Sentenza 9 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/05/2002, n. 6645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6645 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
IN NOI06 645 / 02 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Azione di ingiustificato arricchimento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4926/99 Presidente Dott. Angelo GIULIANO Rel. Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Cron. 18883 Consigliere Dott. Bruno DURANTE 1438Rep. Dott. Mario Consigliere FINOCCHIARO Ud.06/12/01 Consigliere CALABRESE Dott. Donato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SOLE 24 O SENTENZA dal Sig. ---- per diritti € 55 9 MAG sul ricorso proposto da: il IL CANCELLIERE rappresentante AT LV, legale elettivamente domiciliato in ROMA dell'omonima ditta, VIA SAN MARINO 30, presso lo studio dell'avvocato MAIO LUCA, difeso dall'avvocato MAIO NINO, giusta delega in atti;
1205 ricorrente
contro
REGIONE CALABRIA;
- intimato -
avversO la sentenza n. 344/98 del Tribunale di LOCRI, 2001 emessa il 20/5/98, depositata il 01/06/98; RG.450/97, 2102 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 и р udienza del 06/12/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 22.1.1996 VA IP conveniva in giudizio, innanzi al giudice di pace di Locri, la Regione Calabria per ottenerne la condanna al pagamento della somma di lire 4.235.000, oltre accesso- ri, che reclamava quale equivalente del vantaggio eco- nomico che all'ente pubblico era derivato per l'avvenuta utilizzazione dei mezzi meccanici da lui forniti, per la realizzazione di opere eseguite nei cantieri della Forestale della medesima città, a ri- chiesta del direttore dei lavori secondo le esigenze dei lavori. Nella contumacia della Regione, il giudice di pace, all'esito dell'espletamento della prova orale e per in- terrogatorio che la parte convenuta non rendeva, con sentenza del 25.10.1996 rigettava la domanda. Sulla impugnazione del soccombente il tribunale di Locri, con sentenza pubblicata il 1° giugno 1998, ri- gettava l'appello, considerando che l'attore non aveva fornito la prova esauriente della sua generica domanda, 2 avanzata in base all'art. 2041 cod. civ., in quanto i due testi escussi avevano fornito dichiarazioni contra- stanti circa l'opera, nell'esecuzione della quale i mezzi meccanici erano stati impiegati, e circa la pro- venienza della richiesta di impiego dei mezzi medesimi, sicchè non vi era la dimostrazione che questi fossero stati utilizzati per la realizzazione di opera pubblica con il conseguente vantaggio della pubblica amministra- zione. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- SO VA IP, che affida la impugnazione a due mezzi di doglianza. Non ha svolto difese la intimata Regione Calabria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione denunciando la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 2041 cod. civ. - il ricorrente assume che il giudice di merito avrebbe disatteso i principi posti a fondamento dell'azione di ingiustificato arricchimen- to e si sarebbe sostituito alla Regione convenuta nel sindacato di discrezionalità circa la utilità dell'opera, che l'ente pubblico aveva implicitamente riconosciuto, in quanto non aveva contestato le fatture da lui trasmesse;
non aveva reso il formale interroga- torio sulla specifica circostanza;
era rimaste contuma- 3 pur ce nei due gradi del giudizio di merito. La censura di "error in iudicando" per preteso fra intendimento della norma dell'art. 2041 cod. civ. non ha pregio. Il soggetto che promuove azione di arricchimento senza causa nei confronti della pubblica amministrazio- ne deve dimostrare non solo il fatto materiale dell'esecuzione dell'opera o della prestazione a favore dell'ente pubblico, ma anche il riconoscimento da parte di esso dell'utilità dell'opera compiuta o del servizio prestato. Tale riconoscimento può anche essere implicito, purchè sia desumibile dalla prova specifica di compor- tamenti imputabili non a qualsiasi soggetto, che faccia parte della struttura dell'ente; ma solo agli organi rappresentativi dell'amministrazione interessata о a coloro cui è rimessa la formazione della volontà dell'ente stesso. Nel caso in esame, il giudice di merito ha conside- rato che, rispetto a domanda genericamente avanzata, il ricorrente non aveva fornito la dimostrazione specifica di quale opera era stata realizzata in virtù delle pre- stazioni che il ricorrente medesimo assumeva di avere effettuato nei confronti della Regione, sicchè, nella assoluta incertezza di quale fatto materiale il privato зи 4 avesse in qualche modo provveduto a realizzare a favore della pubblica amministrazione, non poteva neppure ve- riconoscimento che della nire in esame un eventuale utilità di esso la pubblica amministrazione avesse po- tuto in seguito farne. Con il secondo motivo di ricorso - denunciando la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su controversiaun punto decisivo della il ricorrente assume, tuttavia, che il giudice di merito avrebbe fat- to un cattivo uso della prova orale, dalla quale con- trariamente alla conclusione adottata in sentenza circa il contrasto tra le dichiarazioni dei testi - doveva, invece, ritenersi individuata con precisione l'opera pubblica, cui esso istante aveva apportato apprezzabile contributo. La censura non è ammissibile in questa sede di le- gittimità, in quanto essa non denuncia un vizio logico dell' "iter" argomentativo, esposto nella sentenza im- pugnata;
ma sollecita al giudice di legittimità una va- lutazione del materiale probatorio diversa da quella compiuta dal giudice di merito, che ha spiegato in modo del tutto convincente come l'attore non aveva saputo dimostrate se i mezzi da lui forniti fossero stati uti- lizzati per costruire muri di recinzione nei pressi dell'Antiquarium di Locri ovvero la recinzione e la pa- 5 vimentazione di un casello della forestale in contrada Marasà del medesimo Comune. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato senza altra pronuncia in ordine alle spese del giudizio di legittimità, nel quale la Regione Calabria non ha svol- to difese. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 6 dicembre 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Ayer finitions fujm IL CANCELLIERE C1 CANCELLIE Dott.ssa Maria Aiello .9.05.02 А 1097 129.11 Agenzia delle Entrate 456T 2066 Ufficio di Rp 35.12 Iscritto a ruolo il TOT: $4977 Art. n. 6