CASS
Sentenza 18 maggio 2023
Sentenza 18 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/05/2023, n. 21401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21401 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2023 |
Testo completo
{"numdec": "21401", "szdec": "6", "datdep": ["20230518"], "kind": "snpen", "datdec": "20230301", "tipoprov": "Sentenza", "id": "snpen2023621401S", "anno": "2023", "filename": ["./20230518/snpen@s60@a2023@n21401@tS.pdf"], "ssz": "0", "ocr": ["la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da GO SI DA, nato a [...] il [...] RE AI MA, nata a [...] il [...] avverso il decreto emesso il 6/6/2022 dalla Corte di appello di Lecce - sez.dist.Taranto; visti gli atti, il decreto impugnata o e i ricorsi;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha chiesto il rigetto del ricorso presentato da SI AR GO e dichiararsi inammissibile il ricorso di AI MA RE.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello rigettava l'impugnazione proposta dal GO avverso la confisca di prevenzione emessa a suo carico e accoglieva parzialmente, disponendo la restituzione della somma di \u20ac2.390,39, l'appello presentato dalla RE, moglie del GO.
1.1. Per effetto di tale pronuncia, pertanto, veniva confermata la confisca di prevenzione avente ad oggetto tre conti corrente (di cui uno intestato a GO e due alla RE), una carta prepagata ed un'autovettura intestata alla RE. Il i bene di maggior valore era costituito dal saldo attivo del conto corrente_pari a i \u20ac506.651,31 costituito da somme precedentemente investite dal GO in tre polizze assicurative e, alla scadenza, riversate sul predetto conto.
2. Avverso tale decreto, nell'interesse di AI MA RE, in qualit\u00e0 di terza interessata, \u00e8 stato formulando un unico motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'inversione dell'onere probatorio in ordine alla provenienza illecita dei beni, sostenendo che il trasferimento delle somme da parte del marito non costituiva un'intestazione fittizia, rientrando nei patti convenuti tra i coniugi. Parimenti priva di motivazione sarebbe la confisca dell'autovettura.
3. Nell'interesse di SI DA GO sono stati formulati due distinti ricorsi, in quello a firma dell'avvocato Falco sono stati proposti tre motivi di impugnazione.
3.1. Con il primo motivo, si deduce l'omessa motivazione in ordine alla pericolosit\u00e0 del proposto.
3.2. Con il secondo motivo, si contesta la violazione del principio di preclusione processuale, sul presupposto che le polizze finanziarie erano state gi\u00e0 sottoposte a sequestro, finalizzato alla confisca allargata, nell'ambito del procedimento penale conclusosi con la condanna del GO, senza che il Tribunale di Taranto avesse disposto la confisca dei predetti titoli. La sentenza non era stata impugnata dal pubblico ministero, sicch\u00e8 neppure la Corte di appello si pronunciava sulla confisca, tant'\u00e8 che il g.i.p., con decreto del 20 giugno 2018, disponeva la restituzione all'avente diritto delle polizze de qua. Sostiene il ricorrente che in quel procedimento erano stati esaminati i medesimi presupposti legittimanti la confisca di prevenzione, dal che ne doveva conseguire il riconoscimento della preclusione processuale rispetto al giudizio di prevenzione, essendo stato questo proposto in relazione ai medesimi beni e senza che fossero emersi elementi nuovi idonei a consentire l'avvio nel procedimento di prevenzione.
3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'omessa esclusione del denaro messo a sua disposizione dal padre (SQ GO), soggetto estraneo rispetto al procedimento di prevenzione. In particolare, alcuna motivazione era stata resa in ordine ad entrate monetarie - di sicura provenienza lecita, in quanto derivanti da attivit\u00e0 lavorativa, indennizzi e risarcimenti danni - che erano confluite nell'ammontare complessivo oggetto di investimento nelle tre polizze sottoscritte da SI GO. Peraltro, nei confronti di SQ GO, trattandosi di soggetto non attinto dalla misura di prevenzione, non poteva operare alcuna presunzione di provenienza illecita del denaro. Si contestava, infine, la legittima provenienza di ulteriori somme, derivanti da un preliminare di compravendita, nonch\u00e9 dai compensi maturati con lo svolgimento dell'attivit\u00e0 di calciatore dal figlio del prevenuto, all'epoca dei fatti minore.
