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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 16/12/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 308 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. ROSEO EMI, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dagli Avv.ti BERTERO ALICE e ASPESI Controparte_1
ANDREA, giusta delega in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Collegio di dover confermare l'affidamento della figlia minore delle parti Per_1
(nata il [...]) ai Servizi Sociali territorialmente competenti, come già disposto in via provvisoria.
Dalla CTU svolta nel corso del presente giudizio – cui sul punto si ritiene di aderire in quanto immune da vizi logici – sono emersi, infatti, indici di inidoneità genitoriale in capo ad entrambi i genitori, oltre ad una fortissima conflittualità, con conseguente incomunicabilità, nella coppia genitoriale, purtroppo ormai esistente da moltissimi anni ed ancora perdurante nonostante tutti gli interventi già suggeriti o posti in essere durante il presente ed i precedenti, numerosi, procedimenti azionati dalle parti.
Quanto alla figura materna si osserva, infatti, che sa da un lato la ha dimostrato di essere Pt_1
“attenta ai bisogni di crescita” ed “in grado di comprendere i cambiamenti evolutivi e le relative
necessità a cui modularsi”, manifestando anche una buona capacità relativa alla “funzione riflessiva
che le permette di comprendere i bisogni emotivi e gli stati affettivi della figlia con una sufficiente
capacità di comprensione delle dinamiche interpersonali”, tuttavia, la madre “rispetto ai riferiti di
sulle difficoltà con il papà, pare accogliere senza uno spirito critico rispetto alle diverse Per_1
situazioni che hanno gravità diverse (…). Tutto viene utilizzato a discredito del papà.” (cfr. pag. 42
CTU). Inoltre, la madre “ha minato l'immagine paterna concordando con la figlia comportamenti
omissivi rispetto all'uso del cellulare e all'uso di una chat all'insaputa del padre. non a caso tutto
questo ha portato a ritenersi libera di ingannare il proprio padre rispetto al proprio Per_1
numero di cellulare. Questi comportamenti sono molto gravi e inficiano la capacità di dare libero
accesso alla figura dell'altro genitore. Questi agiti hanno di fatto avallato una modalità di
comportamento menzognero e ingannevole che alimenta le problematiche di comunicazione ed
enfatizza negativamente anche i comportamenti paterni” (cfr. pag. 43 CTU). In sostanza, dunque
“La mamma ha una comprensione delle cose più completa, accoglie i disagi della figlia ma non
riesce ad avere nessun filtro e nessun contenimento rispetto a tutto quello che le porta . Per_1
Anzi in alcune occasioni lo amplifica immotivatamente alimentando l'immagine di un padre potenzialmente pericoloso o comunque da limitare. Questo ha anche sostenuto una certa
adultizzazione della minore che si mette sullo stesso piano degli adulti e abilmente “manovra” le
situazioni avendo ben compreso il pieno appoggio della madre” (cfr. pag. 46 CTU). “I
comportamenti della madre in punto di dotazione e uso del cellulare da parte di Per_1
all'insaputa del padre, danno un avallo silente ai comportamenti della figlia a non fornire il
numero di telefono al papà, mistificare il numero di cellulare portando a far credere che il suo
numero fosse quello del telefono di un'amica, sostenere il disagio della “noia” riportato da
, sono stati elementi molto gravi e di impatto nel mantenere la conflittualità ed anche a Per_1
“normalizzare” i comportamenti espulsivi verso il padre, contribuendo a negare a il Per_1
diritto alla bigenitorialità e non contribuendo certo al pensiero genitoriale condiviso” (cfr. pag. 68
CTU). Il Collegio concorda, inoltre, con la CTU ove afferma che: “Non concordo con la proposta
dell'affido esclusivo alla madre, genitore che in più occasioni in passato, ma anche durante la CTU
ha messo in atto gravi comportamenti espulsivi e svalutanti del padre. Sbilanciare ulteriormente
l'asse relazionale verso il genitore che, al di là delle belle parole, ha dimostrato nei fatti di non
favorire l'accesso al padre, temo che non permetta al signor di rendersi illuminato sulle CP_1
sue carenze, quanto piuttosto invece, favorisca maggiormente il rapporto simbiotico madre e figlia
contribuendo a mantenere questo pattern relazionale disfunzionale” (cfr. pag. 69 CTU).
