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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2025, n. 21877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21877 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PALERMO nel procedimento a carico di: SI SA nato a [...] il [...] SI ON nata a [...] il [...] inoltre: PETTA SANTA avverso la sentenza del 22/01/2025 del GIUDICE DI PACE di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria difensiva;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto P.G. FULVIO BALDI Ricorso trattato con rito cartolare. Penale Sent. Sez. 2 Num. 21877 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 13/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Palermo ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace del 22/01/2025 che ha assolto CI RI e CI EL dal reato di cui agli artt. 110, 81 e 633 cod. pen. perché il fatto non sussiste. 2. Al riguardo, deduce violazione degli artt. 110 e 633 cod. pen. Si lamenta che il giudice del merito, pur avendo attribuito la proprietà del terreno di cui alla contestazione alla p.o. Petta Santa, ha poi disconosciuto la responsabilità penale degli imputati sull'erroneo presupposto della sussistenza di un titolo giustificativo del possesso ancora valido all'epoca dei fatti in contestazione. In particolare, si rappresenta che, anche volendosi avere riguardo all'originario contratto di affitto, da ritenersi disatteso nei suoi effetti, concluso tra il dante causa della p.o. e CI RI, nessuna evidenza attribuiva alcunché alla CI EL, pure stabilmente occupante del terreno de quo. Inoltre, il giudice di pace aveva errato nel porre in termini cumulativi le condotte punibili enunciate dall'art. 633 cod. pen., disposizione che, invece, sanziona alternativamente tanto la condotta di evasione che quella di occupazione del bene immobile altrui, condotta, quest'ultima, che ricorreva nel caso di specie. 3. Il P.G., con requisitoria del 27 marzo 2025, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria ex art. 611 cod. proc. pen., la difesa degli imputati ha insistito per il rigetto del ricorso del pubblico ministero, allegando anche documentazione che non era stata ammessa dal giudice di pace nel corso del processo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile essendo i motivi manifestamente infondati. 2. Preliminarmente va espunta ai fini dello scrutinio di legittimità la documentazione di merito che la difesa degli imputati ha introdotto in questa sede, disattesa dal giudice di pace, in quanto sarebbe decisiva a norma della lett. d) dell'art. 606 cod. proc. pen. La disposizione citata si riferisce ai vizi denunciabili col ricorso della parte interessata e non consente, attraverso memorie di chi del giudizio è parte non ricorrente, di ampliare il tema del deducibile, peraltro mediante non consentiti esiti di merito di cui si sollecita la lettura alla Corte di legittimità. 3. Le conclusioni raggiunte in diritto dal giudice del merito risultano congrue e coerenti con le premesse di fatto. La presenza degli imputati sul terreno de quo 2 origina, infatti, da un contratto di affitto che il dante causa della p.o. ebbe a stipulare con l'imputato CI RI, il quale, dopo un certo tempo, si rese inadempiente. Ciò posto, a nulla rileva che la figlia CI EL non sia stata parte del titolo in forza del qual il padre ha conseguito il possesso del terreno, in quanto, anche per il familiare subentrante valgono le medesime ragioni di diritto a cui la sentenza impugnata ha fatto riferimento. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, sicché l'invasione non ricorre laddove il soggetto, quantunque un ascendente, sia entrato legittimamente in possesso del bene, prosegua nell'occupazione contro la sopraggiunta volontà dell'avente diritto (Sez. 6, n. 25382 del 17/05/2023, Santucci, Rv. 284886-01; Sez. 2, n. 10254 del 26/02/2019, Anania, Rv. 275768-01; Sez. 2, n. 51754 del 03/12/2013, Papasidero, Rv. 258063-01; Sez. 2, n. 36733 del 23/09/2010, Rugger, Rv. 248293-01; da ultimo, Sez. 2, n. 7988 del 31/01/2024, Macchia, non mass.; Sez. 2, n. 30606 del 21/04/2023, Fuina, non mass.). A nulla vale, dunque, fare riferimento all'occupazione che, invece, contrassegna il disvalore della condotta, individuando il dolo che deve assistere l'invasione. 