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Sentenza 17 febbraio 2023
Sentenza 17 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2023, n. 6754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6754 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/02/2022 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
tette/sentite le conclusioni del PG FRANCA ZACCO Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato SILVESTRO SALVATORE conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 6754 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 25/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha respinto l'appello presentato nell'interesse di IT CI avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 17 dicembre 2021, che rigettava la richiesta di sostituzione con gli arresti domiciliari della misura cautelare della custodia in carcere applicata alla suddetta in ordine ai delitti di partecipazione ad associazione mafiosa (con particolare riferimento all'articolazione di 'ndrangheta della cosca Libri, operante in Reggio Calabria e comuni limitrofi) e di intestazione fittizia di beni in concorso aggravata dall'agevolazione della suddetta associazione. A fondamento di tale richiesta era addotta l'attenuazione delle esigenze cautelari per la riduzione della pena in appello a seguito dell'esclusione dell'aggravante relativa al delitto associativo, di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione IT CI, tramite il suo difensore, deducendo violazione degli artt. 125, 274 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 e 292 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Lamenta la difesa che il Tribunale del riesame non ha considerato che, dopo l'arresto in data 17 luglio 2016 di IP IR, asserito reggente della cosca Libri, convivente dell'imputata, la stessa non risulta avere avuto contatti con altri affiliati e compiuto alcuna condotta di ausilio alla cosca;
e che la Corte territoriale ha ritenuto inalterate le esigenze cautelari sull'apodittico presupposto che detti elementi non dimostrano affatto l'interruzione del vincolo associativo. Rileva la difesa che senza dubbio deve ritenersi superata la presunzione relativa ravvisabile nella specie, considerati, altresì, sia il ruolo della CI come mera ambasciatrice del convivente, priva di autonomia operativa o decisionale, sia il tempo decorso dai fatti per cui è processo. Il difensore conclude, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 4 1 L'ordinanza impugnata rileva che con riguardo al delitto di associazione mafiosa di cui la CI è gravemente indiziata opera la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e che pertanto l'appello presenta un evidente profilo di inammissibilità laddove, al pari dell'istanza originaria, la richiesta è finalizzata alla sostituzione della suddetta misura cautelare con quella degli arresti domiciliari. Osserva che comunque l'appello è infondato, anche a voler interpretare lo stesso come diretto all'ottenimento della revoca della misura e non solo alla sua sostituzione, rilevando che l'esclusione con la sentenza di appello della circostanza aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. non muta il giudizio circa la pericolosità sociale della CI e la necessità di provare la recisione del vincolo associativo oppure il fatto che il sodalizio criminoso di riferimento sia stato debellato o si sia sciolto. Rileva a tale riguardo che non solo non può affermarsi lo scioglimento ovvero il definitivo debellamento della cosca Libri, ma che le scarne deduzioni della difesa non dimostrano la suddetta recisione;
e ciò, sia perché il fatto che le condotte della medesima siano risalenti non rileva a fronte di reato permanente a contestazione aperta e quindi ancora in itinere, sia perché il dedotto legame esclusivo della stessa con IP IR risulta smentito dalla sentenza di condanna che la ha ritenuta a pieno titolo partecipe del sodalizio in esame. Aggiunge che neppure rileva il fatto che la CI non sia emersa all'attenzione degli inquirenti nell'ambito di altre operazioni investigative riguardanti la cosca Libri, come da deposizione del teste di P.g. Lo Giudice. E osserva, infine, a tale riguardo, che detto teste ha fatto anche richiamo ad una conversazione intercorsa tra IO Libri e Carmine Polimeni, ritenuti intranei alla cosca, nel corso della quale quest'ultimo alludeva all'imposizione del monopolio nella fornitura di prodotti caseari in favore di Libri;
e che la CI nel periodo del dialogo captato gestiva proprio un esercizio commerciale dedito alla vendita di detti prodotti. Tali essendo le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, scevre da vizi logici e giuridici, è evidente che il ricorso, che insiste sull'esclusivo rapporto della CI con IP IR di cui era convivente, sull'assenza di contatti con altri affiliati e sul decorso del tempo dai fatti per cui è processo, dimostra di non confrontarsi con le stesse, incorrendo nella aspecificità, e di sollecitare una rivalutazione di elementi fattuali non consentita in questa sede. 2 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà della ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputata trovasi ristretta, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022.
