma ecologica sita in località "Valle Sica" del Comune di Sperlonga, provocava e, comunque, non impediva che dalla predetta piattaforma ecologica si sviluppassero esalazioni odorigene maleodoranti oltre la normale tollerabilità - e lo condannava alla pena di euro 200,00 di ammenda nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili con liquidazione di provvisionale. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NE EL, a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Argomenta che sul punto il Tribunale aveva espresso una motivazione erronea, illogica e contraddittoria, in quanto le risultanze istruttorie evidenziavano che le esalazioni maleodoranti e la fuoriuscita di liquame dalla piattaforma ecologica risalivano ad epoca anteriore all'affidamento alla Servizi Industriali srl e che non era stato possibile individuare limiti di utilizzo e le modalità di gestione della piattaforma e neppure se la stessa rientrasse o meno tra le isole ecologiche interrate appartenenti al Comune di Sperlonga. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge, lamentando che il Tribunale aveva giustificato il relativo diniego facendo esclusivo riferimento alle conseguenze del reato, senza spiegare perché l'imputato, incensurato, non era meritevole di tali benefici. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'ammissione delle parti civili "Associazione Nazionale contro l'illegalità e la Mafia NT TT ed "Associazione Ambientale Fare Verde Onlus. Espone che la difesa dell'imputato aveva eccepito all'udienza del 20/12/2019 il difetto di legittimazione passiva delle predette associazioni;
con riferimento alla prima/ perché il reato contestato esulava da qualsiasi riferimento ad attività criminali di stampo mafioso e i .con riferimento alla seconda / perché non risultava depositato agli atti lo statuto societario, necessario a comprovare lo scopo specifico dell'associazione e, quindi, l'interesse presumibilmente leso dalla 2 condotta dell'imputato; deduce, inoltre, che non risultava prestato il consenso della persona offesa ex art 92 e 93, comma 2, cod.proc.pen. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in ordine alle provvisionali liquidata alle parti civili Di TT EL, TO CO, IA TO e SA IA, nonostante l'evidente incertezza dei danni lamentati. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nel motivo in esame, in sostanza, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da 3 rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola;
l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419; sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610). Va, quindi, riaffermato il principio che, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62 bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto - come avvenuto nella specie -, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez.3, n.44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 1,n.39566 del 16/02/2017, Rv.270986). 3. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Va richiamata la regula iuris enunciata da questa Suprema Corte, secondo cui la pronuncia circa l'assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, mentre la determinazione dell'ammontare della stessa è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto (Sez. 4, n. 34791 del 23/06/2010, Rv. 248348; Sez. 5, n. 5001 del 17/01/2007, Rv. 236068; Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004, Rv. 230105). Non è impugnabile, pertanto, con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (Sez.3, n.18663 del 27/01/2015, Rv.263486). 4. Il terzo motivo di ricorso è, invece, ammissibile e fondato nei limiti e secondo le argomentazioni che seguono. Va premesso che non è impugnabile autonomamente, ma solo congiuntamente alla sentenza, l'ordinanza che ammette la parte civile (Sez.2, n. 4 10215 del 10/12/2018, dep.08/03/2019,Rv.276500 - 01); nella specie, il ricorrente ha correttamente impugnato con il presente ricorso, unitamente alla sentenza, l'ordinanza del 20/12/2019, con la quale il Tribunale ammetteva la costituzione delle parti civili Associazione Nazionale per la Lotta contro le Illegalità e le Mafie TO TT e Associazione Ambientalistica "Fare Verde Onlus. Quanto alle censure proposte, deve rilevarsi, innanzitutto, che non coglie nel segno la dedotta violazione degli artt. 92 e 93, comma 2, cod.proc.pen. per essere stata effettuata la costituzione delle predette civili senza il consenso delle persone offese. La mancanza del consenso delle persone offese risultava, infatti, irrilevante ai fini della costituzione delle predette parti civili. Invero, dalla correlazione degli artt. 91, 92 e 93 cod.proc.pen. si evince chiaramente che il consenso della persona offesa, di cui al citato art. 92, sia richiesto soltanto per il caso di semplice intervento degli enti e delle associazioni a norma dell'art. 93, il quale, appunto, prevede la possibilità di tale intervento per l'esercizio, ai sensi dell'art. 91, dei diritti e delle facoltà attribuiti alla persona offesa, esercizio che l'art. 92 subordina al consenso della persona offesa;
