Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 131
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Accolto
    Carenza di motivazione dell'atto impugnato

    L'atto impositivo deve indicare tutti gli elementi posti a base della pretesa, per consentire un efficace contraddittorio. La mancanza di motivazione impedisce al contribuente di verificare la sussistenza del credito e di esercitare il diritto di difesa.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione

    L'agente della riscossione è parte del processo tributario quando ha emesso l'atto impugnato. In caso di annullamento della cartella di pagamento, l'agente della riscossione risponde della lite se non ha chiamato in causa l'ente creditore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 131
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 131
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo