Sentenza 7 marzo 2002
Massime • 1
In tema di I.V.A., nel vigore dell'art. 31, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, la opzione per il regime fiscale di contabilità ordinaria, effettuata attraverso la dichiarazione di inizio attività, con la indicazione di un volume di affari presunto superiore a lire 18 milioni, e la barra, con relativa sottoscrizione, apposta alla casella indicante detta opzione, rimane operativa fino alla revoca e comunque per un triennio, senza che sia necessaria, per escludere l'applicabilità del regime del versamento dell'imposta in modo forfettario in caso di mancata realizzazione del previsto volume di affari, una nuova specificazione del regime prescelto, tanto più in quanto dalle modalità di tenuta della contabilità possa evincersi in modo univoco il regime prescelto. Tale conclusione appare, del resto, coerente con i principi ispiratori della sopravvenuta legge n. 442 del 1997, ed in particolare dell'art. 1, comma primo, come interpretato dall'art. 4 della legge n. 342 del 2000 - che ne ha sancito la efficacia retroattiva - secondo il quale l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, e la validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata esclusivamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2002, n. 3354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3354 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ENRICO OLLA - Presidente -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. VINCENZO DI NUBILA - Consigliere -
Dott. ANTONINO DI BLASI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
LL RD quale titolare della ditta ELLEPI CARNI, residente in San Giovanni Teatino (CH), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Norscia elettivamente domiciliato in Roma, via Oslavia, 30 presso lo studio dell'Avv. Angelo Rosati
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila Sez. n. 8 n. 8 del 25/01/1999, depositata il 15/3/99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/01 dal Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi;
Udito per il controricorrente, l'Avv. Norscia;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso notificato il 22/10/1995, l'Ufficio IVA di Chieti, contestava al sig. ES ON, quale titolare della ditta Ellepi Carni con sede in San Giovanni Teatino, l'irregolarità della dichiarazione IVA, presentata nell'anno 1991, reclamando il pagamento della somma di L. 303.651.000.
Ciò in quanto il detto contribuente, dopo avere, nell'anno 1990, indicato in sede di dichiarazione di inizio attività, un volume di affari presunto pari a L. 400 milioni, con consequenziale inquadramento nel regime ordinario, successivamente, avendo, in effetti, realizzato un volume di affari inferiore a L. 18.000.000, era divenuto, ope legis, tenuto al versamento dell'imposta in modo forfettario.
L'impugnazione del contribuente veniva accolta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti, con decisione n. 125 del 6- 20/5/1997, nella considerazione che l'opzione per il regime normale, valevole un triennio, fosse stata formalizzata nella dichiarazione di inizio attività presentata nell'anno 1990.
La commissione Tributaria Regionale di L'Aquila, giusta sentenza in epigrafe indicata, respingeva l'appello proposto dall'Ufficio, esprimendo condivisione alla decisione dei primi giudici. Con ricorso notificato il 26/04/2000 il Ministero delle Finanze ha chiesto la cassazione della decisione di appello con un mezzo. Il contribuente, con controricorso notificato il 5/06/2000, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e con memoria 7/5/2001 ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo l'Amministrazione censura l'impugnata decisone per violazione e falsa applicazione dell'art. 31, comma 4 del DPR n. 633/72, nonché per omessa o insufficiente motivazione, in relazione all'art. 360 n.ri 3 e 5 C.p.C. Si deduce che l'indicazione del volume di affari presunto, non può essere considerato alla stregua di un'opzione per il regime normale, che, quindi, il regime fiscale prescelto per l'anno 1990, con la dichiarazione di inizio attività, non poteva essere considerato valido per il triennio, e che, conseguentemente, avendo il contribuente realizzato nel 1990 un volume di affari inferiore a L. 18.000.000 avrebbe dovuto in sede di dichiarazione IVA per l'anno 1990, effettuare la relativa opzione, in assenza della quale si sarebbe dovuto comportare a norma dell'art. 31 4^ comma, del DPR 633/72. Entrambi i profili di doglianza sono privi di fondamento. Il Collegio ritiene che la CTR abbia correttamente interpretato ed applicato la normativa all'epoca vigente.
I Giudici di appello, infatti, sono pervenuti alle conclusioni rassegnate in sentenza, dopo avere accertato in fatto che "dalla copia della dichiarazione di inizio di attività presentata dal contribuente nell'Ufficio IVA di Chieti il 02/02/1990, risulta dichiarato nel quadro B, un volume presunto di affari di L. 40.000.000 e, nel quadro O, figura sbarrata con firma, l'apposita casella indicante l'opzione per il regime di contabilità ordinaria ai fini dell'art. 79 TUIR".