Parimenti, per ciò che attiene alla figura paterna, dalla CTU solta in corso di causa è emerso che:
“La sua comprensione della realtà e delle vicende familiari non comprende la componente affettiva,
la chiave di lettura rimane aderente al piano della logica e questo impoverisce la comprensione
stessa. (…) Questo aspetto di lettura superficiale delle cose favorisce l'auto centratura del signore
e una certa sua rigidità, elementi che certo non favoriscono l'incontro con l'altro, soprattutto se è
un minore in fase di crescita e con bisogni evolutivi. (…) Per il sig. non si ritengono CP_1
sufficienti le competenze genitoriali che riguardano la funzione riflessiva, empatico/affettiva, è
presente la difficoltà a riconoscere gli stati mentali propri e altrui così come è evidente la difficoltà
a riconoscere la crescita della figlia, viene spesso vista con bisogni e desideri di quando Per_1 era più piccola. Anche le funzioni di cura e protezione non risultano adeguate, ad esempio per la
visita otorinolaringoiatrica si era opposto perché in quel caso aveva colto i timori della figlia a
sottoporsi al sondino in narice, dando priorità ai timori della figlia piuttosto che fidarsi delle
competenze del professionista. La sua rigidità si è ampiamente manifestata in occasione del
colloquio insieme alla figlia, quando sono stati invitati a riferire le loro disponibilità per un
eventuale altro spazio per loro, ha dato priorità ad informare di tutti i suoi impegni lavorativi e
professionali di impedimento invece di cercare gli spazi disponibili ed anche per lui comprendo lo
scarso interesse per avere tempi più lunghi da trascorrere con la figlia. In questo è stata Per_1
inaspettatamente molto più disponibile” (cfr. pagg. 43-45 CTU). In conclusione “Il papà ha
difficoltà a “vedere” l'altro, le sue energie e le sue attenzioni sono su se stesso e sulla sua coppia
con , sua figlia dovrebbe inserirsi dentro la loro routine, lui è poco disponibile ad adattarsi Per_2
alle esigenze dell'altro. La sua visione delle cose è inscalfibile, non ritiene possibile che Per_1
abbia un atteggiamento falsamente compiacente” (cfr. pag. 46 CTU). Inoltre, come ben evidenziato dalla CTU: “Vero è che le risultanze cliniche sul padre non hanno confermato la “pericolosità” che
la signora ha fatto intendere ma, l'ipotesi di spazio pensato tra padre e figlia rimane contratto a
fronte di una ridotta disponibilità dimostrata dal signor parlo di una disponibilità vera CP_1
e sintonica verso la figlia che purtroppo non ho visto e che ha preso atto in diretta nel Per_1
loro colloquio congiunto. In quel colloquio il padre non ha accennato a nessun movimento verso la
figlia, nessun intento di modularità verso la proposta di rimanendo fermo e granitico nel Per_1
rimarcare i suoi impegni professionali e personali. Il padre non ha dato sue disponibilità per una
giornata intera e non potendole dare nel fine settimana dove non lavora non si vede come potrebbe
durante la settimana e comunque di fatto non ha avanzato proposte in tal senso. Non ha colto la
disponibilità della figlia ad avere nella mente uno spazio di “una giornata” dal papà, è stato solo
attento al conto delle ore senza pensare che avrebbero potuto trascorrere il tempo insieme prima
e/o dopo i suoi impegni come cronista sportivo. Il papà non ha compreso lo stato di transitorietà
dell'allontanamento di che ha una valenza non solo di accoglienza di una richiesta della Per_2 figlia ma anche e soprattutto l'occasione di un momento loro di maggior intimità e vicinanza;
purtroppo questo è stata l'occasione di esternare la priorità del legame di coppia rispetto a quello
con la figlia. Il signor non pare consapevole del suo spazio d'azione, del contributo che CP_1
può dare per modificare l'assetto relazionare attuale tra lui e la figlia” (cfr. pagg. 54-55 CTU). In
altre parole, il padre, pur lamentando l'esiguità degli spazi di incontro con la figlia, non è stato poi in grado di cogliere la preziosa occasione offertagli in sede di operazioni peritali anche dalla disponibilità inaspettatamente manifestata dalla minore, frapponendo ostacoli di natura organizzativa ad un aumento dei tempi di permanenza della minore presso di lui e, di fatto, dunque,
rifiutando di trascorrere più tempo con la figlia, peraltro, ribadendo, davanti alla minore, la priorità
del suo rapporto sentimentale con l'attuale compagna rispetto alla presenza della figlia (cfr. pag. 34
CTU ove si legge: “Ora si vedono il lunedì due ore in pausa pranzo. Ipotizzo di aggiungere altri
due momenti di due ore in pausa pranzo in modo che non interferiscano con gli impegni. Il papà
dice che è un po' complicato, lui finisce di lavorare alle due e mezzo e finisce scuola Per_1
un'ora prima. Propongo il momento della cena, il papà dice che è impossibile, io non posso farlo
da solo. Io non chiederò mai alla persona che vive con me di andare a fuori casa alle otto di sera.