4. Nel ricorso dell'avvocato Marseglia si formulano due motivi, uno per violazione di legge in relazione all'assenza di motivazione, l'altro concernente la violazione del principio di preclusione che, nella sostanza, ripropongono le medesime doglianze oggetto del secondo e terzo motivo del ricorso proposto dall'avvocato Falco.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi non possono essere accolti per le ragioni di seguito esposte.
2. Il primo motivo di ricorso proposto dall'avvocato Falco e relativo alla ritenuta omessa motivazione in ordine alla sussistenza della pericolosit\u00e0 del GO \u00e8 manifestamente infondato. Occorre premettere che la questione era stata genericamente prospettata con l'appello, il che giustifica il fatto che il decreto impugnato si sia limitato sinteticamente a dare atto che nei confronti del GO era stata gi\u00e0 adottata una misura di prevenzione, proprio in considerazione della mancanza di una specifica doglianza in ordine alla sussistenza ed alla perimetrazione temporale della pericolosit\u00e0 del prevenuto. Il motivo, peraltro, \u00e8 del tutto generico, atteso che il ricorrente non indica in relazione a quale passaggio motivazionale ed in relazione a quale aspetto funzionale alla confisca si sarebbe innestato il vizio concernente la valutazione della pericolosit\u00e0. 3. Entrambi i ricorsi proposti nell'interesse del GO si incentrano, in gran parte, sulla dedotta violazione del principio di preclusione, in virt\u00f9 del quale non sarebbe consentita la proposizione del giudizio di prevenzione finalizzato alla confisca di un bene che era stato gi\u00e0 oggetto di sequestro, non seguito dalla confisca. Per la miglior comprensione della vicenda, \u00e8 necessario richiamare sinteticamente i diversi provvedimenti giurisdizionali che hanno riguardato le tre polizze finanziarie, da cui \u00e8 derivato l'attivo confluito sul conto corrente oggetto di sequestro. I dati rilevanti sono i seguenti: - con provvedimento del 23 ottobre 2010, il g.u.p. disponeva il sequestro, ex art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992 di tre polizze finanziarie sottoscritte da GO nel 2004, nel 2006 e nel 2007; - all'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Taranto, con sentenza del 24 febbraio 2014, condannava GO per una pluralit\u00e0 di episodi di usura, disponendo la confisca dei beni sequestrati in data 15 ottobre 2009, mentre non pronunciava analogo provvedimento con riguardo alle tre polizze sequestrate con decreto del 23 ottobre 2010; - la Corte di appello, nel confermare la condanna di GO dichiarava non doversi procedere in ordine alla confisca disposta dal Tribunale di Taranto relativamente ai beni oggetto di sequestro del 15 ottobre 2009 (non concernente le polizze), rilevando che medio tempore, i medesimi beni erano stati oggetto di confisca di prevenzione con provvedimento del Tribunale di Taranto dell'i luglio 2011, confermato dalla Corte di appello nel 2015 e, nel 2016, dalla Cassazione;
con decreto del 20 giugno 2018, il g.i.p. prendeva atto che le polizze non erano state oggetto di sequestro all'esito del giudizio di merito svolto dinanzi al Tribunale di Taranto e ne disponeva la restituzione all'avente diritto;
- le somme derivanti dal disinvestimento delle predette polizze, confluite sul conto corrente intestato alla moglie del GO, veniva sottoposte a sequestro e confisca di prevenzione nell'autonomo giudizio oggetto del presente ricorso. Sulla base della ricostruzione dei diversi procedimenti che hanno riguardato i beni oggetto di confisca, la Corte di appello ha ritenuto di escludere che vi fosse stata una violazione del principio di preclusione, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui Ca confisca di prevenzione e la confisca cosiddetta \"allargata\", di cui all'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, convertito in legge 7 agosto 1992, n.356, presentano presupposti applicativi solo in parte coincidenti, atteso che, se per entrambe \u00e8 previsto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilit\u00e0 diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attivit\u00e0 economica dal medesimo esercitata, tuttavia solo per la confisca di prevenzione \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attivit\u00e0 illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego;