ne consegue che il consenso è necessario ai fini dell'intervento nel processo, mentre non rileva qualora l'ente voglia costituirsi parte civile (cfr Sez.3, n. 554 del 14/11/2006, dep.15/01/2007, Rv.235867 - 01; Sez.5, n. 2245 del 2005, non massimata). Le restanti censure sono, invece, fondate. Va ricordato che è ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione anche non riconosciuta che avanzi, "iure proprio", la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente (Sez.U, n. 38343 del 24/04/2014, Rv.261110 - 01). Nella specie, il Tribunale, a fronte di specifica contestazione mossa dalla difesa dell'imputato (cfr verbale di udienza del 20/12/2019) in ordine alla legittimazione delle associazioni a costituirsi parte civile su elemento rilevante e decisivo a tal fine (verifica dell'effettivo interesse perseguito dalle associazioni e correlazione con il reato contestato), ammetteva la costituzione di parte civile delle associazioni in questione senza nulla argomentare su tale essenziale profilo;
il Tribunale si limitava, infatti, ad affermare "ricorrendone i presupposti". Trattasi di motivazione apparente che integra il vizio dedotto ed impone l'annullamento sul punto della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente in grado di appello, in base al disposto dell'art. 622 cod.proc.pen. 5 5. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla costituzione di parte civile dell' Associazione Nazionale per la Lotta contro le Illegalità e le Mafie TO TT e L'Associazione Ambientalistica "Fare Verde Onlus", con rinvio su tale punto giudice civile competente in grado di appello, che provvederà anche alla regolazione delle spese processuali;
il ricorso va, poi, dichiarato inammissibile nel resto, con condanna dell'imputato, in base al disposto dell'art. 541 cod.proc.pen. alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle restanti parti civili costituite, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla costituzione di parte civile dell' Associazione Nazionale per la Lotta contro le Illegalità e le Mafie TO TT e L'Associazione Ambientalistica "Fare Verde Onlus", rinviando su tale punto e conseguente liquidazione delle spese al giudice civile competente in grado di appello. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Condanna l'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle restanti parti civili costituite, che liquida in settemila euro, oltre accessori di legge. Così deciso il 04/07/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo\ a declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette per le parti civili Di TT EL, TO CO, IA NZ TO e TO IA le conclusioni scritte dell'avv.to Guglielmo Raso che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con refusione delle spese processuali sostenute nel grado;
lette per la parte civile Associazione Nazionale per la Lotta contro le Illegalità e le Mafie TO TT le conclusioni scritte dell'avv. Alfredo Galasso che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso con refusione delle spese processuali sostenute nel grado. Penale Sent. Sez. 3 Num. 41580 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 04/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10/10/2022, il Tribunale di Latina dichiarava NE EL responsabile del reato di cui all'art. 674 cod.pen - perchè in qualità di amministratore e legale rappresentante della "Servizi Industriali srl, ì` avente ad oggetto l'attività di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e che aveva in gestione la piattaforma ecologica sita in località "Valle Sica" del Comune di Sperlonga, provocava e, comunque, non impediva che dalla predetta piattaforma ecologica si sviluppassero esalazioni odorigene maleodoranti oltre la normale tollerabilità - e lo condannava alla pena di euro 200,00 di ammenda nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili con liquidazione di provvisionale. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NE EL, a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Argomenta che sul punto il Tribunale aveva espresso una motivazione erronea, illogica e contraddittoria, in quanto le risultanze istruttorie evidenziavano che le esalazioni maleodoranti e la fuoriuscita di liquame dalla piattaforma ecologica risalivano ad epoca anteriore all'affidamento alla Servizi Industriali srl e che non era stato possibile individuare limiti di utilizzo e le modalità di gestione della piattaforma e neppure se la stessa rientrasse o meno tra le isole ecologiche interrate appartenenti al Comune di Sperlonga. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge, lamentando che il Tribunale aveva giustificato il relativo diniego facendo esclusivo riferimento alle conseguenze del reato, senza spiegare perché l'imputato, incensurato, non era meritevole di tali benefici. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'ammissione delle parti civili "Associazione Nazionale contro l'illegalità e la Mafia NT TT ed "Associazione Ambientale Fare Verde Onlus. Espone che la difesa dell'imputato aveva eccepito all'udienza del 20/12/2019 il difetto di legittimazione passiva delle predette associazioni;
con riferimento alla prima/ perché il reato contestato esulava da qualsiasi riferimento ad attività criminali di stampo mafioso e i .con riferimento alla seconda / perché non risultava depositato agli atti lo statuto societario, necessario a comprovare lo scopo specifico dell'associazione e, quindi, l'interesse presumibilmente leso dalla 2 condotta dell'imputato; deduce, inoltre, che non risultava prestato il consenso della persona offesa ex art 92 e 93, comma 2, cod.proc.pen. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in ordine alle provvisionali liquidata alle parti civili Di TT EL, TO CO, IA TO e SA IA, nonostante l'evidente incertezza dei danni lamentati. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nel motivo in esame, in sostanza, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da 3 rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola;