4. In conclusione, correttamente la vicenda è stata ricondotta nell'alveo dell'illecito civile, alla cui tutela è preposto altro giudice. Da qui l'inammissibilità del ricorso della parte pubblica.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Motivazione semplificata. Così deciso, il 13 maggio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto P.G. FULVIO BALDI Ricorso trattato con rito cartolare. Penale Sent. Sez. 2 Num. 21877 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 13/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Palermo ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace del 22/01/2025 che ha assolto CI RI e CI EL dal reato di cui agli artt. 110, 81 e 633 cod. pen. perché il fatto non sussiste. 2. Al riguardo, deduce violazione degli artt. 110 e 633 cod. pen. Si lamenta che il giudice del merito, pur avendo attribuito la proprietà del terreno di cui alla contestazione alla p.o. Petta Santa, ha poi disconosciuto la responsabilità penale degli imputati sull'erroneo presupposto della sussistenza di un titolo giustificativo del possesso ancora valido all'epoca dei fatti in contestazione. In particolare, si rappresenta che, anche volendosi avere riguardo all'originario contratto di affitto, da ritenersi disatteso nei suoi effetti, concluso tra il dante causa della p.o. e CI RI, nessuna evidenza attribuiva alcunché alla CI EL, pure stabilmente occupante del terreno de quo. Inoltre, il giudice di pace aveva errato nel porre in termini cumulativi le condotte punibili enunciate dall'art. 633 cod. pen., disposizione che, invece, sanziona alternativamente tanto la condotta di evasione che quella di occupazione del bene immobile altrui, condotta, quest'ultima, che ricorreva nel caso di specie. 3. Il P.G., con requisitoria del 27 marzo 2025, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria ex art. 611 cod. proc. pen., la difesa degli imputati ha insistito per il rigetto del ricorso del pubblico ministero, allegando anche documentazione che non era stata ammessa dal giudice di pace nel corso del processo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile essendo i motivi manifestamente infondati. 2. Preliminarmente va espunta ai fini dello scrutinio di legittimità la documentazione di merito che la difesa degli imputati ha introdotto in questa sede, disattesa dal giudice di pace, in quanto sarebbe decisiva a norma della lett. d) dell'art. 606 cod. proc. pen. La disposizione citata si riferisce ai vizi denunciabili col ricorso della parte interessata e non consente, attraverso memorie di chi del giudizio è parte non ricorrente, di ampliare il tema del deducibile, peraltro mediante non consentiti esiti di merito di cui si sollecita la lettura alla Corte di legittimità. 3. Le conclusioni raggiunte in diritto dal giudice del merito risultano congrue e coerenti con le premesse di fatto. La presenza degli imputati sul terreno de quo 2 origina, infatti, da un contratto di affitto che il dante causa della p.o. ebbe a stipulare con l'imputato CI RI, il quale, dopo un certo tempo, si rese inadempiente. Ciò posto, a nulla rileva che la figlia CI EL non sia stata parte del titolo in forza del qual il padre ha conseguito il possesso del terreno, in quanto, anche per il familiare subentrante valgono le medesime ragioni di diritto a cui la sentenza impugnata ha fatto riferimento. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, sicché l'invasione non ricorre laddove il soggetto, quantunque un ascendente, sia entrato legittimamente in possesso del bene, prosegua nell'occupazione contro la sopraggiunta volontà dell'avente diritto (Sez. 6, n. 25382 del 17/05/2023, Santucci, Rv. 284886-01; Sez. 2, n. 10254 del 26/02/2019, Anania, Rv. 275768-01; Sez. 2, n. 51754 del 03/12/2013, Papasidero, Rv. 258063-01; Sez. 2, n. 36733 del 23/09/2010, Rugger, Rv. 248293-01; da ultimo, Sez. 2, n. 7988 del 31/01/2024, Macchia, non mass.; Sez. 2, n. 30606 del 21/04/2023, Fuina, non mass.). A nulla vale, dunque, fare riferimento all'occupazione che, invece, contrassegna il disvalore della condotta, individuando il dolo che deve assistere l'invasione. 4. In conclusione, correttamente la vicenda è stata ricondotta nell'alveo dell'illecito civile, alla cui tutela è preposto altro giudice. Da qui l'inammissibilità del ricorso della parte pubblica.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Motivazione semplificata. Così deciso, il 13 maggio 2025.