ne consegue che la preclusione ex art. 649 cod. proc. pen. opera solo se il primo giudizio, oltre ad avere riguardato gli stessi beni, nella disponibilit\u00e0 delle medesime persone, abbia avuto quale oggetto contenuti cognitivi omogenei avuto riguardo alla provenienza dei beni (Sez.5, n. 15284 del 18/12/2017, dep. 2018, Bellocco, Rv. 272837). Sulla base di tale principio, la Corte di appello riteneva che non si sia formata alcuna preclusione processuale, non fosse altro perch\u00e9 la sentenza del Tribunale di Taranto aveva disposto la confisca solo di beni oggetto di un precedente sequestro, omettendo del tutto di pronunciare in relazione alla confisca delle polizze finanziarie, rispetto alle quali, pertanto, vi era stata una vera e propria omessa pronuncia, in quanto tale inidonea ad integrare una preclusione alla proposizione del procedimento patrimoniale di prevenzione.
3.1. Le ampie deduzione formulate dai difensori del GO sono tutte incentrate sulla ritenuta erroneit\u00e0 di tale valutazione, essendosi evidenziato come il fatto che il Tribunale di Taranto non si sia pronunciato sulle polizze fideiussorie non esclude affatto che le predette fossero oggetto di quel procedimento, sicch\u00e8 era onere dell'accusa proporre appello sul punto. Una volta divenuta definitiva l'omessa pronuncia sulla sorte di una parte dei beni sequestrati, ci\u00f2 non consentirebbe l'avvio di un nuovo procedimento di prevenzione. Ad ulteriore supporto della tesi difensiva, si evidenzia come la provenienza delle somme impiegate per la sottoscrizione delle polizze era stata oggetto di confronto e di prova non solo nel giudizio ordinario, culminato con la mancata pronuncia della confisca, ma anche nell'ulteriore procedimento di prevenzione celebrato a carico del GO.
3.2. Il motivo \u00e8 infondato. Il principio di preclusione, infatti, non presuppone la mera proposizione della medesima domanda in due distinti procedimenti, bens\u00ec richiede che in quello definito per primo siano stati esaminati gli elementi fondanti la domanda avanzata nel secondo. Tanto ci\u00f2 \u00e8 vero che, per consolidata giurisprudenza, l'effetto preclusivo opera solo se il primo giudizio, oltre ad avere riguardato gli stessi beni, nella disponibilit\u00e0 delle medesime persone, abbia avuto ad oggetto il presupposto comune della sproporzione ed, in quello successivo, non siano emersi elementi nuovi (Sez.1, n. 13242 del 10/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280986). Proprio per tale ragione, si \u00e8 anche affermato che la definitivit\u00e0 del provvedimento di revoca in sede penale di una misura patrimoniale ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, impedisce, in mancanza di fatti nuovi dedotti, l'adozione di un decreto di confisca nel procedimento di prevenzione avente ad oggetto i medesimi beni, a condizione che la decisione afferisca agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti costitutivi comuni. La Corte ha precisato che nel rapporto fra le due misure ablatorie, pur non essendo applicabile la preclusione derivante dal giudicato, perch\u00e9 i due provvedimenti vengono adottati in ambiti procedurali diversi e sulla base di presupposti non coincidenti, \u00e8 tuttavia configurabile una forma di preclusione processuale che attiene solo al dedotto e non anche al deducibile e che, quindi, viene meno a fronte della sopravvenienza di fatti nuovi (Sez.6, n. 51366 del 17/5/2018, Trovato, Rv. 275879). Quanto detto comporta che, per potersi dichiarare la preclusione de qua, ci\u00f2 che rileva \u00e8 la possibilit\u00e0 di operare un confronto tra le ragioni che hanno indotto al rigetto della confisca \"allargata\", per porle in correlazione con i presupposti della confisca di prevenzione e solo ove il primo provvedimento abbia in concreto escluso la riferibilit\u00e0 del bene al prevenuto, ovvero la sproporzione rispetto alle capacit\u00e0 reddituali, si potr\u00e0 far valere tale accertamento nel giudizio di prevenzione. Viceversa, qualora la confisca allargata sia stata rigettata senza alcuna motivazione, ne consegue l'insussistenza di una verifica sugli elementi di fatto rilevanti nel giudizio di prevenzione e, quindi, non pu\u00f2 verificarsi alcun effetto preclusivo. A differenza di quanto avviene con riguardo al principio del ne bis in idem riferito all'accertamento del reato, ci\u00f2 che rileva non \u00e8 la \"domanda\" proposta nel giudizio, bens\u00ec l'accertamento di fatto che \u00e8 stato compiuto.
