Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2002, n. 3354
CASS
Sentenza 7 marzo 2002

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In tema di I.V.A., nel vigore dell'art. 31, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, la opzione per il regime fiscale di contabilità ordinaria, effettuata attraverso la dichiarazione di inizio attività, con la indicazione di un volume di affari presunto superiore a lire 18 milioni, e la barra, con relativa sottoscrizione, apposta alla casella indicante detta opzione, rimane operativa fino alla revoca e comunque per un triennio, senza che sia necessaria, per escludere l'applicabilità del regime del versamento dell'imposta in modo forfettario in caso di mancata realizzazione del previsto volume di affari, una nuova specificazione del regime prescelto, tanto più in quanto dalle modalità di tenuta della contabilità possa evincersi in modo univoco il regime prescelto. Tale conclusione appare, del resto, coerente con i principi ispiratori della sopravvenuta legge n. 442 del 1997, ed in particolare dell'art. 1, comma primo, come interpretato dall'art. 4 della legge n. 342 del 2000 - che ne ha sancito la efficacia retroattiva - secondo il quale l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, e la validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata esclusivamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2002, n. 3354
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3354
    Data del deposito : 7 marzo 2002

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