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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 16/02/2026, n. 2427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2427 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2427/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IZ Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11836/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della IZ Giudice Di Pace Di Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
QU IZ S.p.a. - 09982061005
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RECUPERO CREDIT n. 7699-2025 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1597/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso la ricorrente – sig.ra Ricorrente_1 – ha impugnato il Modello C per conto del Ministero della IZ -notificato il 07/05/2025- relativo a sanzione per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato relativa al procedimento RG n. 057735/2024 del Giudice di Pace di Roma,
contro
QU
IZ S.p.A. e Giudice di Pace di Roma.
Parte attrice ha dedotto che:
· il contributo unificato risulta pagato ed è stata depositata la prova del pagamento nel fascicolo processuale
· illegittimità dell'avviso richiamando in ordine alla determinazione del valore della causa gli artt. 10–14
c.p.c. e art. 14 DPR 115/2002, che disciplinano modalità e obblighi per l'indicazione del valore del processo e del pagamento del CU,
2. Il Giudice di Pace di Roma – Ufficio Recupero Crediti (settore civile) si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto che:
- il 29/11/2024 l'Ufficio aveva avviato la procedura di recupero tramite QU IZ (nota A1). Solo il
19/02/2025 la ricorrente ha depositato nel fascicolo informatico la ricevuta del pagamento;
- la comunicazione del deposito non è stata trasmessa al Recupero Crediti, a causa di un errore materiale del cancelliere, dovuto all'alto volume di procedimenti e adempimenti. Ciò ha determinato la successiva notifica dell'invito al pagamento, poi impugnato;
- la ricorrente avrebbe potuto segnalare il pagamento o presentare istanza in autotutela, evitando il contenzioso;
- appreso l'errore, l'Ufficio ha chiesto a QU IZ l'annullamento della partita di credito n. 7699/2025, oggetto del ricorso, concludendo per la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa creditoria è stata annullata, con compensazione delle spese di giudizio.
3. Con successiva nota Parte attrice ha concordato in ordine alla cessata materia del contendere, chiedendo tuttavia la vittoria di spese di lite da distrarsi all'avvocato che si dichiara antistatario.
4.A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Commissione, esaminata la documentazione allegata al processo e tenuto conto del contegno delle
Parti, ritiene di dover dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del
D.Lgs. n. 546/92. 2. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate in favore del difensore antistatario della ricorrente come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Le spese di lite sono liquidate in favore del difensore antistatario della ricorrente -Avv. Difensore_1- in euro 300,00, oltre a contributo unificato e oneri accessori.
Così deciso in Roma alla camera di consiglio del 10.02.2026
Il Giudice
EP Di DE
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IZ Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11836/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della IZ Giudice Di Pace Di Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
QU IZ S.p.a. - 09982061005
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RECUPERO CREDIT n. 7699-2025 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1597/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso la ricorrente – sig.ra Ricorrente_1 – ha impugnato il Modello C per conto del Ministero della IZ -notificato il 07/05/2025- relativo a sanzione per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato relativa al procedimento RG n. 057735/2024 del Giudice di Pace di Roma,
contro
QU
IZ S.p.A. e Giudice di Pace di Roma.
Parte attrice ha dedotto che:
· il contributo unificato risulta pagato ed è stata depositata la prova del pagamento nel fascicolo processuale
· illegittimità dell'avviso richiamando in ordine alla determinazione del valore della causa gli artt. 10–14
c.p.c. e art. 14 DPR 115/2002, che disciplinano modalità e obblighi per l'indicazione del valore del processo e del pagamento del CU,
2. Il Giudice di Pace di Roma – Ufficio Recupero Crediti (settore civile) si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto che:
- il 29/11/2024 l'Ufficio aveva avviato la procedura di recupero tramite QU IZ (nota A1). Solo il
19/02/2025 la ricorrente ha depositato nel fascicolo informatico la ricevuta del pagamento;
- la comunicazione del deposito non è stata trasmessa al Recupero Crediti, a causa di un errore materiale del cancelliere, dovuto all'alto volume di procedimenti e adempimenti. Ciò ha determinato la successiva notifica dell'invito al pagamento, poi impugnato;
- la ricorrente avrebbe potuto segnalare il pagamento o presentare istanza in autotutela, evitando il contenzioso;
- appreso l'errore, l'Ufficio ha chiesto a QU IZ l'annullamento della partita di credito n. 7699/2025, oggetto del ricorso, concludendo per la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa creditoria è stata annullata, con compensazione delle spese di giudizio.
3. Con successiva nota Parte attrice ha concordato in ordine alla cessata materia del contendere, chiedendo tuttavia la vittoria di spese di lite da distrarsi all'avvocato che si dichiara antistatario.
4.A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Commissione, esaminata la documentazione allegata al processo e tenuto conto del contegno delle
Parti, ritiene di dover dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del
D.Lgs. n. 546/92. 2. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate in favore del difensore antistatario della ricorrente come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Le spese di lite sono liquidate in favore del difensore antistatario della ricorrente -Avv. Difensore_1- in euro 300,00, oltre a contributo unificato e oneri accessori.
Così deciso in Roma alla camera di consiglio del 10.02.2026
Il Giudice
EP Di DE