4. I restanti motivi attengono a vizi della motivazione, nella misura in cui il ricorrente contesta l'iter logico posto a fondamento dell'accertamento della sproporzione e della provenienza dei beni. Il ricorrente ripropone in sede di legittimit\u00e0 questioni di fatto concernenti la ricostruzione del patrimonio e la provenienza dei beni, rispetto alle quali la Corte di appello ha reso una motivazione che non pu\u00f2 certamente ritenersi apparente. Per consolidata giurisprudenza, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione \u00e8 ammesso soltanto per violazione di legge, ne consegue che \u00e8 esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimit\u00e0 l'ipotesi dell'illogicit\u00e0 manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n.33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; sulla compatibilit\u00e0 costituzionale di tale disciplina si veda anche Sez. 2, n. 2566 del 19/12/2014, Leotta, Rv. 261954, che ha dichiarato manifestamente infondata la relativa questione). Tale principio, enunciato dalle Sezioni Unite con rifermento alla disciplina previgente rispetto a quella contenuta nel d.lgs. 16 settembre 2011, n.159, \u00e8 valido anche nei procedimenti nei quali sono operanti le disposizioni introdotte dalla novella, in quanto anche l'art. 10, comma 3, d.lgs. n.169 del 2011 prevede espressamente che il ricorso in cassazione avverso il decreto della corte di appello possa essere presentato solo per violazione di legge (cos\u00ec, da ultimo, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mul\u00e8, rv.279284; Sez.2, n.20968 del 6/07/2020, Noviello, Rv. 279435). Quanto detto comporta che nel giudizio di legittimit\u00e0 non possono essere dedotti meri vizi della motivazione, afferenti alla illogicit\u00e0 e contraddittoriet\u00e0 della valutazione degli elementi dimostrativi sottoposti ai giudici di merito, potendo essere rilevanti solo quei vizi che concretizzino una motivazione del tutto assente o apparente, intesa quest'ultima come motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero configurabile qualora le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (cos\u00ec, tra le tante, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).
5. Per le medesime ragioni sopra illustrate, risulta inammissibile il ricorso presentato dalla terza interessata, nel quale si contesta la motivazione sulla cui base la Corte di appello ha ritenuto l'intestazione fittizia dei beni del GO in capo alla moglie. Si ipotizza, infatti, che i beni intestati alla RE non sarebbero frutto di interposizione fittizia, bens\u00ec rientrerebbero negli accordi patrimoniali conseguenti al matrimonio contratto con il GO. Si tratta della prospettazione di una diversa valutazione in punto di fatto, sottratta al giudice di legittimit\u00e0 e, peraltro, frutto di una mera deduzione difensiva.
