Art. 27. Immobili di proprieta' dello Stato.
Ad ogni Convitto nazionale ed Educandato femminile statale e' concesso il gratuito e perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio degli Istituti medesimi, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione e' stata realizzata.
Le opere di manutenzione ordinaria, e straordinaria degli immobili statali di cui al precedente comma fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.
Ad ogni Convitto nazionale ed Educandato femminile statale e' concesso il gratuito e perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio degli Istituti medesimi, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione e' stata realizzata.
Le opere di manutenzione ordinaria, e straordinaria degli immobili statali di cui al precedente comma fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.