l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419; sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610). Va, quindi, riaffermato il principio che, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62 bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto - come avvenuto nella specie -, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez.3, n.44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 1,n.39566 del 16/02/2017, Rv.270986). 3. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Va richiamata la regula iuris enunciata da questa Suprema Corte, secondo cui la pronuncia circa l'assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, mentre la determinazione dell'ammontare della stessa è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto (Sez. 4, n. 34791 del 23/06/2010, Rv. 248348; Sez. 5, n. 5001 del 17/01/2007, Rv. 236068; Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004, Rv. 230105). Non è impugnabile, pertanto, con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (Sez.3, n.18663 del 27/01/2015, Rv.263486). 4. Il terzo motivo di ricorso è, invece, ammissibile e fondato nei limiti e secondo le argomentazioni che seguono. Va premesso che non è impugnabile autonomamente, ma solo congiuntamente alla sentenza, l'ordinanza che ammette la parte civile (Sez.2, n. 4 10215 del 10/12/2018, dep.08/03/2019,Rv.276500 - 01); nella specie, il ricorrente ha correttamente impugnato con il presente ricorso, unitamente alla sentenza, l'ordinanza del 20/12/2019, con la quale il Tribunale ammetteva la costituzione delle parti civili Associazione Nazionale per la Lotta contro le Illegalità e le Mafie TO TT e Associazione Ambientalistica "Fare Verde Onlus. Quanto alle censure proposte, deve rilevarsi, innanzitutto, che non coglie nel segno la dedotta violazione degli artt. 92 e 93, comma 2, cod.proc.pen. per essere stata effettuata la costituzione delle predette civili senza il consenso delle persone offese. La mancanza del consenso delle persone offese risultava, infatti, irrilevante ai fini della costituzione delle predette parti civili. Invero, dalla correlazione degli artt. 91, 92 e 93 cod.proc.pen. si evince chiaramente che il consenso della persona offesa, di cui al citato art. 92, sia richiesto soltanto per il caso di semplice intervento degli enti e delle associazioni a norma dell'art. 93, il quale, appunto, prevede la possibilità di tale intervento per l'esercizio, ai sensi dell'art. 91, dei diritti e delle facoltà attribuiti alla persona offesa, esercizio che l'art. 92 subordina al consenso della persona offesa;
ne consegue che il consenso è necessario ai fini dell'intervento nel processo, mentre non rileva qualora l'ente voglia costituirsi parte civile (cfr Sez.3, n. 554 del 14/11/2006, dep.15/01/2007, Rv.235867 - 01; Sez.5, n. 2245 del 2005, non massimata). Le restanti censure sono, invece, fondate. Va ricordato che è ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione anche non riconosciuta che avanzi, "iure proprio", la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente (Sez.U, n. 38343 del 24/04/2014, Rv.261110 - 01). Nella specie, il Tribunale, a fronte di specifica contestazione mossa dalla difesa dell'imputato (cfr verbale di udienza del 20/12/2019) in ordine alla legittimazione delle associazioni a costituirsi parte civile su elemento rilevante e decisivo a tal fine (verifica dell'effettivo interesse perseguito dalle associazioni e correlazione con il reato contestato), ammetteva la costituzione di parte civile delle associazioni in questione senza nulla argomentare su tale essenziale profilo;
il Tribunale si limitava, infatti, ad affermare "ricorrendone i presupposti". Trattasi di motivazione apparente che integra il vizio dedotto ed impone l'annullamento sul punto della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente in grado di appello, in base al disposto dell'art. 622 cod.proc.pen. 5 5. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla costituzione di parte civile dell' Associazione Nazionale per la Lotta contro le Illegalità e le Mafie TO TT e L'Associazione Ambientalistica "Fare Verde Onlus", con rinvio su tale punto giudice civile competente in grado di appello, che provvederà anche alla regolazione delle spese processuali;
il ricorso va, poi, dichiarato inammissibile nel resto, con condanna dell'imputato, in base al disposto dell'art. 541 cod.proc.pen. alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle restanti parti civili costituite, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla costituzione di parte civile dell' Associazione Nazionale per la Lotta contro le Illegalità e le Mafie TO TT e L'Associazione Ambientalistica "Fare Verde Onlus", rinviando su tale punto e conseguente liquidazione delle spese al giudice civile competente in grado di appello. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Condanna l'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle restanti parti civili costituite, che liquida in settemila euro, oltre accessori di legge. Così deciso il 04/07/2023