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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2025, n. 18367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18367 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Fazi VI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/05/2024 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Pasquale Serrao D'Aquino che, previa dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità, chiede che il provvedimento impugnato sia annullato senza rinvio e la pena rideterminata nella misura di mesi quattro di arresto ed euro 333,33 di ammenda. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 17 maggio 2024, in parziale riforma della sentenza di condanna alla pena di anni uno di reclusione pronunciata dal Tribunale di Foggia in data 14 aprile 2023 nei confronti di VI Fazi, ha diversamente qualificato il fatto di cui al capo a) ai sensi degli artt. 624 e 625, n. 7, cod. pen., e, dichiarato non doversi procedere essendo questo estinto per mancanza della condizione di procedibilità e rideterminata la pena in mesi cinque e giorni dieci ed euro 444,44 di ammenda, ha confermato nel resto la condanna per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975. 2. Averso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione degli artt. 533, 535, 192 e 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 18367 Anno 2025 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 06/02/2025 442 cod. proc. pen. e 131 bis cod. pen. In un unico motivo la difesa rileva che il Tribunale non avrebbe adeguatamente applicato il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e, comunque, non avrebbe fatto corretto riferimento ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Sotto altro profilo, poi, il ricorrente evidenzia che il giudice di appello, esclusa la procedibilità per il delitto contestato, avrebbe erroneamente quantificato la pena applicando la riduzione di un terzo laddove l'art. 442 cod. pen. prevede che per le contravvenzioni la pena sia ridotta della metà. 3. In data 14 gennaio 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Pasquale Serrao D'Aquino, previa dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità, chiede che il provvedimento impugnato sia annullato senza rinvio e la pena rideterminata nella misura di mesi quattro di arresto ed euro 333,33 di ammenda. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. In un unico articolato motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e quanto alla determinazione della pena. 2.1 La prima censura, peraltro formulata in termini generici, non è consentita. La questione relativa all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 2), infatti, non aveva costituito oggetto di appello e il motivo, pertanto, non è consentito, perché la violazioni di legge che ne costituisce oggetto, in ipotesi verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, è stata dedotta per la prima volta in questa sede, in violazione di quanto stabilito dall'art. 606, comma 3, c.p.p.: le relative doglianze non risultano, infatti, formulate tra i motivi di appello, come si evince anche dal riepilogo degli stessi riportato nel provvedimento impugnato e da quanto indicato nel punto 6., ed è, comunque, generico perché l'odierno ricorrente, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 606, comma 3, ultima parte, c.p.p., e in virtù dell'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, imposto dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente, nell'odierno ricorso, il riepilogo dei motivi di gravame operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, se ritenuto incompleto o comunque non corretto, poiché la tempestiva deduzione della violazione di legge come motivo di appello costituisce requisito che legittima la riproposizione della doglianza in cassazione e, pertanto, di ciò il ricorso, con la dovuta specificità, deve dar conto (Sez. 2, n. 9028 del 5/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv 259066 - 01) 2.2. La seconda doglianza è infondata. 2 La motivazione del provvedimento impugnato, con lo specifico riferimento alla condotta complessivamente contestata, all'elemento soggettivo e alla gravità e non occasionalità della condotta, caratterizzata dalla concatenazione di più reati, ha dato coerente e adeguato atto di essersi conformata ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01; Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593 - 01; Sez. 1, n. 12393 dell'8/01/2021, Sant'Elia, n.m.). 2.3. La terza censura è fondata. A fronte del venir meno del delitto, reato con riferimento al quale il primo giudice aveva determinato la pena base e poi operato la riduzione di un terzo prevista per la celebrazione del processo con il rito abbreviato, il giudice, in sede di quantificazione della pena per la sola contravvenzione, avrebbe dovuto fare riferimento a quanto previsto dall'art. 442 cod. proc. pen. e, pertanto, la pena finale avrebbe dovuto essere ridotta di un mezzo. La violazione rilevata può essere corretta in questa sede per cui l'annullamento, rideterminata la pena finale nella misura di mesi quattro di arresto ed euro 333,00 di ammenda, può essere disposto senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena, che ridetermina nella misura di mesi quattro di arresto ed euro 333,00 di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 6 febbraio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Pasquale Serrao D'Aquino che, previa dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità, chiede che il provvedimento impugnato sia annullato senza rinvio e la pena rideterminata nella misura di mesi quattro di arresto ed euro 333,33 di ammenda. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 17 maggio 2024, in parziale riforma della sentenza di condanna alla pena di anni uno di reclusione pronunciata dal Tribunale di Foggia in data 14 aprile 2023 nei confronti di VI Fazi, ha diversamente qualificato il fatto di cui al capo a) ai sensi degli artt. 624 e 625, n. 7, cod. pen., e, dichiarato non doversi procedere essendo questo estinto per mancanza della condizione di procedibilità e rideterminata la pena in mesi cinque e giorni dieci ed euro 444,44 di ammenda, ha confermato nel resto la condanna per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975. 2. Averso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione degli artt. 533, 535, 192 e 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 18367 Anno 2025 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 06/02/2025 442 cod. proc. pen. e 131 bis cod. pen. In un unico motivo la difesa rileva che il Tribunale non avrebbe adeguatamente applicato il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e, comunque, non avrebbe fatto corretto riferimento ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Sotto altro profilo, poi, il ricorrente evidenzia che il giudice di appello, esclusa la procedibilità per il delitto contestato, avrebbe erroneamente quantificato la pena applicando la riduzione di un terzo laddove l'art. 442 cod. pen. prevede che per le contravvenzioni la pena sia ridotta della metà. 3. In data 14 gennaio 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Pasquale Serrao D'Aquino, previa dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità, chiede che il provvedimento impugnato sia annullato senza rinvio e la pena rideterminata nella misura di mesi quattro di arresto ed euro 333,33 di ammenda. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. In un unico articolato motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e quanto alla determinazione della pena. 2.1 La prima censura, peraltro formulata in termini generici, non è consentita. La questione relativa all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 2), infatti, non aveva costituito oggetto di appello e il motivo, pertanto, non è consentito, perché la violazioni di legge che ne costituisce oggetto, in ipotesi verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, è stata dedotta per la prima volta in questa sede, in violazione di quanto stabilito dall'art. 606, comma 3, c.p.p.: le relative doglianze non risultano, infatti, formulate tra i motivi di appello, come si evince anche dal riepilogo degli stessi riportato nel provvedimento impugnato e da quanto indicato nel punto 6., ed è, comunque, generico perché l'odierno ricorrente, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 606, comma 3, ultima parte, c.p.p., e in virtù dell'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, imposto dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente, nell'odierno ricorso, il riepilogo dei motivi di gravame operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, se ritenuto incompleto o comunque non corretto, poiché la tempestiva deduzione della violazione di legge come motivo di appello costituisce requisito che legittima la riproposizione della doglianza in cassazione e, pertanto, di ciò il ricorso, con la dovuta specificità, deve dar conto (Sez. 2, n. 9028 del 5/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv 259066 - 01) 2.2. La seconda doglianza è infondata. 2 La motivazione del provvedimento impugnato, con lo specifico riferimento alla condotta complessivamente contestata, all'elemento soggettivo e alla gravità e non occasionalità della condotta, caratterizzata dalla concatenazione di più reati, ha dato coerente e adeguato atto di essersi conformata ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01; Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593 - 01; Sez. 1, n. 12393 dell'8/01/2021, Sant'Elia, n.m.). 2.3. La terza censura è fondata. A fronte del venir meno del delitto, reato con riferimento al quale il primo giudice aveva determinato la pena base e poi operato la riduzione di un terzo prevista per la celebrazione del processo con il rito abbreviato, il giudice, in sede di quantificazione della pena per la sola contravvenzione, avrebbe dovuto fare riferimento a quanto previsto dall'art. 442 cod. proc. pen. e, pertanto, la pena finale avrebbe dovuto essere ridotta di un mezzo. La violazione rilevata può essere corretta in questa sede per cui l'annullamento, rideterminata la pena finale nella misura di mesi quattro di arresto ed euro 333,00 di ammenda, può essere disposto senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena, che ridetermina nella misura di mesi quattro di arresto ed euro 333,00 di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 6 febbraio 2025.