Ordinanza cautelare 20 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 26/03/2026, n. 5559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5559 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05559/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13870/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13870 del 2024, proposto da UM GI, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Borrello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
della nota di rigetto prot. 46123 del 18 novembre 2024 del Ministero dell''Istruzione, emessa dal “Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione” recante il sostanziale diniego dell''istanza di riconoscimento del “Curso en Atencion a las Necesidades Especificas de Apoyo Educativo” dispensato dall''Università Cardenal Herrera CEU quale specializzazione al sostegno conseguita in Spagna;
- parere non favorevole al riconoscimento, da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, non conosciuto direttamente da parte del ricorrente;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento connesso conseguente e/o pertinente, nonché successivi occorrenti, e comunque lesivi dei diritti e degli interessi legittimi del ricorrente;
nonché per la condanna
dell'Amministrazione Resistente, per quanto di sua competenza, all'obbligo di provvedere alla rivalutazione dei titoli in questione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. CA De EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Preso atto che, con memoria del 16 marzo 2026, l’Amministrazione resistente ha depositato l’atto del ricorrente di rinuncia all’istanza n. 16911 del 18 maggio 2022 con la quale era stato richiesto il riconoscimento del titolo conseguito all’estero per l’insegnamento su posto sostegno, al fine di partecipare ai percorsi “INDIRE” di cui al Decreto Interministeriale n. 77/2025;
Considerato che l’Avvocatura dello Stato ha eccepito l’improcedibilità del ricorso; il ricorrente non ha articolato alcuna difesa in merito;
Ritenuto che la rinuncia all’istanza di riconoscimento determina ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse in capo all’originario ricorrente stante il venir meno di un interesse concreto ed attuale alla decisione (in termini Cons. Stato sentenza n. 7668/2025);
Trattenuta la causa in decisione all’udienza del giorno 18 marzo 2026;
Ritenuto di poter disporre la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA RE, Presidente
CA De EN, Consigliere, Estensore
Marco Arcuri, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA De EN | NA RE |
IL SEGRETARIO