Sentenza 25 settembre 2009
Massime • 1
L'inosservanza del termine di comparizione nel giudizio camerale (nella specie di applicazione della sorveglianza speciale di P.S.) non costituisce una nullità assoluta ma una nullità relativa che è sanata qualora non sia eccepita nei termini di cui all'art. 181 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2009, n. 46965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46965 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 25/09/2009
Dott. CARROZZA Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 1116
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 226/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN OM N. IL 28/05/1964;
avverso il decreto n. 34/2007 CORTE APPELLO di CATANZARO, depositata il 11/04/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARROZZA Arturo;
lette le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.- LL MA propone ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di Appello di Catanzaro che aveva confermato quello del Tribunale della stessa Città con il quale nei confronta del ricorrente era stata disposta l'applicazione della sorveglianza speciale di P.S., deducendo che nel procedimento di primo grado uno dei difensori di fiducia aveva ricevuto l'avviso oltre il termine di dieci giorni liberi, che nessuno era comparso, che era stato nominato un difensore di ufficio e che la Corte territoriale aveva rigetto il relativo motivo di nullità.
2.- Il ricorso è infondato.
È principio che "l'inosservanza del termine di comparizione non costituisce una nullità assoluta (che si determina ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. e), e art. 179 c.p.p., comma 1), bensì una nullità relativa che è sanata qualora non venga eccepita entro i termini di cui all'art. 181 c.p.p.: in particolare, vertendosi in ipotesi di nullità che si verifica non "nel giudizio", ma nella fase degli atti preliminari al dibattimento, deve essere eccepita entro i termini di cui all'art. 491 c.p.p., nel giudizio di primo grado, e non con i motivi di appello" (Cass., sez. 4^, 11 febbraio 2009, n. 17590). Tale principio può esser applicato anche al giudizio camerale, essendo il principio del contraddittorio di ordine generale, per cui non essendo stata eccepita la nullità davanti al Tribunale la stessa è risultata sanata ex art. 180 c.p.p., e non poteva e non può essere eccepita negli ulteriori gradi del procedimento. Ne consegue che il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2009