6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso presentato da GO va rigettato con condanna del predetto al pagamento delle sole spese processuali. Alla dichiarata inammissibilit\u00e0 del ricorso proposto dalla RE, invece, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di GO SI DA che condanna al pagamento delle spese processuali. Dic"], "relatore": ["DI GERONIMO PAOLO"], "presidente": ["CALVANESE ERSILIA"], "decision_date": "2023-05-18", "hearing_date": "2023-03-01", "short_title": "Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.21401 del 18/05/2023", "long_title": "Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.21401 del 18/05/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:21401PEN), udienza del 01/03/2023,Presidente
CALVANESE ERSILIA
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udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha chiesto il rigetto del ricorso presentato da SI AR GO e dichiararsi inammissibile il ricorso di AI MA RE.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello rigettava l'impugnazione proposta dal GO avverso la confisca di prevenzione emessa a suo carico e accoglieva parzialmente, disponendo la restituzione della somma di \u20ac2.390,39, l'appello presentato dalla RE, moglie del GO.
1.1. Per effetto di tale pronuncia, pertanto, veniva confermata la confisca di prevenzione avente ad oggetto tre conti corrente (di cui uno intestato a GO e due alla RE), una carta prepagata ed un'autovettura intestata alla RE. Il i bene di maggior valore era costituito dal saldo attivo del conto corrente_pari a i \u20ac506.651,31 costituito da somme precedentemente investite dal GO in tre polizze assicurative e, alla scadenza, riversate sul predetto conto.
2. Avverso tale decreto, nell'interesse di AI MA RE, in qualit\u00e0 di terza interessata, \u00e8 stato formulando un unico motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'inversione dell'onere probatorio in ordine alla provenienza illecita dei beni, sostenendo che il trasferimento delle somme da parte del marito non costituiva un'intestazione fittizia, rientrando nei patti convenuti tra i coniugi. Parimenti priva di motivazione sarebbe la confisca dell'autovettura.
3. Nell'interesse di SI DA GO sono stati formulati due distinti ricorsi, in quello a firma dell'avvocato Falco sono stati proposti tre motivi di impugnazione.
3.1. Con il primo motivo, si deduce l'omessa motivazione in ordine alla pericolosit\u00e0 del proposto.
3.2. Con il secondo motivo, si contesta la violazione del principio di preclusione processuale, sul presupposto che le polizze finanziarie erano state gi\u00e0 sottoposte a sequestro, finalizzato alla confisca allargata, nell'ambito del procedimento penale conclusosi con la condanna del GO, senza che il Tribunale di Taranto avesse disposto la confisca dei predetti titoli. La sentenza non era stata impugnata dal pubblico ministero, sicch\u00e8 neppure la Corte di appello si pronunciava sulla confisca, tant'\u00e8 che il g.i.p., con decreto del 20 giugno 2018, disponeva la restituzione all'avente diritto delle polizze de qua. Sostiene il ricorrente che in quel procedimento erano stati esaminati i medesimi presupposti legittimanti la confisca di prevenzione, dal che ne doveva conseguire il riconoscimento della preclusione processuale rispetto al giudizio di prevenzione, essendo stato questo proposto in relazione ai medesimi beni e senza che fossero emersi elementi nuovi idonei a consentire l'avvio nel procedimento di prevenzione.
3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'omessa esclusione del denaro messo a sua disposizione dal padre (SQ GO), soggetto estraneo rispetto al procedimento di prevenzione. In particolare, alcuna motivazione era stata resa in ordine ad entrate monetarie - di sicura provenienza lecita, in quanto derivanti da attivit\u00e0 lavorativa, indennizzi e risarcimenti danni - che erano confluite nell'ammontare complessivo oggetto di investimento nelle tre polizze sottoscritte da SI GO. Peraltro, nei confronti di SQ GO, trattandosi di soggetto non attinto dalla misura di prevenzione, non poteva operare alcuna presunzione di provenienza illecita del denaro. Si contestava, infine, la legittima provenienza di ulteriori somme, derivanti da un preliminare di compravendita, nonch\u00e9 dai compensi maturati con lo svolgimento dell'attivit\u00e0 di calciatore dal figlio del prevenuto, all'epoca dei fatti minore.
4. Nel ricorso dell'avvocato Marseglia si formulano due motivi, uno per violazione di legge in relazione all'assenza di motivazione, l'altro concernente la violazione del principio di preclusione che, nella sostanza, ripropongono le medesime doglianze oggetto del secondo e terzo motivo del ricorso proposto dall'avvocato Falco.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi non possono essere accolti per le ragioni di seguito esposte.
2. Il primo motivo di ricorso proposto dall'avvocato Falco e relativo alla ritenuta omessa motivazione in ordine alla sussistenza della pericolosit\u00e0 del GO \u00e8 manifestamente infondato. Occorre premettere che la questione era stata genericamente prospettata con l'appello, il che giustifica il fatto che il decreto impugnato si sia limitato sinteticamente a dare atto che nei confronti del GO era stata gi\u00e0 adottata una misura di prevenzione, proprio in considerazione della mancanza di una specifica doglianza in ordine alla sussistenza ed alla perimetrazione temporale della pericolosit\u00e0 del prevenuto. Il motivo, peraltro, \u00e8 del tutto generico, atteso che il ricorrente non indica in relazione a quale passaggio motivazionale ed in relazione a quale aspetto funzionale alla confisca si sarebbe innestato il vizio concernente la valutazione della pericolosit\u00e0. 3. Entrambi i ricorsi proposti nell'interesse del GO si incentrano, in gran parte, sulla dedotta violazione del principio di preclusione, in virt\u00f9 del quale non sarebbe consentita la proposizione del giudizio di prevenzione finalizzato alla confisca di un bene che era stato gi\u00e0 oggetto di sequestro, non seguito dalla confisca. Per la miglior comprensione della vicenda, \u00e8 necessario richiamare sinteticamente i diversi provvedimenti giurisdizionali che hanno riguardato le tre polizze finanziarie, da cui \u00e8 derivato l'attivo confluito sul conto corrente oggetto di sequestro. I dati rilevanti sono i seguenti: - con provvedimento del 23 ottobre 2010, il g.u.p. disponeva il sequestro, ex art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992 di tre polizze finanziarie sottoscritte da GO nel 2004, nel 2006 e nel 2007; - all'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Taranto, con sentenza del 24 febbraio 2014, condannava GO per una pluralit\u00e0 di episodi di usura, disponendo la confisca dei beni sequestrati in data 15 ottobre 2009, mentre non pronunciava analogo provvedimento con riguardo alle tre polizze sequestrate con decreto del 23 ottobre 2010; - la Corte di appello, nel confermare la condanna di GO dichiarava non doversi procedere in ordine alla confisca disposta dal Tribunale di Taranto relativamente ai beni oggetto di sequestro del 15 ottobre 2009 (non concernente le polizze), rilevando che medio tempore, i medesimi beni erano stati oggetto di confisca di prevenzione con provvedimento del Tribunale di Taranto dell'i luglio 2011, confermato dalla Corte di appello nel 2015 e, nel 2016, dalla Cassazione;
con decreto del 20 giugno 2018, il g.i.p. prendeva atto che le polizze non erano state oggetto di sequestro all'esito del giudizio di merito svolto dinanzi al Tribunale di Taranto e ne disponeva la restituzione all'avente diritto;
- le somme derivanti dal disinvestimento delle predette polizze, confluite sul conto corrente intestato alla moglie del GO, veniva sottoposte a sequestro e confisca di prevenzione nell'autonomo giudizio oggetto del presente ricorso. Sulla base della ricostruzione dei diversi procedimenti che hanno riguardato i beni oggetto di confisca, la Corte di appello ha ritenuto di escludere che vi fosse stata una violazione del principio di preclusione, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui Ca confisca di prevenzione e la confisca cosiddetta \"allargata\", di cui all'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, convertito in legge 7 agosto 1992, n.356, presentano presupposti applicativi solo in parte coincidenti, atteso che, se per entrambe \u00e8 previsto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilit\u00e0 diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attivit\u00e0 economica dal medesimo esercitata, tuttavia solo per la confisca di prevenzione \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attivit\u00e0 illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego;
ne consegue che la preclusione ex art. 649 cod. proc. pen. opera solo se il primo giudizio, oltre ad avere riguardato gli stessi beni, nella disponibilit\u00e0 delle medesime persone, abbia avuto quale oggetto contenuti cognitivi omogenei avuto riguardo alla provenienza dei beni (Sez.5, n. 15284 del 18/12/2017, dep. 2018, Bellocco, Rv. 272837). Sulla base di tale principio, la Corte di appello riteneva che non si sia formata alcuna preclusione processuale, non fosse altro perch\u00e9 la sentenza del Tribunale di Taranto aveva disposto la confisca solo di beni oggetto di un precedente sequestro, omettendo del tutto di pronunciare in relazione alla confisca delle polizze finanziarie, rispetto alle quali, pertanto, vi era stata una vera e propria omessa pronuncia, in quanto tale inidonea ad integrare una preclusione alla proposizione del procedimento patrimoniale di prevenzione.