A mio modo di vedere non ci sono motivi. Gli spiego che il motivo sarebbe sua figlia e naturalmente
il veto su sarebbe solo un momento transitorio. Il papà ribatte che è una Per_2 Per_2
compagna di vita mentre sua figlia ai 18 anni lo saluta e magari si trasferisce lontano per studio.
Entrambe sono le sue ragioni di vita ma hanno età diverse. Lui è per la condivisione a che le
persone si parlino e si spieghino e se ci sono incomprensioni se ne parlino. Sua figlia non gli ha
ancora spiegato quali sono i problemi con . Quale spazio si può aggiungere a quello già Per_2
previsto del lunedì? risponde la domenica quando finisce la partita, il papà dice che non è Per_1
un buon momento perché, dopo la partita deve scrivere. rilancia con mercoledì dalle due Per_1
e mezzo alle quattro e mezzo, il papà è d'accordo, pranzeranno insieme e poi va a fare i Per_1
compiti e papà a scrivere per il giornale”). Tale atteggiamento non risulta essere stato abbandonato dal padre neppure a seguito della conclusione delle operazioni peritali ed, anzi, il risulta CP_1 persistere nel suo atteggiamento di chiusura nei confronti dei riferiti della minore, dimostrando un'assoluta incapacità di cogliere i bisogni e gli stati d'animo della figlia (cfr. relazione Servizi
Sociali del 03.10.2025, ove si fa riferimento ad un incontro congiunto padre-figlia, durante il quale il dopo aver chiesto alla minore le motivazioni del suo rifiuto nei confronti della sua CP_1
attuale compagna, ed aver ricevuto una risposta da ha cercato di giustificare la Per_1 Pt_2
senza minimamente cercare di comprendere o accogliere il racconto della figlia, peraltro reagendo con stizza alla decisione della minore di non andare a pranzo con il padre a causa del carico emotivo susseguente al dialogo con lui).
Risultano, pertanto, evidenti le carenze genitoriali di entrambi i genitori. D'altra parte, appare pacifico in causa che tra le parti dell'odierno giudizio sussista una fortissima conflittualità ed un'assoluta incomunicabilità, con conseguente impossibilità per gli stessi di gestire congiuntamente la genitorialità.
Pertanto, ritiene il Collegio di dover confermare l'affidamento della figlia minore ai Per_1
Servizi Sociali territorialmente competenti per il periodo di 24 mesi, conferendo all'ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse della minore e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche, sanitarie, sportive e ludico-ricreative,
con ciò limitando la responsabilità genitoriale dei genitori. A tal proposito, si osserva che i Servizi
dovranno, ovviamente, interpellare i genitori e tenere conto delle loro opinioni e, tuttavia si osserva che i genitori non hanno alcun potere di veto e la decisione finale spetta solo ed esclusivamente ai
Servizi Sociali, che dovranno adottare le suddette decisioni con tempestività nel preminente ed esclusivo interesse della minore ed al fine di evitare stalli decisionali con conseguente paralisi della macchina di rappresentanza degli interessi della minore, che è, per l'appunto, lo scopo ultimo dell'affido ai Servizi Sociali. D'altra parte, eventuali criticità nel processo decisionale relativo agli interessi della minore potranno essere segnalate, dai genitori e/o dai Servizi Sociali, nell'ambito del procedimento di vigilanza ex art. 337 c.c. che verrà aperto con la presente decisione. Tenuto conto della situazione di disagio e sofferenza nella quale si trova attualmente la minore (cfr.