Da ciò hanno dedotto, avuto riguardo al tenore dell'allora vigente ultimo comma dell'art. 31 DPR n. 633/72, che prevede la possibilità di esercitare l'opzione per il regime normale o con la dichiarazione annuale o con la dichiarazione d'inizio attività e la relativa operatività "fino a quando non è revocata e in ogni caso per almeno un triennio", che il contribuente "non aveva alcuna ragione e necessità di esercitare l'opzione per il regime normale". Hanno, altresì, evidenziato i giudici di merito che la scelta del regime era a ritenersi, oltretutto, "ovvia ed implicita" in quanto la dichiarazione d'inizio attività, indicante un volume di affari superiore a L. 18.000.000, era a ritenersi atto equipollente all'opzione per il regime normale, per cui tenuto conto delle circostanze che il contribuente nell'anno precedente aveva realizzato un volume di affari superiore a L. 18.000.000 e della ratio legis posta a base dell'art. 31 DPR n. 633/72, sottesa a semplificare gli adempimenti e ad eliminare i formalismi, non era ravvisabile alcuna esigenza di "rispecificazione del regime di contabilità già prescelto".
Le superiori argomentazioni danno contezza dell'iter decisionale seguito, e si rivelano coerenti ed ossequiose al complesso normativo all'epoca vigente ed applicabile e resistono alle doglianze mosse con l'impugnazione in esame.
La norma che si assume erroneamente applicata, infatti, prevedeva un regime semplificato o forfettario, rispetto a quello ordinario, relativamente sia ad alcuni adempimenti contabili che al versamento dell'IVA purché, per quanto riguarda tale imposta, sussistessero due condizioni, rappresentate dal contenimento del volume di affari nei limiti previsti dal primo comma, e dalla mancanza di opzione per il regime ordinario.
Or poiché, nel caso, la C.T.R. ha acclarato, con accertamento in questa sede non sindacabile, che il contribuente, aveva esercitato tale opzione, sbarrando e sottoscrivendo l'apposita casella della dichiarazione di inizio attività, è evidente che le censure mosse non colgono nel segno, avendo il giudice di appello correttamente applicato la normativa vigente alla realtà fattuale accertata. Peraltro, le censure, così come mosse dal ricorrente, presentano profili di inammissibilità, non rivelandosi specifiche e puntuali in relazione alle due ratio decidendi dell'impugnata decisione dal momento che, omettono, del tutto, di considerare la rilevante ed assorbente circostanza, accertata e presupposta dalla C.T.R. dell'esercizio dell'opzione in sede di dichiarazione d'inizio attività.
L'iter argomentativo della decisione impugnata non resta, neppure, incrinato, dalle doglianze mosse alla relativa seconda ratio, ritenendo il Collegio condivisibili le motivazioni addotte per escludere l'obbligo della "rispecificazione del regime di contabilità già prescelto" con la dichiarazione d'inizio attività. In vero, sono a ritenersi emblematiche le circostanze che, in sede di dichiarazione d'inizio attività il contribuente avesse indicato un volume d'affari presunto pari a L. 400.000.000, che nel primo anno era stato realizzato un volume d'affari superiore a L. 18.000.000, ed, ancora, che per la contabilità si fosse fatto ricorso al regime ordinario.
Tali circostanze valutate alla luce della ratio, posta a base dell'art. 31 citato, nonché dei principi ispiratori della sopravvenuta Legge n. 442/97, così come interpretata dall'art. 4 della legge n. 342/2000, inducono a ritenere che il contribuente non era tenuto a manifestare, in maniera esplicita, la volontà di optare per un regime contabile anziché per un altro, essendo sufficiente che dalle modalità di tenuta della contabilità, e, più in generale, dal concludente comportamento dallo stesso tenuto, possa evincersi inequivocabilmente il regime fiscale prescelto. L'art. 1, comma 1^ del DPR n. 442 del 10/11/97, ha infatti disposto che "l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività".
A sua volta, l'art. 4 della Legge 21/11/2000 n. 342, ha sancito l'efficacia retroattiva di tale disposizione.
Ciò posto, e tenuto conto che non è in contestazione la circostanza che la controricorrente avesse impostato la contabilità e le relative dichiarazioni secondo il regime ordinario dell'IVA, ne deriva che l'operato del contribuente, anche in applicazione dei principi espressi dalla citata normativa sopravvenuta, e retroattivamente applicabile, deve ritenersi corretto. Conclusivamente l'impugnazione va rigettata.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2002