3.1. Le ampie deduzione formulate dai difensori del GO sono tutte incentrate sulla ritenuta erroneit\u00e0 di tale valutazione, essendosi evidenziato come il fatto che il Tribunale di Taranto non si sia pronunciato sulle polizze fideiussorie non esclude affatto che le predette fossero oggetto di quel procedimento, sicch\u00e8 era onere dell'accusa proporre appello sul punto. Una volta divenuta definitiva l'omessa pronuncia sulla sorte di una parte dei beni sequestrati, ci\u00f2 non consentirebbe l'avvio di un nuovo procedimento di prevenzione. Ad ulteriore supporto della tesi difensiva, si evidenzia come la provenienza delle somme impiegate per la sottoscrizione delle polizze era stata oggetto di confronto e di prova non solo nel giudizio ordinario, culminato con la mancata pronuncia della confisca, ma anche nell'ulteriore procedimento di prevenzione celebrato a carico del GO.
3.2. Il motivo \u00e8 infondato. Il principio di preclusione, infatti, non presuppone la mera proposizione della medesima domanda in due distinti procedimenti, bens\u00ec richiede che in quello definito per primo siano stati esaminati gli elementi fondanti la domanda avanzata nel secondo. Tanto ci\u00f2 \u00e8 vero che, per consolidata giurisprudenza, l'effetto preclusivo opera solo se il primo giudizio, oltre ad avere riguardato gli stessi beni, nella disponibilit\u00e0 delle medesime persone, abbia avuto ad oggetto il presupposto comune della sproporzione ed, in quello successivo, non siano emersi elementi nuovi (Sez.1, n. 13242 del 10/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280986). Proprio per tale ragione, si \u00e8 anche affermato che la definitivit\u00e0 del provvedimento di revoca in sede penale di una misura patrimoniale ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, impedisce, in mancanza di fatti nuovi dedotti, l'adozione di un decreto di confisca nel procedimento di prevenzione avente ad oggetto i medesimi beni, a condizione che la decisione afferisca agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti costitutivi comuni. La Corte ha precisato che nel rapporto fra le due misure ablatorie, pur non essendo applicabile la preclusione derivante dal giudicato, perch\u00e9 i due provvedimenti vengono adottati in ambiti procedurali diversi e sulla base di presupposti non coincidenti, \u00e8 tuttavia configurabile una forma di preclusione processuale che attiene solo al dedotto e non anche al deducibile e che, quindi, viene meno a fronte della sopravvenienza di fatti nuovi (Sez.6, n. 51366 del 17/5/2018, Trovato, Rv. 275879). Quanto detto comporta che, per potersi dichiarare la preclusione de qua, ci\u00f2 che rileva \u00e8 la possibilit\u00e0 di operare un confronto tra le ragioni che hanno indotto al rigetto della confisca \"allargata\", per porle in correlazione con i presupposti della confisca di prevenzione e solo ove il primo provvedimento abbia in concreto escluso la riferibilit\u00e0 del bene al prevenuto, ovvero la sproporzione rispetto alle capacit\u00e0 reddituali, si potr\u00e0 far valere tale accertamento nel giudizio di prevenzione. Viceversa, qualora la confisca allargata sia stata rigettata senza alcuna motivazione, ne consegue l'insussistenza di una verifica sugli elementi di fatto rilevanti nel giudizio di prevenzione e, quindi, non pu\u00f2 verificarsi alcun effetto preclusivo. A differenza di quanto avviene con riguardo al principio del ne bis in idem riferito all'accertamento del reato, ci\u00f2 che rileva non \u00e8 la \"domanda\" proposta nel giudizio, bens\u00ec l'accertamento di fatto che \u00e8 stato compiuto.