pagg. 45-47 CTU, ove si legge: “Per quanto riguarda , il suo profilo di personalità insieme Per_1
alla situazione familiare così come è stata descritta, a mio avviso depone per un rischio di
evoluzione psicopatologica da non sottovalutare”) il Collegio ritiene di dover incaricare i Servizi
Sociali territorialmente competenti di predisporre, in favore della stessa, adeguato percorso psicoterapeutico “strutturato con incontri a cadenza settimanale, al fine di offrire alla minore un
vero e proprio spazio neutro dove elaborare e riflettere in maniera autentica e lontana dalle
suggestioni ambientali, la propria esperienza di vita” (cfr. pag. 47 CTU).
Sebbene la CTU abbia evidenziato l'assenza, allo stato, di spazi “per un percorso di mediazione
vera e propria tra i genitori” (cfr. pag. 70 CTU), tuttavia, gli stessi devono comunque essere invitati ad attivare e/o proseguire un percorso di sostegno alla genitorialità – eventualmente anche per il tramite dei Servizi Sociali territorialmente competenti – da effettuare individualmente, al fine di superare le criticità genitoriali sopra evidenziate e preparare il terreno per un futuro eventuale percorso congiunto tra i genitori volto a migliorare la comunicazione tra gli stessi.
I Servizi Sociali territorialmente competenti devono, altresì, essere incaricati di proseguire e/o attivare, in favore della minore e del nucleo famigliare in oggetto, ogni ulteriore intervento ritenuto opportuno, ivi incluso un attento monitoraggio delle condizioni di vita della minore, riferendo periodicamente al GT nell'ambito della procedura di vigilanza ex art. 337 c.c.
Quanto alle visite in favore del genitore non collocatario, il Collegio ritiene di dover disporre che il padre possa vedere e tenere presso di sé la figlia minore almeno per due pomeriggi a settimana (in caso di mancato accordo il lunedì ed il mercoledì) dall'uscita da scuola sino alle ore 16.30, con facoltà da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, anche nell'ambito del percorso congiunto padre-figlia di cui infra, di calendarizzare ulteriori incontri liberi tra il padre e la figlia,
sia in via ordinaria che durante le vacanze scolastiche, sempre ove non ritenuto pregiudizievole per la minore, e con facoltà per i medesimi Servizi Sociali di fornire indicazioni sulle modalità dei suddetti incontri (relativi ad esempio all'eventuale presenza di terze persone e, segnatamente della compagna del padre, o al luogo in cui gli stessi si dovranno svolgere) da adottare anche sulla base dell'andamento degli incontri congiunti padre-figlia di cui infra. Infatti, al fine di favorire la ripresa dei rapporti padre-figlia e superare le difficoltà comunicative attualmente sussistenti tra il genitore e la minore, i Servizi Sociali territorialmente competenti devono essere incaricati di organizzare e predisporre un percorso congiunto padre-figlia, attraverso la predisposizione di “colloqui padre-
figlia a cadenza mensile o bimestrale dove portarli a confrontarsi su tutte le cose non dette” (cfr.
pag. 71). Tale spazio sarà, dunque, utilizzato per favorire la comunicazione tra il padre e la figlia,
nonché per monitorare l'andamento degli incontri tra ed il padre e per favorire, ove ne Per_1
sussistano i presupposti, l'incremento degli incontri tra il padre e la figlia e la loro normalizzazione,
con reintroduzione progressiva e graduale della minore nella vita e nella casa paterna - non essendo emersi elementi di particolare pregiudizio per la minore derivanti dalla presenza della compagna del padre o dalla frequentazione della casa paterna - con l'obiettivo di tornare ad un regime di visita
standard, che includa anche i pernotti della minore presso l'abitazione paterna.