tette/sentite le conclusioni del PG FRANCA ZACCO Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato SILVESTRO SALVATORE conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 6754 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 25/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha respinto l'appello presentato nell'interesse di IT CI avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 17 dicembre 2021, che rigettava la richiesta di sostituzione con gli arresti domiciliari della misura cautelare della custodia in carcere applicata alla suddetta in ordine ai delitti di partecipazione ad associazione mafiosa (con particolare riferimento all'articolazione di 'ndrangheta della cosca Libri, operante in Reggio Calabria e comuni limitrofi) e di intestazione fittizia di beni in concorso aggravata dall'agevolazione della suddetta associazione. A fondamento di tale richiesta era addotta l'attenuazione delle esigenze cautelari per la riduzione della pena in appello a seguito dell'esclusione dell'aggravante relativa al delitto associativo, di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione IT CI, tramite il suo difensore, deducendo violazione degli artt. 125, 274 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 e 292 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Lamenta la difesa che il Tribunale del riesame non ha considerato che, dopo l'arresto in data 17 luglio 2016 di IP IR, asserito reggente della cosca Libri, convivente dell'imputata, la stessa non risulta avere avuto contatti con altri affiliati e compiuto alcuna condotta di ausilio alla cosca;
e che la Corte territoriale ha ritenuto inalterate le esigenze cautelari sull'apodittico presupposto che detti elementi non dimostrano affatto l'interruzione del vincolo associativo. Rileva la difesa che senza dubbio deve ritenersi superata la presunzione relativa ravvisabile nella specie, considerati, altresì, sia il ruolo della CI come mera ambasciatrice del convivente, priva di autonomia operativa o decisionale, sia il tempo decorso dai fatti per cui è processo. Il difensore conclude, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 4 1 L'ordinanza impugnata rileva che con riguardo al delitto di associazione mafiosa di cui la CI è gravemente indiziata opera la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e che pertanto l'appello presenta un evidente profilo di inammissibilità laddove, al pari dell'istanza originaria, la richiesta è finalizzata alla sostituzione della suddetta misura cautelare con quella degli arresti domiciliari. Osserva che comunque l'appello è infondato, anche a voler interpretare lo stesso come diretto all'ottenimento della revoca della misura e non solo alla sua sostituzione, rilevando che l'esclusione con la sentenza di appello della circostanza aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. non muta il giudizio circa la pericolosità sociale della CI e la necessità di provare la recisione del vincolo associativo oppure il fatto che il sodalizio criminoso di riferimento sia stato debellato o si sia sciolto. Rileva a tale riguardo che non solo non può affermarsi lo scioglimento ovvero il definitivo debellamento della cosca Libri, ma che le scarne deduzioni della difesa non dimostrano la suddetta recisione;
e ciò, sia perché il fatto che le condotte della medesima siano risalenti non rileva a fronte di reato permanente a contestazione aperta e quindi ancora in itinere, sia perché il dedotto legame esclusivo della stessa con IP IR risulta smentito dalla sentenza di condanna che la ha ritenuta a pieno titolo partecipe del sodalizio in esame. Aggiunge che neppure rileva il fatto che la CI non sia emersa all'attenzione degli inquirenti nell'ambito di altre operazioni investigative riguardanti la cosca Libri, come da deposizione del teste di P.g. Lo Giudice. E osserva, infine, a tale riguardo, che detto teste ha fatto anche richiamo ad una conversazione intercorsa tra IO Libri e Carmine Polimeni, ritenuti intranei alla cosca, nel corso della quale quest'ultimo alludeva all'imposizione del monopolio nella fornitura di prodotti caseari in favore di Libri;
e che la CI nel periodo del dialogo captato gestiva proprio un esercizio commerciale dedito alla vendita di detti prodotti. Tali essendo le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, scevre da vizi logici e giuridici, è evidente che il ricorso, che insiste sull'esclusivo rapporto della CI con IP IR di cui era convivente, sull'assenza di contatti con altri affiliati e sul decorso del tempo dai fatti per cui è processo, dimostra di non confrontarsi con le stesse, incorrendo nella aspecificità, e di sollecitare una rivalutazione di elementi fattuali non consentita in questa sede. 2 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà della ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputata trovasi ristretta, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022.