4. I restanti motivi attengono a vizi della motivazione, nella misura in cui il ricorrente contesta l'iter logico posto a fondamento dell'accertamento della sproporzione e della provenienza dei beni. Il ricorrente ripropone in sede di legittimit\u00e0 questioni di fatto concernenti la ricostruzione del patrimonio e la provenienza dei beni, rispetto alle quali la Corte di appello ha reso una motivazione che non pu\u00f2 certamente ritenersi apparente. Per consolidata giurisprudenza, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione \u00e8 ammesso soltanto per violazione di legge, ne consegue che \u00e8 esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimit\u00e0 l'ipotesi dell'illogicit\u00e0 manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n.33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; sulla compatibilit\u00e0 costituzionale di tale disciplina si veda anche Sez. 2, n. 2566 del 19/12/2014, Leotta, Rv. 261954, che ha dichiarato manifestamente infondata la relativa questione). Tale principio, enunciato dalle Sezioni Unite con rifermento alla disciplina previgente rispetto a quella contenuta nel d.lgs. 16 settembre 2011, n.159, \u00e8 valido anche nei procedimenti nei quali sono operanti le disposizioni introdotte dalla novella, in quanto anche l'art. 10, comma 3, d.lgs. n.169 del 2011 prevede espressamente che il ricorso in cassazione avverso il decreto della corte di appello possa essere presentato solo per violazione di legge (cos\u00ec, da ultimo, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mul\u00e8, rv.279284; Sez.2, n.20968 del 6/07/2020, Noviello, Rv. 279435). Quanto detto comporta che nel giudizio di legittimit\u00e0 non possono essere dedotti meri vizi della motivazione, afferenti alla illogicit\u00e0 e contraddittoriet\u00e0 della valutazione degli elementi dimostrativi sottoposti ai giudici di merito, potendo essere rilevanti solo quei vizi che concretizzino una motivazione del tutto assente o apparente, intesa quest'ultima come motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero configurabile qualora le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (cos\u00ec, tra le tante, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).
5. Per le medesime ragioni sopra illustrate, risulta inammissibile il ricorso presentato dalla terza interessata, nel quale si contesta la motivazione sulla cui base la Corte di appello ha ritenuto l'intestazione fittizia dei beni del GO in capo alla moglie. Si ipotizza, infatti, che i beni intestati alla RE non sarebbero frutto di interposizione fittizia, bens\u00ec rientrerebbero negli accordi patrimoniali conseguenti al matrimonio contratto con il GO. Si tratta della prospettazione di una diversa valutazione in punto di fatto, sottratta al giudice di legittimit\u00e0 e, peraltro, frutto di una mera deduzione difensiva.
6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso presentato da GO va rigettato con condanna del predetto al pagamento delle sole spese processuali. Alla dichiarata inammissibilit\u00e0 del ricorso proposto dalla RE, invece, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di GO SI DA che condanna al pagamento delle spese processuali. Dic"], "relatore": ["DI GERONIMO PAOLO"], "presidente": ["CALVANESE ERSILIA"], "decision_date": "2023-05-18", "hearing_date": "2023-03-01", "short_title": "Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.21401 del 18/05/2023", "long_title": "Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.21401 del 18/05/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:21401PEN), udienza del 01/03/2023,Presidente
CALVANESE ERSILIA
Relatore DI GERONIMO PAOLO", "eli": "ECLI:IT:CASS:2023:21401PEN", "session_full_name": "sesta", "decision_kind_full_name": "PENALE", "full_pdf_url": "https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20230518/snpen@s60@a2023@n21401@tS.clean.pdf"}