Attesa la soccombenza reciproca, le spese di lite devono essere integralmente compensate nel rapporto tra i genitori. Parimenti, le spese di CTU – liquidate come da separato provvedimento –
devono essere poste definitivamente in via solidale a carico delle parti (nei rapporti interni al 50%):
le operazioni peritali sono state, infatti, svolte nell'interesse della minore ed hanno riscontrato criticità in capo ad entrambi i genitori. Quanto alle spese per la costituzione in giudizio del Curatore
Speciale della minore, si osserva che il predetto Curatore non ha richiesto la distrazione delle spese di lite in suo favore e che con separato provvedimento depositato in data odierna si è provveduto alla revoca del patrocinio a spese dello Stato, stante il superamento della soglia reddituale di cui all'art. 76 T. U. Spese Giustizia e non rinvenendosi una situazione di conflitto di interessi tra il compagno convivente della madre e la minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: * dispone, visti gli artt. 333 c.c., 5 bis legge 4 maggio 1983 n. 184, l'affidamento della figlia minore delle parti ai Servizi Sociali territorialmente competenti per il periodo di 24 Per_1
mesi;
* conferisce all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse della minore e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche, sanitarie,
sportive e ludico-ricreative, con ciò limitando la responsabilità genitoriale dei genitori;
L'Ente
affidatario, per l'effetto, eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n.
172/2017. Il Servizio sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla A.G.
provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati. I genitori conservano la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nei settori di competenza dei Servizi Sociali. In particolare, le scelte di ordinaria amministrazione potranno essere effettuate disgiuntamente, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere adottate congiuntamente;
* incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti, ove occorra con la collaborazione con i
Servizi Sanitari:
- di attivare e/o proseguire in favore della figlia minore adeguato percorso psicoterapeutico;
- di proseguire e/o attivare, in favore della minore e del nucleo famigliare in oggetto, ogni ulteriore intervento ritenuto opportuno, ivi incluso un attento monitoraggio delle condizioni di vita della minore, riferendo periodicamente al GT nell'ambito della procedura di vigilanza ex art. 337 c.c;
- di organizzare un percorso congiunto padre-figlia, attraverso la predisposizione di colloqui padre-
figlia a cadenza mensile o bimestrale con gli obiettivi e le modalità di cui in parte motiva;
* dispone che decorso il periodo di affido: se si riterranno raggiunti gli obiettivi di cui alla parte motiva, in assenza di ulteriori situazioni di pregiudizio, l'affido ai Servizi Sociali sia da intendersi automaticamente cessato;
qualora il Servizio Sociale ravvisi la necessità di ulteriori provvedimenti a tutela della minore, con limitazione della responsabilità genitoriale, provveda ad effettuare opportuna segnalazione al P.M. per le sue richieste, ex art. 4, comma 4, legge 4 maggio 1983, n.
184, secondo cui: “A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio
sociale segnala al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga”;
* dispone che i Servizi Sociali riferiscano al G.T. in merito all'esecuzione del presente provvedimento con relazione da depositare con cadenza semestrale, salvo comunicazioni urgenti,
precisando che in caso di criticità ovviabili solo con una modifica del vigente regime i Servizi
Sociali dovranno effettuare la relativa comunicazione alla Procura della Repubblica per le richieste del caso;
* dispone la trasmissione del presente decreto al G.T. per l'apertura del procedimento di vigilanza ex art. 337 cc.;
* dispone che il padre possa vedere e tenere presso di sé la figlia minore per due pomeriggi a settimana (in caso di mancato accordo il lunedì ed il mercoledì) dall'uscita da scuola sino alle ore
16.30, con facoltà da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, anche nell'ambito del percorso congiunto , di calendarizzare ulteriori incontri liberi tra il padre e la figlia, sia Persona_3
in via ordinaria che durante le vacanze scolastiche, sempre ove non ritenuto pregiudizievole per la minore, e con facoltà per i medesimi Servizi Sociali di fornire indicazioni sulle modalità dei suddetti incontri (relativi ad esempio all'eventuale presenza di terze persone e, segnatamente della compagna del padre, o al luogo in cui gli stessi si dovranno svolgere) da adottare anche sulla base dell'andamento degli incontri congiunti padre-figlia;
* compensa integralmente tra i genitori le spese di lite, ivi incluse quelle di CTU, liquidate come da separato provvedimento.
Savona, 16.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dott.ssa Daniela Mele) (dott.ssa Lorena Canaparo)